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Normativa pratica

Come gestire una modifica del regolamento condominiale

Modificare il regolamento condominiale non è mai un'operazione puramente formale: dal tipo di regolamento dipendono il quorum richiesto e la validità della delibera. Un regolamento contrattuale, allegato agli atti di acquisto e sottoscritto da tutti i proprietari, richiede il consenso unanime per essere cambiato quando incide su diritti reali, come limitazioni d'uso o destinazioni d'uso delle unità. Un regolamento assembleare, approvato dalla maggioranza secondo l'articolo 1138 del Codice civile, si modifica invece con la stessa maggioranza qualificata prevista per l'approvazione iniziale. Questa guida spiega come distinguere i due casi, quali quorum applicare in assemblea, come comunicare la modifica ai condomini e come evitare le cause più frequenti di impugnazione della delibera.

Regolamento assembleare o contrattuale: la differenza che cambia tutto

Il regolamento assembleare disciplina l'uso delle parti comuni e il funzionamento dell'assemblea: è approvato e modificato con le maggioranze ordinarie dell'articolo 1136 del Codice civile, quindi con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio in seconda convocazione. Il regolamento contrattuale nasce invece da un atto negoziale, spesso predisposto dal costruttore o venditore e richiamato negli atti di acquisto delle singole unità: quando contiene clausole che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive, come divieti di destinazione d'uso, restrizioni alla locazione turistica o servitù reciproche, la sua modifica richiede il consenso di tutti i proprietari, non la sola maggioranza assembleare.

Prima di convocare l'assemblea è quindi indispensabile verificare la natura delle clausole da modificare: una delibera che cambia con maggioranza semplice una clausola di natura contrattuale è annullabile su ricorso di un solo condomino dissenziente, con conseguente perdita di tempo e costi legali.

I quorum dell'articolo 1138 del Codice civile

L'articolo 1138 stabilisce che il regolamento di condominio, quando obbligatorio per edifici con più di dieci condomini, è approvato e modificato con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136: la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi in prima convocazione, oppure un terzo dei partecipanti e un terzo del valore dell'edificio in seconda convocazione.

  • Verificare sempre se le clausole oggetto di modifica toccano diritti reali o limitazioni alle proprietà esclusive: in tal caso serve l'unanimità, non la maggioranza ordinaria
  • Inserire nell'ordine del giorno il testo esatto delle modifiche proposte, non una formula generica come 'modifiche al regolamento'
  • Allegare alla convocazione il testo comparato tra articoli attuali e proposti, per permettere ai condomini di valutare prima dell'assemblea
  • Registrare in verbale il quorum raggiunto con il calcolo dei millesimi, non solo il numero dei presenti

Comunicazione e trasparenza verso i condomini

Una modifica regolamentare ben comunicata riduce sensibilmente il rischio di impugnazioni. È buona prassi inviare la bozza delle nuove clausole insieme alla convocazione, con un termine ragionevole per eventuali osservazioni scritte, e riportare in verbale le eventuali obiezioni sollevate in assemblea con la relativa risposta. La gestione digitale delle comunicazioni, con tracciamento degli invii e conferma di ricezione, aiuta l'amministratore a dimostrare che ogni condomino ha ricevuto tempestivamente la documentazione, un elemento che pesa in caso di contestazione sulla regolarità della convocazione.

Software come AmministraPro permettono di allegare la bozza del regolamento alla convocazione digitale, tracciare le conferme di lettura e archiviare il verbale approvato insieme al testo consolidato, così che il regolamento vigente resti sempre reperibile e aggiornato per i condomini attuali e futuri.

Dopo l'approvazione: verbalizzazione, trascrizione e comunicazione ai terzi

Approvata la modifica, l'amministratore deve trascriverla fedelmente nel verbale, indicando il quorum raggiunto, le clausole modificate nel testo esatto e le eventuali dichiarazioni di dissenso, che sono il presupposto per l'eventuale impugnazione entro trenta giorni prevista dall'articolo 1137. Il regolamento aggiornato va poi comunicato a tutti i condomini, compresi gli assenti, e reso disponibile per i nuovi acquirenti e per gli inquilini tramite il regolamento consegnato in sede di locazione o compravendita.

Domande frequenti

Quale maggioranza serve per modificare il regolamento condominiale?

Dipende dal tipo di regolamento e dalla clausola coinvolta. Per il regolamento assembleare si applica la maggioranza dell'articolo 1136, comma secondo, del Codice civile: in prima convocazione la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, in seconda convocazione un terzo dei partecipanti e un terzo del valore. Se invece la modifica riguarda clausole di natura contrattuale, come limitazioni ai diritti sulle proprietà esclusive contenute in un regolamento allegato agli atti di acquisto, serve il consenso unanime di tutti i condomini, non basta la maggioranza assembleare.

Cosa succede se un condomino non è d'accordo con la modifica approvata?

Il condomino dissenziente o assente può impugnare la delibera davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale, secondo l'articolo 1137 del Codice civile, se ritiene che la delibera sia stata approvata senza i quorum corretti o che incida su diritti che avrebbero richiesto l'unanimità. Fino alla pronuncia del giudice, la delibera resta valida ed efficace: l'impugnazione non ne sospende automaticamente gli effetti, salvo che venga chiesta e concessa una sospensione cautelare.

Il regolamento condominiale è sempre obbligatorio?

Il regolamento di condominio è obbligatorio quando l'edificio conta più di dieci condomini, come previsto dall'articolo 1138 del Codice civile. Negli edifici con un numero inferiore di condomini il regolamento resta facoltativo, ma può comunque essere adottato se l'assemblea lo ritiene utile per disciplinare l'uso delle parti comuni, gli orari di utilizzo di spazi condivisi o i criteri di ripartizione delle spese non già fissati dalla legge.

Come si distingue in pratica un regolamento contrattuale da uno assembleare?

Il regolamento contrattuale è generalmente allegato al primo atto di acquisto delle unità immobiliari, predisposto dal costruttore o dal venditore, e viene richiamato espressamente negli atti notarili successivi di ogni proprietario, il che ne conferma la natura negoziale. Il regolamento assembleare, invece, è approvato direttamente dall'assemblea dei condomini con delibera, senza che sia stato imposto da un atto di provenienza. In caso di dubbio, è opportuno verificare i rogiti di acquisto delle unità e l'atto costitutivo del condominio prima di procedere con una modifica.

L'amministratore può proporre da solo una modifica al regolamento?

L'amministratore può segnalare all'assemblea la necessità di aggiornare il regolamento, ad esempio per adeguarlo a nuove esigenze condominiali o a modifiche normative, ma non può modificarlo autonomamente: la decisione spetta sempre all'assemblea con il quorum previsto. Un buon amministratore predispone la bozza delle modifiche, la allega alla convocazione con l'ordine del giorno dettagliato e verifica che la documentazione sia stata inviata a tutti i condomini con congruo anticipo, così da ridurre il rischio di contestazioni sulla regolarità della convocazione.

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