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Guida pratica

Come gestire le spese condominiali di un immobile in vendita

La compravendita di un'unita immobiliare in condominio non estingue i debiti condominiali maturati: il Codice civile stabilisce un regime di solidarietà tra chi vende e chi acquista che spesso genera dubbi al momento del rogito. Chi paga le rate deliberate prima dell'atto, chi risponde dei conguagli di fine esercizio, come si gestisce il subentro nell'anagrafica condominiale sono domande ricorrenti sia per il venditore sia per l'acquirente. Questa guida ripercorre la disciplina dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, spiega il ruolo dell'amministratore nel passaggio di proprietà e indica quali comunicazioni tutelano entrambe le parti, con particolare attenzione alla gestione pratica tramite un software di amministrazione condominiale come AmministraPro.

La solidarietà tra venditore e acquirente nel biennio precedente

L'articolo 63, secondo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che chi subentra nei diritti di un condomino e obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. In pratica, l'acquirente di un immobile può essere chiamato dall'amministratore a versare somme dovute per spese deliberate nell'anno della compravendita e in quello immediatamente precedente, anche se maturate quando la proprietà era ancora del venditore.

Si tratta di una solidarietà esterna verso il condominio, non di un trasferimento del debito: l'amministratore può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per ottenere il pagamento, ma nei rapporti interni resta fermo che il debito e del venditore per il periodo in cui era proprietario. Chi paga per l'altro ha diritto di regresso, ma questo si esercita in sede civile tra le parti, non nei confronti del condominio.

Per questo motivo e prassi consolidata inserire nell'atto notarile una clausola che regola espressamente la ripartizione delle spese condominiali tra le parti e, spesso, prevedere che il venditore consegni all'acquirente una dichiarazione dell'amministratore sulla propria posizione debitoria, come richiede lo stesso articolo 63.

La dichiarazione dell'amministratore e cosa verificare prima del rogito

Lo stesso articolo 63 impone che chi cede diritti su un'unita immobiliare resti obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui e trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. E quindi essenziale che il venditore comunichi tempestivamente la compravendita all'amministratore, allegando l'atto, per delimitare con precisione il periodo di propria responsabilità.

Prima del rogito e opportuno richiedere all'amministratore una dichiarazione aggiornata che indichi: eventuali morosità pregresse dell'unita, la quota di eventuali fondi di riserva o lavori straordinari già deliberati ma non ancora versati, lo stato dei conguagli dell'ultimo rendiconto approvato. Questa informazione consente all'acquirente di negoziare un accantonamento in atto o una riduzione del prezzo a copertura di somme certe ma non ancora liquidate.

Su AmministraPro l'amministratore può generare in pochi minuti un estratto conto aggiornato per singola unita, con lo storico dei versamenti e delle rate deliberate, documento che semplifica sensibilmente questa fase e riduce il rischio di contestazioni successive al rogito.

Conguagli di fine esercizio: chi paga quando il rendiconto arriva dopo la vendita

Un caso frequente riguarda il conguaglio approvato dall'assemblea dopo che l'immobile e già stato venduto: il rendiconto si riferisce in tutto o in parte al periodo di proprietà del venditore, ma la delibera di approvazione, e quindi l'esigibilita del credito verso il condomino, interviene quando l'unita e già dell'acquirente.

La giurisprudenza distingue in base al criterio della competenza: il debito per le spese sorge in relazione al periodo di gestione a cui si riferisce la spesa, indipendentemente da quando l'assemblea approva formalmente il rendiconto. Questo significa che, salvo diverso accordo tra le parti recepito nell'atto, il conguaglio relativo a un esercizio in cui l'immobile era del venditore resta a carico del venditore nei rapporti interni, pur potendo l'amministratore richiederlo anche all'acquirente in forza della solidarietà.

Per evitare contenziosi, molti atti prevedono una clausola specifica sui conguagli pendenti, con eventuale trattenuta di una somma dal prezzo di vendita a garanzia, da restituire al venditore dopo l'approvazione definitiva del rendiconto dell'esercizio in corso.

Il subentro nell'anagrafica condominiale: comunicazioni e tempistiche

L'articolo 1130, comma 1, numero 6, del Codice civile impone all'amministratore di tenere un registro di anagrafe condominiale con i dati di ciascun condomino, comprese le generalità e i dati catastali dell'unita. Ogni variazione della proprietà deve essere comunicata all'amministratore entro sessanta giorni, come previsto dallo stesso articolo, con le informazioni utili per l'aggiornamento del registro.

Nella pratica, il notaio o il venditore trasmettono copia dell'atto di compravendita all'amministratore, che provvede a: aggiornare l'anagrafica condominiale con i nuovi dati dell'acquirente, ricalcolare la ripartizione delle spese dalla data di efficacia del trasferimento, inviare all'acquirente le prime comunicazioni assembleari e le convocazioni successive.

Un'anagrafica condominiale sempre aggiornata, come quella gestita in AmministraPro, riduce il rischio di errori nella imputazione delle spese e permette all'amministratore di rispondere rapidamente alle richieste di dichiarazione in vista di una vendita, un aspetto sempre più richiesto dalle agenzie immobiliari e dai notai in fase di due diligence.

Domande frequenti

Il venditore deve pagare le spese condominiali deliberate dopo la vendita?

Dipende dal periodo a cui si riferisce la spesa. Se la delibera riguarda un esercizio o lavori relativi al periodo in cui l'immobile era ancora del venditore, il debito resta a suo carico nei rapporti interni, anche se la delibera formale e successiva alla vendita. L'amministratore, in base alla solidarietà prevista dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, può comunque richiedere il pagamento anche all'acquirente, che avra poi diritto di rivalsa verso il venditore.

Per quanto tempo l'acquirente e responsabile insieme al venditore?

L'articolo 63 prevede che chi subentra risponda solidalmente per i contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente rispetto al trasferimento. Superato questo arco temporale, e salvo specifiche pattuizioni nell'atto, la responsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi del venditore viene meno nei confronti del condominio.

Cosa deve fare il venditore per limitare la propria responsabilità futura?

Deve trasmettere all'amministratore copia autentica dell'atto di trasferimento il prima possibile: la sua responsabilità solidale con l'acquirente per i contributi successivi cessa dal momento in cui questa comunicazione arriva all'amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 63. Ritardare la comunicazione prolunga inutilmente l'esposizione del venditore verso il condominio.

E possibile chiedere all'amministratore un documento sulla situazione debitoria prima di vendere?

Si, ed e prassi molto diffusa e consigliata sia dai notai sia dalle agenzie immobiliari. L'amministratore può rilasciare una dichiarazione che riporta eventuali morosità, rate di lavori straordinari deliberati e non ancora saldati, e lo stato dei conguagli. Software come AmministraPro permettono di produrre questo estratto in tempi rapidi, direttamente dallo storico contabile della singola unita.

Chi risponde delle spese straordinarie deliberate prima del rogito ma non ancora eseguite?

Se la delibera di approvazione della spesa straordinaria e anteriore alla vendita, il credito verso il condomino sorge in capo al venditore, indipendentemente dal fatto che i lavori vengano eseguiti dopo. E per questo motivo che l'atto di compravendita spesso disciplina espressamente questi importi, prevedendo un accollo esplicito da parte dell'acquirente oppure una trattenuta sul prezzo a carico del venditore.

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