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Normativa pratica

Pannelli fotovoltaici condominiali: come gestirli

L'installazione di pannelli fotovoltaici sulle parti comuni di un edificio, in genere il tetto, è oggi una delle richieste più frequenti in assemblea, spinta dal risparmio energetico e dagli incentivi disponibili. La gestione pratica però richiede attenzione su più fronti: capire se l'impianto è comune o serve un singolo condomino, quale quorum serve per deliberare, come si ripartiscono i costi tra i partecipanti e come si contabilizzano gli incentivi che arrivano nel tempo. Sbagliare uno di questi passaggi espone la delibera a impugnazione o crea contenziosi sulla ripartizione. Questa guida chiarisce i punti che un amministratore deve presidiare, con riferimento agli articoli del Codice civile che regolano le innovazioni e le opere sulle parti comuni.

Impianto comune o installazione individuale sul tetto

La prima distinzione riguarda la natura dell'impianto. Se il fotovoltaico serve i consumi comuni dell'edificio, come l'ascensore, l'illuminazione delle scale o l'autoclave, si tratta di un'innovazione sulle parti comuni disciplinata dall'articolo 1120 del Codice civile, che dal 2013 include espressamente tra le innovazioni agevolate gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Se invece un singolo condomino vuole installare pannelli per il proprio uso esclusivo sfruttando una porzione del tetto o del lastrico solare, si applica l'articolo 1122 bis, che gli riconosce il diritto di installarli a proprie spese sulle parti comuni, dandone comunicazione preventiva all'amministratore con indicazione di dimensioni e modalità di esecuzione.

L'amministratore deve verificare quale scenario ricorre prima di convocare l'assemblea, perché cambiano sia il quorum richiesto sia il criterio di riparto delle spese. Confondere le due ipotesi è l'errore più comune: un impianto condominiale votato come se fosse una richiesta individuale, o viceversa, espone la delibera a impugnazione da parte dei condomini dissenzienti.

Quorum assembleare per la delibera

Per l'impianto fotovoltaico comune, trattandosi di innovazione volta al risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1120, la delibera in assemblea di seconda convocazione richiede la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio, quorum agevolato rispetto alle innovazioni ordinarie proprio perché la norma incentiva questo tipo di interventi.

Per l'installazione individuale ex articolo 1122 bis non serve invece una delibera autorizzativa: il condomino ha un diritto potestativo, e l'assemblea può solo dettare, con la maggioranza ordinaria di cui all'articolo 1136, condizioni sulle modalità di esecuzione per non compromettere la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, senza poter negare l'installazione in sé.

L'amministratore deve mettere a verbale con chiarezza quale delle due ipotesi si sta votando, indicando la base normativa e il quorum effettivamente raggiunto, per rendere la delibera solida in caso di contestazione.

Ripartizione delle spese tra i condomini

Per l'impianto comune la spesa di installazione, manutenzione e gestione si ripartisce secondo i millesimi di proprietà generali, salvo che l'impianto serva solo una parte dell'edificio, nel qual caso si applica il criterio dell'uso effettivo previsto dall'articolo 1123, secondo e terzo comma. Se il fotovoltaico alimenta solo i servizi di uno scale specifico, ad esempio, i costi vanno ripartiti tra i condomini di quello scale.

I condomini che non intendono partecipare all'innovazione perché non ne traggono utilità, quando la spesa è particolarmente gravosa, possono essere esonerati dal contributo secondo le tutele previste per le innovazioni gravose, restando però esclusi dai benefici finché non decidono di parteciparvi versando la quota relativa rivalutata.

Per l'installazione individuale sul tetto comune, le spese sono interamente a carico del condomino che installa, incluse quelle di adeguamento strutturale se necessarie, e la sua contabilità resta separata da quella condominiale.

