Guida pratica
Lastrico solare in uso esclusivo: il calcolo un terzo, due terzi
Quando il lastrico solare, o una sua parte, è in uso esclusivo di un condomino, le spese di riparazione o ricostruzione non seguono i normali millesimi ma la regola speciale dell'articolo 1126 del codice civile. Chi ha l'uso esclusivo contribuisce per un terzo della spesa, mentre i due terzi restanti sono a carico di tutti i condomini dell'edificio, o della parte a cui il lastrico funge da copertura, in proporzione al valore del rispettivo piano. La ripartizione riflette la doppia funzione del lastrico: superficie di godimento privato per chi lo usa e copertura per le unità sottostanti. In questa guida applichiamo la formula a un esempio numerico e chiariamo i casi dubbi più frequenti.
La regola dell'articolo 1126
L'articolo 1126 stabilisce che, quando l'uso del lastrico solare o di una parte di esso non è comune a tutti i condomini, chi ne ha l'uso esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico. Gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio, o della parte di questo a cui il lastrico serve come copertura, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
La ratio è chiara: il titolare dell'uso esclusivo trae dal lastrico un'utilità privata aggiuntiva, come se fosse una terrazza, e per questo sostiene la quota di un terzo. Le unità sottostanti beneficiano invece della funzione di copertura e protezione dagli agenti atmosferici, e per questo si accollano i due terzi.
La stessa impostazione viene applicata dalla giurisprudenza anche alle terrazze a livello che svolgono funzione di copertura, quando l'uso è esclusivo di un condomino.
Esempio numerico passo passo
Supponiamo una spesa di rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico pari a 9.000 euro. Il lastrico è in uso esclusivo del condomino dell'ultimo piano e funge da copertura per tre unità sottostanti.
Primo passaggio: la quota di un terzo, cioè 3.000 euro, è a carico del titolare dell'uso esclusivo. Questa parte prescinde dai millesimi e deriva direttamente dalla frazione fissata dalla norma.
Secondo passaggio: i due terzi restanti, cioè 6.000 euro, si ripartiscono tra i condomini serviti dal lastrico in proporzione al valore del loro piano. Se le tre unità coperte hanno, nella porzione servita, valori pari a 500, 300 e 200 millesimi, le quote sono 6.000 per 0,500 uguale 3.000 euro, poi 1.800 euro e infine 1.200 euro. La somma delle quote, 3.000 più 3.000 più 1.800 più 1.200, torna a 9.000 euro.
- Titolare uso esclusivo: un terzo di 9.000 uguale 3.000 euro
- Unita coperta da 500 millesimi: due terzi per 0,500 uguale 3.000 euro
- Unita coperta da 300 millesimi: 1.800 euro
- Unita coperta da 200 millesimi: 1.200 euro
Quando si applica e quando no
La regola dei terzi vale per le spese di riparazione e ricostruzione del lastrico come struttura di copertura, non per gli interventi che riguardano soltanto la pavimentazione o gli elementi al servizio esclusivo del titolare, che restano interamente a suo carico.
Se il lastrico è invece comune a tutti i condomini, senza uso esclusivo, l'articolo 1126 non si applica e si torna al criterio generale dei millesimi dell'articolo 1123. La distinzione tra lastrico comune e lastrico in uso esclusivo è quindi il primo accertamento da compiere prima di impostare il riparto.
Un altro punto delicato riguarda i danni da infiltrazione provenienti dal lastrico: la responsabilità e il relativo risarcimento seguono regole proprie e non coincidono automaticamente con la ripartizione delle spese di riparazione prevista dall'articolo 1126, che disciplina il costo dell'intervento manutentivo e non l'obbligo risarcitorio.
Gestire il riparto nel rendiconto
Per una gestione corretta l'amministratore deve individuare con precisione le unità servite dal lastrico e i loro valori proporzionali, tenere separata la quota di un terzo del titolare e allegare al rendiconto il dettaglio del calcolo, così che ciascun condomino possa verificare la propria posizione.
Il rischio di errore aumenta nei fabbricati con più lastrici, terrazze a livello e porzioni servite diverse, dove ogni intervento riguarda un insieme di unità differente. In questi casi una tabella dedicata per ciascuna copertura evita di attribuire quote a chi non è servito.
Un gestionale come AmministraPro consente di creare una tabella specifica per il lastrico, riservare la quota di un terzo al titolare dell'uso esclusivo e ripartire in automatico i due terzi tra le unità coperte secondo il valore di piano, producendo un rendiconto trasparente. Le funzioni sono descritte nella pagina delle funzionalità e i piani nella pagina dei prezzi.
Domande frequenti
Chi paga la riparazione del lastrico solare in uso esclusivo?
La paga in parte chi ha l'uso esclusivo e in parte gli altri condomini serviti. Secondo l'articolo 1126, il titolare dell'uso esclusivo contribuisce per un terzo della spesa, mentre i due terzi restanti sono a carico di tutti i condomini a cui il lastrico funge da copertura, ripartiti tra loro in proporzione al valore del rispettivo piano.
Come si dividono i due terzi tra gli altri condomini?
I due terzi si ripartiscono tra i condomini le cui unità sono coperte dal lastrico, in proporzione al valore del loro piano o porzione di piano. Su una spesa di 9.000 euro, i due terzi ammontano a 6.000 euro: se un'unità coperta vale 500 millesimi nella porzione servita, la sua quota è 6.000 moltiplicato per 0,500, cioè 3.000 euro.
L'articolo 1126 si applica anche alle terrazze a livello?
La giurisprudenza applica lo stesso criterio dei terzi anche alle terrazze a livello che svolgono funzione di copertura dell'edificio e sono in uso esclusivo di un condomino. Il presupposto è la doppia natura del bene, godimento privato per il titolare e copertura per le unità sottostanti, che giustifica la ripartizione un terzo, due terzi dell'articolo 1126.
Se il lastrico è comune a tutti come si ripartisce?
Se il lastrico è comune a tutti i condomini, senza alcun uso esclusivo, l'articolo 1126 non si applica. Le spese di riparazione seguono il criterio generale dell'articolo 1123, quindi si ripartiscono tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà della tabella generale, come una qualsiasi parte comune di interesse collettivo.
Come si gestisce il riparto del lastrico con un software?
Un gestionale come AmministraPro permette di creare una tabella dedicata al lastrico, riservare la quota di un terzo al titolare dell'uso esclusivo e ripartire automaticamente i due terzi tra le unità coperte in base al valore di piano. Il rendiconto mostra separatamente le due componenti, rendendo verificabile ogni quota e riducendo il rischio di contestazioni.
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