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Guida pratica

Come gestire le spese di un lastrico in uso esclusivo

Il lastrico solare in uso esclusivo è una delle situazioni più delicate della contabilità condominiale, perché mette insieme due esigenze diverse: chi ne ha l'uso esclusivo lo gode come un terrazzo privato, ma la superficie svolge anche una funzione di copertura per l'intero edificio. Il Codice civile, all'articolo 1126, risolve il conflitto con una regola precisa di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione: un terzo a carico di chi ha l'uso esclusivo, due terzi a carico di tutti i condomini che si servono di quella copertura, in proporzione ai millesimi. Capire come applicare questa regola, distinguere manutenzione ordinaria e straordinaria, e gestire correttamente le infiltrazioni evita contenziosi che nei condomini italiani sono tra i più frequenti in assoluto.

La regola dell'articolo 1126 del Codice civile

L'articolo 1126 stabilisce che quando l'uso del lastrico solare non è comune a tutti i condomini, chi ne ha l'uso esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo alla spesa di riparazione o ricostruzione, mentre gli altri due terzi restano a carico di tutti coloro che si servono del lastrico per proteggere le rispettive unità, secondo il valore delle piante di ciascun piano o porzione di piano.

La logica è semplice: il proprietario esclusivo paga di più perché il lastrico gli offre anche un vantaggio ulteriore, l'uso come terrazza, balcone o spazio calpestabile privato. Il resto dell'edificio, però, continua a beneficiare della funzione di copertura, quindi partecipa alla spesa in proporzione ai millesimi delle unità sottostanti che il lastrico protegge dalle infiltrazioni.

  • Un terzo della spesa: a carico del titolare dell'uso esclusivo
  • Due terzi della spesa: ripartiti tra i condomini serviti dalla copertura, in base ai millesimi
  • La regola si applica sia alle riparazioni sia alla ricostruzione integrale

Manutenzione ordinaria e straordinaria: due regimi diversi

È importante distinguere la manutenzione ordinaria, come la pulizia periodica dei pozzetti di scarico e la verifica dello stato della guaina, dagli interventi straordinari di riparazione o rifacimento dell'impermeabilizzazione. La giurisprudenza tende ad applicare la ripartizione un terzo/due terzi soprattutto agli interventi di manutenzione straordinaria e ricostruzione, mentre per la pulizia ordinaria molti regolamenti condominiali, quando non derogano espressamente, seguono comunque lo stesso criterio dell'articolo 1126.

L'amministratore deve verificare sempre il regolamento condominiale di natura contrattuale: se contiene una clausola che deroga espressamente all'articolo 1126, quella clausola prevale, perché la norma non è inderogabile. In assenza di deroghe specifiche, la regola legale resta il riferimento per ogni delibera assembleare sulla ripartizione.

Infiltrazioni e responsabilità: chi paga il danno

Le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sono la causa più frequente di controversie tra condomini. Quando il danno all'appartamento sottostante deriva da un difetto di manutenzione del lastrico, la responsabilità dei costi di riparazione segue lo stesso criterio di ripartizione un terzo/due terzi, mentre il risarcimento dei danni causati all'unità immobiliare colpita rientra tra le spese di custodia del bene comune e va valutato secondo le regole generali della responsabilità civile.

È buona prassi che l'amministratore, alla prima segnalazione di infiltrazione, faccia redigere una perizia tecnica per accertare l'origine dell'acqua, prima di deliberare qualsiasi intervento: distinguere un'infiltrazione dal lastrico da un problema di impianti idraulici autonomi evita di addebitare al condominio spese che competono invece al singolo condomino.

Come gestire la ripartizione in pratica

Nella gestione quotidiana, la ripartizione dell'articolo 1126 va inserita nel piano di riparto come voce separata, con due colonne distinte: la quota a carico del titolare dell'uso esclusivo, calcolata su un terzo della spesa totale, e la quota ripartita sui millesimi delle unità servite per i restanti due terzi. Un software gestionale come AmministraPro permette di configurare tabelle millesimali dedicate proprio a questo tipo di spesa, così da automatizzare il calcolo ed evitare errori manuali nella predisposizione del rendiconto.

  • Verificare se il regolamento condominiale contiene deroghe all'articolo 1126
  • Distinguere manutenzione ordinaria, straordinaria e ricostruzione
  • Far accertare l'origine dell'infiltrazione prima di deliberare
  • Inserire la voce nel rendiconto con la doppia ripartizione un terzo/due terzi

Domande frequenti

Chi paga la riparazione di un lastrico solare in uso esclusivo?

Secondo l'articolo 1126 del Codice civile, il titolare dell'uso esclusivo paga un terzo della spesa di riparazione o ricostruzione, mentre i restanti due terzi sono ripartiti tra tutti i condomini che si servono del lastrico come copertura, in proporzione ai millesimi delle rispettive unità immobiliari.

L'articolo 1126 si può derogare con il regolamento condominiale?

Sì, la norma non è inderogabile: se il regolamento condominiale di natura contrattuale, approvato all'unanimità o allegato all'atto d'acquisto, prevede una ripartizione diversa, quella clausola prevale sulla regola legale. In assenza di deroghe espresse, si applica il criterio un terzo/due terzi.

Chi risponde dei danni causati da infiltrazioni dal lastrico?

Se il danno all'appartamento sottostante deriva da un difetto di manutenzione del lastrico, la spesa per l'intervento di riparazione segue la ripartizione dell'articolo 1126. Il risarcimento del danno effettivamente subito dall'unità colpita è invece una questione distinta, da valutare secondo le regole generali sulla responsabilità per la custodia del bene comune.

La pulizia ordinaria del lastrico segue la stessa ripartizione?

Molti regolamenti condominiali applicano il criterio dell'articolo 1126 anche alla manutenzione ordinaria, come la pulizia dei pozzetti di scarico, salvo diversa previsione regolamentare. È comunque opportuno verificare caso per caso quanto stabilito dal regolamento specifico dell'edificio.

Come si gestisce in pratica la doppia ripartizione nel rendiconto?

La spesa va inserita nel piano di riparto con due quote separate: un terzo a carico del titolare dell'uso esclusivo e due terzi ripartiti sui millesimi delle unità servite. Un software gestionale come AmministraPro consente di configurare tabelle millesimali dedicate a questo tipo di spesa, automatizzando il calcolo e riducendo il rischio di errore nella predisposizione del rendiconto.

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