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Guida pratica

Rettificare le tabelle millesimali: i casi dell'articolo 69

Le tabelle millesimali non sono immutabili: possono essere rettificate o modificate, ma solo alle condizioni fissate dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile. La regola generale richiede l'unanimità, perché toccare i millesimi significa incidere sui diritti di ciascuno. In due casi, però, la legge consente la modifica con la maggioranza dell'articolo 1136, secondo comma: quando i valori sono frutto di un errore e quando mutate condizioni dell'edificio ne alterano il valore proporzionale di oltre un quinto. Sapere in quale ipotesi ci si trova determina la maggioranza necessaria ed evita delibere invalide. In questa guida vediamo i due casi, le maggioranze e la procedura corretta.

La regola generale: rettifica all'unanimità

L'articolo 69 delle disposizioni di attuazione stabilisce che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Questa è la regola base: modificare i millesimi incide direttamente sulla misura in cui ciascun condomino partecipa alle spese e vota in assemblea, quindi richiede il consenso di tutti.

L'unanimità serve, ad esempio, quando i condomini vogliono adottare criteri di riparto diversi da quelli legali o rivedere convenzionalmente i pesi delle unità senza che ricorra un errore o una modifica strutturale. In questi casi non esiste una via a maggioranza.

È bene ricordare che, secondo l'interpretazione consolidata, l'approvazione iniziale delle tabelle che si limitano a tradurre in frazioni i criteri legali non richiede l'unanimità ma la maggioranza qualificata; l'unanimità dell'articolo 69 riguarda invece la loro rettifica o modifica al di fuori dei due casi tipici che vedremo.

Primo caso: l'errore nella tabella

Il primo caso in cui è possibile procedere a maggioranza è l'errore. Quando i valori proporzionali risultano da un errore, la tabella può essere rettificata anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma.

L'errore rilevante è quello obiettivo che ha determinato una divergenza tra il valore effettivo dell'unità e quello riportato in tabella, ad esempio una superficie mal calcolata, un coefficiente applicato in modo scorretto o un dato di partenza sbagliato. Non basta una diversa valutazione di opportunità o un mutato apprezzamento soggettivo.

La rettifica per errore ha lo scopo di riportare la tabella alla corretta proporzione tra i valori, e per questo la legge la consente con la sola maggioranza, senza pretendere il consenso di chi trarrebbe vantaggio dal mantenere il dato errato.

Secondo caso: mutate condizioni e alterazione oltre un quinto

Il secondo caso ricorre quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. Anche qui basta la maggioranza dell'articolo 1136, secondo comma.

La soglia di un quinto è determinante: modifiche che alterino il valore proporzionale in misura inferiore non aprono la via alla revisione a maggioranza. L'alterazione deve derivare da un evento oggettivo che ha cambiato la consistenza dell'edificio, non da un semplice andamento del mercato immobiliare.

In questo caso la norma precisa che il relativo costo della revisione è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione: chi sopraeleva, amplia o modifica le unità e provoca l'alterazione dei valori si fa carico delle spese tecniche di aggiornamento della tabella.

  • Regola generale: rettifica o modifica all'unanimita
  • Errore nei valori: rettifica a maggioranza art. 1136 secondo comma
  • Alterazione oltre un quinto da mutate condizioni: revisione a maggioranza
  • Costo della revisione da mutate condizioni: a carico di chi ha causato la variazione

Procedura, effetti e supporto del software

In pratica l'amministratore che riscontra un errore o un'alterazione rilevante convoca l'assemblea inserendo all'ordine del giorno la rettifica della tabella, allega la relazione tecnica che documenta l'errore o la variazione e sottopone la nuova tabella all'approvazione con la maggioranza richiesta. Una modifica adottata senza i presupposti dell'articolo 69 o con la maggioranza sbagliata è invalida e impugnabile.

Gli effetti della rettifica valgono di norma per il futuro, incidendo sui riparti successivi, mentre non travolgono automaticamente i rendiconti già approvati, salvo diverse valutazioni sulle poste ancora aperte. Per questo è importante datare con precisione l'entrata in vigore della nuova tabella.

Un gestionale come AmministraPro consente di conservare lo storico delle tabelle millesimali, applicare la nuova versione a partire da una certa data e ricalcolare i riparti sui nuovi valori senza alterare gli esercizi già chiusi, mantenendo la tracciabilità delle modifiche. Le funzioni sono descritte nella pagina delle funzionalità e i piani nella pagina dei prezzi.

Domande frequenti

Le tabelle millesimali si possono modificare a maggioranza?

In generale no: l'articolo 69 delle disposizioni di attuazione richiede l'unanimità per rettificare o modificare i valori. La maggioranza dell'articolo 1136, secondo comma, è ammessa solo in due casi tipici: quando i valori risultano da un errore e quando mutate condizioni dell'edificio ne alterano il valore proporzionale di oltre un quinto anche per un solo condomino.

Cosa si intende per errore nella tabella millesimale?

È l'errore obiettivo che ha prodotto una divergenza tra il valore reale dell'unità e quello riportato in tabella, come una superficie calcolata male, un coefficiente applicato in modo scorretto o un dato di partenza sbagliato. Non rientra nel concetto una diversa valutazione soggettiva o un semplice ripensamento sull'opportunità dei valori originari.

Quando l'alterazione del valore consente la revisione a maggioranza?

Quando le mutate condizioni di una parte dell'edificio, per sopraelevazione, incremento di superfici o aumento o diminuzione delle unità, alterano per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità anche di un solo condomino. Sotto questa soglia la via a maggioranza non è praticabile e serve l'unanimità per intervenire sui millesimi.

Chi paga il costo della revisione delle tabelle?

Nel caso di alterazione derivante da mutate condizioni, l'articolo 69 precisa che il relativo costo è a carico di chi ha dato luogo alla variazione, ad esempio il condomino che ha sopraelevato o modificato le unità. Nelle altre ipotesi la spesa tecnica della revisione segue le regole generali di riparto salvo diverso accordo.

Come si tiene traccia delle modifiche alle tabelle nel software?

Un gestionale come AmministraPro permette di conservare lo storico delle versioni delle tabelle millesimali, indicare la data di entrata in vigore di ciascuna e applicare i nuovi valori ai riparti successivi senza toccare gli esercizi già chiusi. In questo modo la rettifica prevista dall'articolo 69 resta documentata e i calcoli restano coerenti nel tempo.

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