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Guida pratica

Come calcolare il conguaglio di fine esercizio passo passo

Il conguaglio di fine esercizio è la differenza tra quanto ogni condòmino ha versato in acconto durante l'anno e quanto realmente gli compete secondo il consuntivo approvato dall'assemblea. Se il consuntivo supera gli acconti, il condòmino deve un conguaglio a debito; se gli acconti superano la spesa effettiva, matura un saldo a credito. Il calcolo si fonda sul rendiconto annuale previsto dall'articolo 1130, numero 10, del Codice civile e sulla ripartizione per millesimi dell'articolo 1123. Questa guida mostra passo passo come arrivare all'importo, con un esempio numerico semplice e verificabile.

Cosa serve prima di calcolare

Per calcolare il conguaglio servono tre elementi contabili. Il primo è il preventivo approvato, cioè la spesa stimata all'inizio dell'esercizio, che ha generato i piani di riparto e le rate di acconto. Il secondo è l'elenco degli acconti effettivamente versati da ciascun condòmino nel periodo. Il terzo è il consuntivo, cioè la spesa reale sostenuta e documentata, ripartita per tabella millesimale.

Il conguaglio non è una nuova spesa: è solo l'allineamento tra ciò che era stato chiesto in acconto e ciò che è davvero costato l'esercizio. Per questo il presupposto è un consuntivo approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1135 del Codice civile.

  • Preventivo approvato e piano rate di acconto
  • Acconti versati da ogni condòmino nell'esercizio
  • Consuntivo con la spesa reale ripartita per millesimi

I quattro passaggi del calcolo

Il calcolo segue sempre lo stesso schema. Passaggio uno: si determina la quota di competenza di ciascun condòmino applicando alla spesa reale i millesimi della tabella pertinente. Passaggio due: si somma quanto quel condòmino ha versato in acconto. Passaggio tre: si sottrae la competenza dagli acconti. Passaggio quattro: si legge il segno del risultato.

Se la competenza è maggiore degli acconti, il condòmino ha un conguaglio a debito e deve versare la differenza. Se gli acconti sono maggiori, ha un saldo a credito che verrà restituito o compensato con l'esercizio successivo, secondo quanto delibera l'assemblea.

  • Competenza = spesa reale per millesimi del condòmino
  • Differenza = acconti versati meno competenza
  • Differenza negativa: conguaglio a debito
  • Differenza positiva: saldo a credito

Un esempio numerico completo

Supponiamo una spesa consuntiva totale di 20.000 euro per un condominio con quattro appartamenti. Il condòmino A possiede 250 millesimi su 1.000, quindi la sua competenza è 20.000 per 250 diviso 1.000, cioè 5.000 euro. Durante l'anno A aveva versato acconti per 4.500 euro, calcolati sul preventivo iniziale di 18.000 euro.

Il conguaglio di A è la competenza meno gli acconti: 5.000 meno 4.500, cioè 500 euro a debito. Il condòmino B, con 200 millesimi, ha competenza 4.000 euro e ha versato 4.200 euro di acconti: il suo saldo è 4.200 meno 4.000, cioè 200 euro a credito. La somma algebrica di tutti i conguagli del condominio deve chiudere a zero rispetto alla differenza tra consuntivo e acconti totali: è la verifica di quadratura che non va mai saltata.

  • Spesa consuntiva: 20.000 euro
  • Condòmino A, 250 millesimi: competenza 5.000, acconti 4.500, conguaglio 500 a debito
  • Condòmino B, 200 millesimi: competenza 4.000, acconti 4.200, saldo 200 a credito

Attenzione alle tabelle diverse

Non tutte le spese si ripartiscono con la stessa tabella. Le spese generali seguono i millesimi di proprietà, ma scale e ascensore rispondono all'articolo 1124, mentre il riscaldamento centralizzato tiene conto dei consumi secondo la norma UNI 10200. Il conguaglio corretto si ottiene solo se ogni voce di spesa è stata ripartita con la tabella giusta prima di sommare le competenze.

Un errore frequente è calcolare tutto sui millesimi generali: così l'importo finale quadra a livello di condominio, ma è ingiusto verso i singoli, perché non riflette l'uso reale dei servizi. Verifica sempre che la spesa dell'ascensore o del riscaldamento sia stata attribuita con il criterio previsto.

Registrare e riscuotere il conguaglio

Dopo l'approvazione del consuntivo, l'amministratore emette il piano di riparto dei conguagli, indicando per ciascun condòmino l'importo a debito o a credito e la scadenza di pagamento. I conguagli a debito diventano crediti del condominio esigibili e, in caso di mancato pagamento, l'amministratore può agire secondo l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Un gestionale evita gli errori manuali: AmministraPro calcola i conguagli applicando in automatico la tabella corretta a ogni voce e genera i prospetti individuali pronti da inviare. Trovi il dettaglio delle funzioni contabili nella pagina /funzioni e i piani disponibili nella pagina /prezzi.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra conguaglio a debito e saldo a credito?

Il conguaglio a debito nasce quando la spesa di competenza del condòmino supera gli acconti versati, quindi deve versare la differenza. Il saldo a credito nasce nel caso opposto, quando gli acconti hanno superato la spesa effettiva: l'eccedenza viene restituita o compensata con l'esercizio successivo secondo la decisione dell'assemblea.

Il conguaglio deve essere approvato dall'assemblea?

Il conguaglio deriva dal consuntivo, e il consuntivo va approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1135 del Codice civile. Approvato il rendiconto, i conguagli sono automaticamente dovuti secondo la ripartizione millesimale, senza una votazione ulteriore sull'importo del singolo condòmino.

Come verifico che i conguagli siano corretti?

La verifica di quadratura consiste nel controllare che la somma algebrica di tutti i conguagli a debito e a credito sia pari alla differenza tra la spesa consuntiva totale e il totale degli acconti versati. Se non torna, c'è un errore di ripartizione o di registrazione degli acconti.

Si può chiedere un conguaglio prima della fine dell'anno?

In senso proprio il conguaglio è di fine esercizio, perché presuppone il consuntivo. Durante l'anno si possono però richiedere acconti straordinari se la spesa reale sta superando il preventivo, ma è una richiesta di acconto integrativo, non un conguaglio definitivo.

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