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Normativa pratica

Colonnine di ricarica per auto elettriche in condominio

Il numero di veicoli elettrici in circolazione cresce ogni anno e con esso le richieste dei condomini di installare una colonnina di ricarica nel proprio posto auto. La legge riconosce a ciascun condomino un vero e proprio diritto, non una semplice facoltà concessa dall'assemblea, ma questo diritto si esercita seguendo regole precise su comunicazione, distinzione tra spese individuali e comuni, e limiti che l'assemblea può porre solo per motivi tecnici seri. Capire questi passaggi evita contenziosi e ritardi, sia che si tratti di un impianto a servizio di un solo posto auto sia di un progetto collettivo per tutto il garage condominiale.

Il diritto del condomino a installare la colonnina

L'articolo 1122 bis del Codice civile, introdotto per favorire la mobilità sostenibile, consente a ogni condomino di installare a proprie spese impianti per la ricarica di veicoli elettrici sul proprio posto auto o comunque su parti di sua proprietà esclusiva. Non serve l'autorizzazione dell'assemblea: il condomino comunica l'intenzione e procede, salvo che l'installazione richieda l'uso di parti comuni, come il passaggio dei cavi nei vani scala o nei cavedi condominiali.

Quando l'impianto coinvolge parti comuni, l'assemblea non può vietare l'opera ma può intervenire solo per imporre modalità alternative di esecuzione, a patto che non comportino un aggravio di spesa eccessivo o una minore utilità dell'impianto per chi lo richiede. Un diniego puro e semplice non è legittimo: la norma è pensata proprio per superare i veti immotivati che in passato bloccavano queste installazioni.

La comunicazione obbligatoria all'amministratore

Prima di iniziare i lavori il condomino deve comunicare all'amministratore, con una descrizione tecnica del progetto, la propria intenzione di installare l'impianto di ricarica. La comunicazione serve a permettere all'amministratore di verificare l'impatto sulle parti comuni e, se necessario, di portare il punto in assemblea entro un termine definito per valutare eventuali modalità alternative.

L'amministratore ha l'obbligo di inserire la richiesta all'ordine del giorno della prima assemblea utile quando i lavori interessano le parti comuni: questo passaggio non serve ad autorizzare l'opera, che resta un diritto del condomino, ma a informare gli altri condomini e a raccogliere eventuali osservazioni tecniche. In AmministraPro la gestione delle comunicazioni condominiali e la convocazione dell'assemblea con i punti all'ordine del giorno permettono di tracciare questi passaggi in modo ordinato, cosa utile in caso di future contestazioni.

Spese individuali e spese comuni: come si dividono

Il costo dell'impianto di ricarica vero e proprio, compresi il contatore dedicato e il cablaggio dal punto di allaccio fino al posto auto del richiedente, resta interamente a carico del condomino che lo installa: non è una spesa condominiale e non viene ripartita tra gli altri partecipanti.

Diverso il discorso per gli eventuali interventi sulle parti comuni necessari per consentire il passaggio dell'impianto, come l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale o piccoli lavori sulle canaline comuni: se richiesti direttamente dal condomino interessato per la propria installazione, restano a suo carico; se invece l'assemblea decide un potenziamento generale dell'impianto elettrico condominiale per predisporre più punti di ricarica futuri, quella spesa è comune e si ripartisce secondo i millesimi generali, salvo diversa tabella per l'impianto elettrico.

Nella pratica, quando più condomini richiedono l'installazione in tempi ravvicinati, conviene valutare in assemblea un progetto collettivo di predisposizione dei cavidotti comuni: i costi di predisposizione si dividono tra chi ne beneficia, mentre le singole colonnine restano private.

Quando serve davvero la delibera assembleare

La delibera assembleare non serve per autorizzare la singola colonnina privata, che è un diritto individuale. Serve invece quando il condominio decide di realizzare un impianto centralizzato di ricarica a servizio di più posti auto, con opere sulle parti comuni destinate all'uso collettivo: in questo caso si applicano le maggioranze ordinarie previste per le innovazioni utili, secondo l'articolo 1120 del Codice civile, che agevola proprio gli interventi per la mobilità sostenibile e il risparmio energetico.

L'assemblea delibera anche quando occorre modificare il regolamento condominiale per disciplinare l'uso delle parti comuni interessate dal passaggio dei cavi, o quando si tratta di ripartire in via convenzionale i costi di un progetto collettivo tra i condomini interessati, con criteri diversi dai millesimi generali se tutti concordano.

Domande frequenti

L'amministratore può rifiutare l'installazione di una colonnina di ricarica?

No, l'amministratore non ha il potere di vietare l'installazione: il diritto spetta al singolo condomino per legge. Può però chiedere la comunicazione tecnica preventiva e, se l'opera coinvolge parti comuni, portare il tema in assemblea affinché si valutino eventuali modalità alternative di esecuzione che non compromettano la funzionalità dell'impianto richiesto.

Chi paga la manutenzione della colonnina installata da un singolo condomino?

La manutenzione ordinaria e straordinaria della colonnina privata resta a carico esclusivo del condomino proprietario, così come i consumi elettrici, che vengono misurati da un contatore dedicato separato dalle utenze condominiali comuni. Nessuna di queste spese entra nel bilancio condominiale ripartito tra tutti i partecipanti.

Cosa succede se il condomino vende l'appartamento o il posto auto?

L'impianto di ricarica, essendo installato su parte di proprietà esclusiva, segue le sorti del bene: passa al nuovo proprietario insieme al posto auto o al box, salvo diverso accordo tra le parti nell'atto di compravendita. Non è necessaria alcuna delibera assembleare per il trasferimento.

L'assemblea può vietare del tutto le colonnine per motivi estetici?

No, un divieto generale non è legittimo perché la norma tutela espressamente il diritto all'installazione per finalità di mobilità sostenibile. L'assemblea può solo indicare modalità tecniche alternative, per esempio sul percorso dei cavi o sulla collocazione del contatore, purché non comportino spese eccessive o riducano l'utilità dell'impianto per chi lo richiede.

Come si tiene traccia della comunicazione e delle spese legate alla colonnina in condominio?

È buona prassi che l'amministratore conservi la comunicazione tecnica ricevuta dal condomino e la registri tra le comunicazioni ufficiali del condominio, insieme a un'eventuale delibera se l'opera ha coinvolto parti comuni. Un software gestionale come AmministraPro permette di archiviare queste comunicazioni, gestire l'ordine del giorno delle assemblee e tenere separata la contabilità delle spese individuali da quelle comuni, con un quadro chiaro utile in caso di verifiche o subentro di un nuovo condomino.

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