Incentivi e contabilità condominiale

Gli incentivi statali per il fotovoltaico condominiale, quando l'impianto è intestato al condominio come utenza comune, generano flussi economici che l'amministratore deve registrare nel rendiconto: gli importi accreditati periodicamente riducono le spese comuni di gestione energetica e vanno imputati come voce di entrata distinta, non compensati silenziosamente con altre spese, per mantenere la tracciabilità richiesta dall'articolo 1130 bis.

Nel piano di riparto va indicato con chiarezza quanto ciascun condomino ha contribuito all'investimento iniziale e quanto sta beneficiando in termini di riduzione dei costi energetici comuni, così che la rendicontazione resti trasparente anche su più esercizi, dato che gli incentivi si distribuiscono tipicamente su un arco pluriennale.

Un software gestionale come AmministraPro aiuta in questo perché permette di tenere un capitolo di spesa dedicato all'impianto fotovoltaico, con la relativa ripartizione millesimale e la registrazione separata degli incentivi incassati, mantenendo il rendiconto leggibile per l'assemblea e per il singolo condomino che consulta la propria posizione.

Domande frequenti

Un condomino può opporsi all'installazione di pannelli fotovoltaici comuni votata in assemblea?

Può impugnare la delibera se ritiene violate le norme sul quorum o se l'innovazione pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio, ma non può opporsi al solo fatto che si tratti di un impianto a fonti rinnovabili: l'articolo 1120 tutela espressamente questo tipo di innovazioni con un quorum agevolato proprio per favorirle. Se invece l'installazione è individuale sul tetto comune ai sensi dell'articolo 1122 bis, il condomino che installa ha un diritto e l'assemblea può solo condizionarne le modalità esecutive, non negarla.

Come si ripartiscono i costi se l'impianto fotovoltaico serve solo alcuni condomini?

Si applica il criterio dell'uso effettivo previsto dall'articolo 1123 del Codice civile: se il fotovoltaico alimenta i servizi comuni di un solo scale o di una parte dell'edificio, la spesa va ripartita solo tra i condomini di quella parte, secondo i rispettivi millesimi, e non sull'intero edificio. È compito dell'amministratore individuare correttamente il perimetro dei beneficiari prima di redigere il piano di riparto, per evitare addebiti indebiti ai condomini che non traggono alcuna utilità dall'impianto.

Gli incentivi statali per il fotovoltaico condominiale vanno indicati nel rendiconto?

Sì, quando l'impianto è intestato al condominio come utenza comune gli incentivi accreditati periodicamente sono un'entrata condominiale e vanno registrati come voce distinta nel rendiconto ai sensi dell'articolo 1130 bis, che impone chiarezza e tracciabilità della contabilità. Non vanno compensati in modo silenzioso con altre spese: l'assemblea e i singoli condomini devono poter vedere quanto l'impianto sta effettivamente restituendo in termini di riduzione dei costi energetici comuni nel corso degli anni.

Serve un amministratore tecnicamente competente per gestire un impianto fotovoltaico condominiale?

L'amministratore non deve essere un tecnico dell'energia, ma deve saper distinguere le due fattispecie normative, applicare il quorum corretto in assemblea, impostare una ripartizione delle spese coerente con l'uso effettivo dell'impianto e tenere una contabilità trasparente su più esercizi, dato che gli incentivi si incassano nel tempo. Un gestionale come AmministraPro supporta questi compiti con capitoli di spesa dedicati e riparti millesimali configurabili, ma le valutazioni tecniche sull'impianto restano di competenza di un professionista energetico.

Un condomino che non ha partecipato alla spesa iniziale può comunque usufruire del fotovoltaico comune in futuro?

Sì, le tutele per le innovazioni gravose previste dal Codice civile consentono al condomino inizialmente esonerato di aderire in un secondo momento, versando la quota di spesa che gli sarebbe spettata, opportunamente rivalutata. Fino a quel momento resta escluso dai benefici energetici ed economici dell'impianto. L'amministratore deve tenere traccia di questa possibilità nel rendiconto, così che la posizione di ciascun condomino rispetto all'innovazione sia sempre verificabile.

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