Guida pratica
Deleghe da remoto nell'assemblea telematica
Anche nell'assemblea in videoconferenza il condòmino può farsi rappresentare da un delegato, esattamente come in presenza. La delega deve essere scritta e rispettare i limiti di rappresentanza fissati dall'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile: nei condomìni con più di venti condòmini il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. La modalità telematica cambia solo il modo di far pervenire e verificare la delega: la prassi consigliata è raccogliere le deleghe prima della seduta, così che il presidente possa controllarne validità e limiti prima di aprire le votazioni.
La delega deve essere scritta
L'art. 67 disp. att. c.c. richiede che la delega a intervenire in assemblea sia conferita per iscritto. Non è ammessa la delega verbale: serve un documento che indichi il delegante, il delegato, l'assemblea di riferimento ed eventualmente i limiti del mandato.
Nell'assemblea telematica la delega può essere trasmessa in formato digitale, ad esempio come documento firmato inviato via email o posta certificata, oppure caricato nell'area riservata del condominio. L'importante è che sia riconducibile con certezza al condòmino delegante.
I limiti di rappresentanza dell'art. 67
L'art. 67 disp. att. c.c. pone un limite quantitativo alle deleghe: nei condomìni con più di venti condòmini, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. Questo limite vale identico nell'assemblea a distanza.
Il presidente deve verificare che nessun delegato superi la soglia consentita. Per questo è utile conoscere in anticipo il numero di deleghe che ciascuno porta: raccoglierle prima della seduta permette di distribuire correttamente la rappresentanza ed evitare che un voto per delega risulti nullo perché eccedente i limiti.
- Delega sempre in forma scritta
- Nei condomìni con più di venti condòmini, limite di un quinto per delegato
- Verifica del presidente prima delle votazioni
- Raccolta anticipata per controllare i limiti
Raccogliere le deleghe prima della seduta
La prassi più ordinata è far pervenire le deleghe all'amministratore con un congruo anticipo. Così l'amministratore può predisporre un elenco dei delegati con i millesimi rappresentati e segnalare al presidente eventuali superamenti dei limiti.
La convocazione può indicare come e entro quando trasmettere la delega, mettendo a disposizione un modulo. La raccolta anticipata riduce le verifiche a inizio seduta e rende più fluido lo svolgimento dell'assemblea telematica.
La verifica del presidente all'apertura
All'apertura dei lavori il presidente controlla le deleghe: verifica che siano scritte, riferite a quell'assemblea e nei limiti dell'art. 67. Dà quindi atto a verbale dei delegati presenti e dei millesimi che ciascuno rappresenta.
Se una delega supera il limite di un quinto, il presidente non può computarla per la parte eccedente. È preferibile risolvere questi casi prima delle votazioni, così che il conteggio dei quorum sia corretto fin dal primo punto all'ordine del giorno.
Votare per conto del delegante
Durante le votazioni il delegato esprime sia il proprio voto, se è a sua volta condòmino, sia quello per conto del delegante, dichiarando distintamente le due posizioni. Il segretario registra i voti attribuendo a ciascun delegante i relativi millesimi.
Se il mandato conteneva istruzioni di voto, il delegato è tenuto a rispettarle. In assenza di indicazioni, il delegato vota secondo il proprio giudizio nell'interesse del delegante. Anche questa distinzione può essere annotata a verbale per trasparenza.
Gestire le deleghe con AmministraPro
Raccogliere le deleghe, controllarne i limiti e collegarle al conteggio dei voti è più semplice quando questi passaggi vivono nello stesso gestionale. AmministraPro aiuta a registrare le deleghe, verificare la soglia dell'art. 67 e attribuire correttamente i millesimi nelle votazioni.
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Domande frequenti
La delega per l'assemblea telematica può essere verbale?
No. L'art. 67 disp. att. c.c. richiede la forma scritta anche per l'assemblea a distanza. Serve un documento che indichi delegante, delegato e assemblea di riferimento, riconducibile con certezza al condòmino. Può essere trasmesso in formato digitale, ad esempio firmato e inviato via email o posta certificata.
Quante deleghe può portare un delegato?
Nei condomìni con più di venti condòmini, ciascun delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, come stabilisce l'art. 67 disp. att. c.c. Il limite vale anche in videoconferenza e il presidente deve verificarne il rispetto prima delle votazioni.
Perché conviene raccogliere le deleghe prima della seduta?
La raccolta anticipata permette all'amministratore di predisporre l'elenco dei delegati con i millesimi rappresentati e di segnalare eventuali superamenti dei limiti. Così le verifiche a inizio seduta sono più rapide e si evita che un voto per delega risulti nullo perché eccedente la soglia di un quinto.
Cosa fa il presidente se una delega supera il limite?
Il presidente non può computare la delega per la parte che eccede il limite di un quinto previsto dall'art. 67 disp. att. c.c. È preferibile risolvere questi casi prima delle votazioni, così che il conteggio dei quorum sia corretto fin dal primo punto all'ordine del giorno e la delibera non sia esposta a contestazioni.
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