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Normativa pratica

L'assicurazione professionale dell'amministratore

L'articolo 1129 del Codice civile stabilisce che l'assemblea, all'atto della nomina, può subordinare l'incarico dell'amministratore alla stipula di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile professionale, per i danni derivanti da errori od omissioni commessi nell'esercizio del mandato. Non è quindi un obbligo automatico previsto in ogni caso: diventa vincolante quando l'assemblea lo richiede espressamente in sede di nomina o di rinnovo. Per amministratori e condomini capire massimali, franchigie e ambito di copertura evita brutte sorprese quando un sinistro emerge anni dopo l'errore che lo ha generato. Una gestione ordinata di nomine, verbali e scadenze aiuta a tenere traccia di questi adempimenti nel tempo, ed è uno degli ambiti in cui un software come AmministraPro supporta il lavoro quotidiano dello studio.

Cosa prevede l'articolo 1129 del Codice civile

La norma distingue chiaramente due momenti: la nomina dell'amministratore e l'eventuale richiesta assembleare della polizza. L'assemblea, nel deliberare la nomina o il rinnovo dell'incarico, può subordinarlo alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, i cui termini e massimali sono comunicati contestualmente all'assemblea stessa.

Se la delibera viene assunta in questi termini, la mancata presentazione della polizza da parte dell'amministratore incaricato può comportare la revoca dell'incarico o comunque l'impossibilità di procedere all'insediamento, a seconda di come la delibera è formulata. È quindi la volontà assembleare, espressa a maggioranza, a trasformare una facoltà normativa in un requisito concreto per quel singolo mandato.

Cosa copre la polizza e cosa restano invece a carico dell'amministratore

La polizza RC professionale copre i danni patrimoniali causati a terzi (il condominio, i singoli condomini, fornitori) da errori od omissioni commessi nell'esercizio dell'incarico: un pagamento tardivo che genera more evitabili, un errore nel riparto delle spese secondo i millesimi, un'omissione nelle comunicazioni obbligatorie, una gestione scorretta del conto corrente condominiale.

  • Errori nella redazione del rendiconto e nel riparto millesimale delle spese
  • Omissioni nelle comunicazioni obbligatorie verso i condomini
  • Ritardi o errori nei pagamenti a fornitori con conseguenti danni economici
  • Errori nella gestione degli adempimenti fiscali del condominio
  • Danni da negligenza nella tenuta dei registri obbligatori (anagrafe condominiale, verbali, contabilità)

Massimali: come orientarsi in base alla complessità del condominio

Il massimale, cioè il tetto massimo di risarcimento garantito dalla compagnia per sinistro o per periodo assicurativo, va rapportato al valore economico complessivo gestito dall'amministratore: numero di condomìni in gestione, entità dei bilanci condominiali, presenza di lavori straordinari con importi rilevanti. Un amministratore che gestisce pochi piccoli condomìni ha esigenze diverse da uno studio che segue decine di stabili con supercondomìni e interventi edilizi importanti.

La legge non fissa un massimale minimo obbligatorio: sono l'assemblea, nella delibera, e l'amministratore, nella scelta della propria copertura, a definire soglie adeguate al rischio effettivo. È buona prassi che l'amministratore comunichi all'assemblea, insieme alla polizza, anche gli estremi del massimale e le eventuali franchigie, così come richiesto testualmente dall'articolo 1129.

Verificare la polizza: cosa chiedere in assemblea

Ai condomini conviene chiedere all'amministratore, in fase di nomina o di rinnovo, la copia della polizza in corso, con particolare attenzione alla data di decorrenza e scadenza, al massimale per sinistro e aggregato, alle eventuali esclusioni di copertura e alla presenza della cosiddetta retroattività, cioè la copertura per errori commessi in mandati precedenti ma scoperti durante l'incarico attuale.

Una gestione documentale ordinata, con verbali, nomine e allegati facilmente reperibili, rende più semplice sia la verifica da parte dei condomini sia la comunicazione da parte dell'amministratore: strumenti digitali dedicati alla gestione condominiale, come AmministraPro, aiutano a conservare e ritrovare questi documenti negli anni, con funzionalità pensate proprio per anagrafica, verbali e scadenze contrattuali.

Domande frequenti

L'assicurazione RC professionale è obbligatoria per tutti gli amministratori di condominio?

No, non lo è in automatico per legge. L'articolo 1129 del Codice civile prevede che sia l'assemblea, al momento della nomina o del rinnovo dell'incarico, a poter subordinare l'affidamento dell'amministrazione alla presentazione di una polizza di responsabilità civile professionale. Se l'assemblea non lo richiede espressamente in delibera, l'amministratore non è tenuto a esibirla, anche se molti professionisti la stipulano comunque come tutela personale e a garanzia della propria reputazione professionale.

Cosa succede se l'amministratore non presenta la polizza richiesta dall'assemblea?

Se la delibera di nomina o di rinnovo subordina esplicitamente l'incarico alla presentazione della polizza, la mancata consegna nei termini stabiliti può comportare che l'amministratore non possa validamente insediarsi nell'incarico, oppure può costituire motivo di revoca se l'incarico era già iniziato. La formulazione esatta della delibera assembleare è quindi decisiva per capire le conseguenze pratiche.

Che differenza c'è tra il massimale per sinistro e il massimale aggregato?

Il massimale per sinistro è il tetto massimo che la compagnia assicurativa risarcisce per ogni singolo evento dannoso, mentre il massimale aggregato è il tetto complessivo di risarcimento garantito per tutti i sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo, tipicamente un anno. Un amministratore che gestisce molti condomìni dovrebbe verificare con attenzione il massimale aggregato, perché più sinistri nello stesso anno potrebbero esaurirlo prima della scadenza della polizza.

La polizza copre anche gli errori commessi negli anni precedenti alla sua stipula?

Dipende dalla clausola di retroattività eventualmente presente nel contratto. Senza questa clausola, la polizza copre solo gli errori commessi durante il periodo di validità della copertura stessa, anche se scoperti dopo. Con la retroattività, invece, sono coperti anche errori commessi in mandati o periodi precedenti purché la richiesta di risarcimento venga presentata durante la vigenza della polizza attuale: un aspetto importante da verificare, specie quando cambia l'amministratore di un condominio.

Un software di gestione condominiale può aiutare a monitorare le scadenze della polizza professionale?

Sì. Anche se la stipula e la scelta della copertura restano una decisione personale dell'amministratore, tenere traccia in modo ordinato di nomine, delibere assembleari e documenti allegati aiuta a non perdere di vista scadenze e rinnovi. Un gestionale come AmministraPro, pensato per l'anagrafica condominiale, i verbali e le comunicazioni, permette di conservare questi documenti insieme al resto della documentazione del condominio, rendendoli facilmente reperibili in caso di verifica da parte dell'assemblea.

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