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Normativa pratica

La formazione continua dell'amministratore di condominio

La riforma del condominio ha reso l'amministrazione una attività professionale a tutti gli effetti, con un requisito che spesso viene sottovalutato: la formazione periodica. Non basta aver superato il corso iniziale per esercitare a tempo indeterminato: la legge 220/2012, che ha modificato l'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, richiede un aggiornamento continuo, pena la perdita dei requisiti di professionalità richiesti per svolgere l'incarico. Chi amministra decine di condomini, e ancora di più chi gestisce anche supercondomini con più edifici e scale, ha bisogno di organizzare questo obbligo in modo strutturato, così da non ritrovarsi a ridosso della scadenza a rincorrere ore di corso. Vediamo cosa prevede davvero la norma e come integrarla nella gestione quotidiana dello studio.

Cosa dice la legge sull'aggiornamento professionale

L'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla legge 220/2012, subordina lo svolgimento dell'incarico di amministratore al possesso di specifici requisiti di professionalità. Tra questi, oltre al titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e alla frequenza di un corso di formazione iniziale, è richiesto lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

La norma non fissa direttamente nel codice civile il numero di ore, ma rimanda a un decreto ministeriale attuativo (il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 2014) che disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi, sia quello iniziale sia quelli di aggiornamento periodico, demandando l'organizzazione pratica a enti di formazione, associazioni di categoria e ordini professionali riconosciuti.

La perdita dei requisiti di formazione, così come quella degli altri requisiti previsti dall'articolo 71 bis, comporta la cessazione dall'incarico: l'assemblea può revocare l'amministratore che non dimostra di aver assolto l'obbligo, e chi subentra deve verificarne il possesso prima di accettare la nomina.

I contenuti tipici dei corsi di aggiornamento

I corsi di formazione periodica per amministratori condominiali coprono tipicamente le materie che intersecano più direttamente la gestione quotidiana degli edifici e che negli anni si sono arricchite di nuove discipline settoriali: sicurezza degli edifici e degli impianti, con riferimento alle norme tecniche UNI (tra cui la UNI 10801, che riguarda i requisiti professionali e i criteri di verifica per l'attività dell'amministratore condominiale) e agli obblighi di manutenzione delle parti comuni; normativa fiscale applicata al condominio, tra sostituto d'imposta, ritenute su compensi a fornitori e professionisti, gestione del codice fiscale condominiale.

A questo si aggiunge la tutela della riservatezza dei dati dei condomini secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicato ai registri di anagrafe condominiale, ai verbali assembleari e alla corrispondenza con i condomini.

Completano il quadro gli aggiornamenti normativi su assemblee, tabelle millesimali, gestione dei conflitti tra condomini e novità giurisprudenziali che modificano l'interpretazione delle norme del codice civile in materia condominiale.

Come organizzare la formazione senza subirla

Per chi amministra un portafoglio ampio di condomini, l'aggiornamento professionale rischia di diventare un adempimento rincorso a ridosso delle scadenze, con corsi scelti frettolosamente pur di avere l'attestato. Un approccio più efficace prevede una pianificazione annuale: individuare a inizio anno gli enti di formazione riconosciuti, distribuire le ore nel corso dei mesi anziché concentrarle, e privilegiare i moduli che rispondono a esigenze concrete emerse durante la gestione, ad esempio un aggiornamento specifico su un tema che ha generato contestazioni in assemblea.

Conservare con ordine gli attestati di partecipazione e tenerli a disposizione per l'assemblea non è solo una buona prassi, ma una tutela concreta: in caso di contestazione sulla permanenza dei requisiti, la documentazione è l'unica prova che l'amministratore possa portare. Chi gestisce l'incarico attraverso un software gestionale come AmministraPro può organizzare la documentazione dello studio, gli scadenzari e le comunicazioni con i condomini in un unico ambiente, liberando tempo da dedicare proprio alla formazione e all'aggiornamento professionale, invece di disperderlo nella gestione manuale di carte e promemoria sparsi.

Domande frequenti

L'obbligo di formazione continua vale anche per chi amministra un solo condominio come attività non prevalente?

Sì. L'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile distingue i requisiti richiesti in base al fatto che l'amministratore sia un familiare del condomino o amministri solo il proprio condominio (in questi casi specifici l'obbligo formativo può non applicarsi), ma per chiunque svolga l'attività di amministratore in modo professionale, anche per un numero limitato di condomini, la formazione periodica resta un requisito da mantenere per non incorrere nella perdita dei requisiti di professionalità.

Cosa succede se l'amministratore non dimostra di aver seguito la formazione periodica?

La mancanza del requisito formativo equivale alla perdita dei requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 71 bis. L'assemblea può revocare l'incarico per giusta causa, e un amministratore che sa di non essere in regola dovrebbe comunicarlo tempestivamente ai condomini invece di attendere una contestazione, anche per non esporsi a responsabilità ulteriori legate alla gestione dell'incarico in carenza dei requisiti.

Chi organizza materialmente i corsi di aggiornamento per amministratori?

Il decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 2014 demanda l'organizzazione dei corsi, sia iniziali sia di aggiornamento periodico, a enti di formazione accreditati, che spesso coincidono con associazioni di categoria degli amministratori condominiali o con ordini professionali quando l'amministratore è anche iscritto a un albo, ad esempio geometri, avvocati o commercialisti.

Un software di gestione condominiale può aiutare a rispettare l'obbligo di formazione?

Un software gestionale non sostituisce la partecipazione ai corsi, che resta un obbligo personale dell'amministratore, ma può alleggerire il carico di lavoro quotidiano su rendicontazione, comunicazioni e scadenze, lasciando tempo reale da dedicare all'aggiornamento professionale. AmministraPro, ad esempio, centralizza la gestione documentale e i promemoria dello studio, cosa che aiuta anche a tenere traccia delle scadenze formative insieme alle altre scadenze condominiali.

La formazione periodica riguarda anche i temi fiscali e di sicurezza degli impianti o solo il diritto condominiale?

I corsi di aggiornamento coprono un ventaglio di materie più ampio del solo diritto condominiale in senso stretto: includono tipicamente la normativa fiscale applicata al condominio, la sicurezza degli edifici e degli impianti con riferimento alle norme tecniche di settore come la UNI 10801, e la tutela dei dati personali dei condomini secondo il GDPR, proprio perché la gestione condominiale moderna intreccia competenze legali, fiscali, tecniche e di conformità privacy.

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