Normativa pratica
Come gestire il citofono e videocitofono condominiale
Il citofono e il videocitofono sono parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, al pari delle scale o dell'androne: servono all'uso e al godimento di tutti i condomini e la loro gestione ricade quindi sull'amministratore e sull'assemblea. Nella pratica quotidiana emergono però questioni specifiche che il condominio tradizionale non poneva: la ripartizione dei costi quando l'impianto è misto tra parti comuni e private, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i criteri per decidere una sostituzione con un modello a colori o connesso allo smartphone, e i profili di privacy legati alla videoregistrazione degli accessi. Questa guida chiarisce competenze, quorum assembleari e adempimenti pratici per amministrare l'impianto senza contenziosi.
Natura giuridica dell'impianto e competenze
L'impianto citofonico o videocitofonico è parte comune per la porzione che va dal posto esterno (pulsantiera all'ingresso) fino alla derivazione per il singolo appartamento, mentre la cornetta o il monitor interno e il relativo cablaggio nell'unità privata sono di proprietà esclusiva del condomino, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale. Questa distinzione, coerente con l'articolo 1117 del codice civile, determina chi paga cosa: la pulsantiera, la centrale, il cablaggio verticale nelle parti comuni e l'alimentazione sono spese condominiali; la sostituzione del solo apparecchio interno guasto resta a carico del singolo proprietario.
L'amministratore ha il compito di conservare l'impianto in efficienza (articolo 1130 numero 4 del codice civile) e di segnalare tempestivamente all'assemblea la necessità di interventi che superano l'ordinaria amministrazione. Per la manutenzione ordinaria, come la sostituzione di una pulsantiera guasta con un modello equivalente, l'amministratore può procedere autonomamente nei limiti dei poteri di gestione corrente; per interventi più ampi, come il rifacimento completo dell'impianto o l'introduzione della videocitofonia, serve una delibera assembleare.
Manutenzione ordinaria e straordinaria: cosa fare e quando
La manutenzione ordinaria comprende la pulizia dei contatti, la verifica periodica del funzionamento dell'apertura elettrica del portone e la sostituzione di componenti usurati (pulsanti, altoparlanti, alimentatori). È opportuno prevederla nel piano di manutenzione annuale del condominio, così da intercettare i guasti prima che diventino disagi per i residenti.
La manutenzione straordinaria riguarda invece il rifacimento della centralina, la sostituzione dell'intero impianto o l'aggiornamento tecnologico verso il videocitofono, spesso motivato dall'obsolescenza dei componenti (parti non più reperibili sul mercato) o dalla richiesta dei condomini di maggiore sicurezza. In questi casi l'assemblea delibera con le maggioranze previste per le innovazioni o per le opere di manutenzione straordinaria a seconda dell'entità della spesa, e l'amministratore raccoglie preventivi comparabili da sottoporre ai condomini prima del voto.
- Verifica periodica: apertura elettrica, audio, alimentazione
- Sostituzione componenti usurati: pulsantiera, alimentatore, monitor comuni
- Rifacimento completo o passaggio al videocitofono: delibera assembleare
- Raccolta di più preventivi comparabili prima del voto
Sostituzione del citofono con il videocitofono: la decisione assembleare
Il passaggio dal citofono tradizionale al videocitofono è considerato un'innovazione utile al miglioramento e all'uso più comodo della cosa comune. Non essendo un intervento a fondo perduto ma un miglioramento funzionale dell'impianto esistente, in genere si vota con le maggioranze ordinarie previste per le opere di manutenzione straordinaria, salvo che il regolamento condominiale non disponga diversamente. È consigliabile che l'ordine del giorno indichi chiaramente il tipo di impianto proposto (via cavo o con connettività verso lo smartphone), i costi comparati e la ripartizione secondo i millesimi di proprietà generale, trattandosi di parte comune a servizio di tutto l'edificio.
Quando alcuni condomini non intendono usufruire della nuova funzione video, ad esempio per motivi di riservatezza, la giurisprudenza consolidata considera comunque legittima la ripartizione della spesa tra tutti secondo i millesimi generali, poiché l'impianto resta un servizio comune nel suo complesso: chi non desidera usare il monitor può comunque continuare a utilizzare la sola funzione audio.
Videocitofono e privacy: limiti all'uso delle immagini
Il videocitofono che si limita a mostrare in tempo reale chi suona al citofono, senza registrare o conservare le immagini, non pone particolari problemi di trattamento dati: la visualizzazione istantanea rientra nell'uso normale dell'impianto. Diverso è il caso in cui il sistema preveda funzioni di registrazione delle immagini degli accessi: in questa ipotesi si applicano i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), in particolare quelli di minimizzazione e di proporzionalità dell'inquadratura, che deve limitarsi all'area dell'ingresso e non riprendere spazi pubblici, privati di terzi o aree residenziali non pertinenti.
È buona prassi che l'assemblea deliberi espressamente le caratteristiche dell'impianto quando prevede registrazione, individui un responsabile della conservazione delle immagini e valuti l'apposizione dell'informativa agli ingressi, coerentemente con quanto già previsto per gli impianti di videosorveglianza condominiale in generale.
Domande frequenti
Chi paga la sostituzione del citofono in condominio?
La sostituzione della parte comune dell'impianto, cioè pulsantiera esterna, centralina e cablaggio nelle parti comuni, è spesa di tutti i condomini ripartita secondo i millesimi di proprietà generale, in quanto si tratta di parte comune ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. La sostituzione del solo apparecchio interno guasto nell'appartamento resta invece a carico del singolo proprietario, salvo diversa previsione del regolamento condominiale.
Serve una delibera assembleare per passare al videocitofono?
Sì, trattandosi di un intervento che va oltre la manutenzione ordinaria, serve una delibera assembleare con le maggioranze previste per le opere di manutenzione straordinaria o per le innovazioni utili, a seconda dell'impostazione del regolamento condominiale. L'amministratore ha il compito di predisporre l'ordine del giorno con preventivi comparabili e di verbalizzare correttamente la decisione.
Il videocitofono con registrazione viola la privacy dei condomini?
Non necessariamente, ma se l'impianto registra le immagini si applicano i principi del GDPR di minimizzazione e proporzionalità: l'inquadratura deve limitarsi all'area dell'ingresso senza riprendere spazi non pertinenti, e l'assemblea dovrebbe individuare un responsabile della conservazione delle immagini e valutare un'informativa agli ingressi. La sola visualizzazione in tempo reale senza registrazione non pone gli stessi problemi.
Un condomino può rifiutarsi di pagare la sua quota per il nuovo videocitofono?
In generale no: se la delibera è stata regolarmente assunta con le maggioranze richieste, la spesa è dovuta da tutti secondo i millesimi, anche da chi non intende utilizzare la funzione video, poiché l'impianto resta un servizio comune a beneficio dell'intero edificio. Il condomino dissenziente può eventualmente impugnare la delibera nei termini di legge se ritiene che vi siano vizi di forma o di merito.
Come si organizza in pratica la gestione dell'impianto citofonico con un software gestionale?
Un software gestionale come AmministraPro consente di tenere traccia dei preventivi raccolti per la sostituzione o il rifacimento dell'impianto, di allegare la documentazione tecnica e la delibera assembleare al fascicolo del condominio, e di ripartire automaticamente la spesa tra i condomini secondo i millesimi di proprietà generale, riducendo il rischio di errori nella imputazione dei costi.
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