Salta al contenuto principale

Guida pratica

Riscuotere i contributi condominiali passo passo

Riscuotere i contributi ed erogare le spese è uno dei compiti che l'articolo 1130 del Codice civile affida all'amministratore, ma la riforma del condominio ha reso l'azione contro i morosi non una facoltà bensì un obbligo. L'articolo 1129, nono comma, impone all'amministratore di agire per la riscossione forzosa delle somme dovute entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è compreso, salvo che ne sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. Lo strumento tipico è il decreto ingiuntivo previsto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione, che il giudice concede in forma immediatamente esecutiva sulla base del riparto approvato. Questa guida ripercorre l'iter passo passo.

Documenti utili per agire contro il moroso

  1. Il verbale che approva il rendiconto o lo stato di riparto con i relativi contributi
  2. Il piano di riparto individuale con l'importo dovuto dal condòmino
  3. L'estratto conto del singolo condòmino con incassi e residuo
  4. Copia dei solleciti inviati e delle eventuali risposte
  5. Il verbale di nomina dell'amministratore e i suoi poteri

Il fondamento dell'obbligo di riscossione

L'articolo 1130 numero 3 del Codice civile pone tra i doveri dell'amministratore quello di riscuotere i contributi. L'articolo 1129, nono comma, aggiunge un vincolo temporale: l'amministratore è obbligato ad agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è maturato, a meno che l'assemblea non lo abbia espressamente dispensato.

Questo significa che la tolleranza prolungata verso un moroso non è una scelta neutra: l'amministratore che lascia scadere i termini senza agire e senza dispensa può essere chiamato a rispondere della propria inerzia. La riscossione tempestiva protegge la cassa comune e la parità di trattamento tra i condòmini, perché un credito non riscosso finisce per gravare, di fatto, su chi paga puntualmente.

Passo 1: il sollecito e il tentativo bonario

Prima di rivolgersi al giudice conviene esperire un tentativo bonario. Un sollecito scritto, che indichi l'importo dovuto, l'esercizio di riferimento e un termine per il pagamento, spesso è sufficiente a sbloccare la situazione ed evita costi legali che ricadrebbero sullo stesso moroso. Il sollecito documentato è anche la prova che l'amministratore si è attivato.

Nei casi di difficoltà temporanea può essere opportuno proporre un piano di rientro rateale, purché deliberato o comunque coerente con gli indirizzi dell'assemblea. Il piano non estingue il credito ma ne organizza il recupero, e va monitorato: al primo inadempimento delle rate concordate si torna alla via giudiziale.

Passo 2: il decreto ingiuntivo ex articolo 63

Se il tentativo bonario fallisce, lo strumento principale è il decreto ingiuntivo. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile consente all'amministratore, in forza del rendiconto o dello stato di riparto approvato dall'assemblea, di ottenere un decreto ingiuntivo che il giudice rende immediatamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione. È una corsia agevolata rispetto al giudizio ordinario, proprio perché il credito condominiale si fonda su un titolo interno chiaro.

In concreto l'amministratore, in genere con l'assistenza di un legale, deposita il ricorso allegando il verbale di approvazione, il riparto e l'estratto conto del moroso. Ottenuto il decreto, esso può essere notificato e posto in esecuzione anche mentre pende un'eventuale opposizione, salvo diversa decisione del giudice.

Passo 3: la comunicazione ai creditori e i morosi

L'articolo 63 disp. att. prevede anche che i creditori del condominio, prima di agire contro i condòmini in regola con i pagamenti, debbano escutere quelli morosi. Per rendere effettiva questa regola l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori che ne facciano richiesta i dati dei condòmini morosi. È un adempimento che protegge chi paga puntualmente e responsabilizza chi è in ritardo.

Tenere aggiornato l'elenco dei morosi, esercizio per esercizio, non serve quindi solo alla riscossione interna, ma anche a rispondere correttamente alle richieste dei fornitori non pagati. Un dato impreciso su chi è in regola e chi no può esporre l'amministratore a contestazioni da entrambe le parti.

Passo 4: monitorare crediti e scadenze con il gestionale

La riscossione richiede un controllo continuo dello stato dei pagamenti: chi ha versato, chi è in ritardo, di quanto e da quale esercizio, e soprattutto quando scadono i sei mesi entro cui agire. Fare questo a mano, condominio per condominio, è la principale fonte di dimenticanze.

Un gestionale automatizza il monitoraggio. AmministraPro tiene l'estratto conto aggiornato per ogni condòmino, segnala le posizioni in sofferenza, invia solleciti e conserva la documentazione utile a un eventuale decreto ingiuntivo, così che l'amministratore rispetti i termini di legge senza ricostruire i dati all'ultimo. Le funzioni per la gestione delle morosità sono descritte nella pagina /funzioni, mentre i piani si trovano in /prezzi.

Domande frequenti

Entro quanto tempo l'amministratore deve agire contro un moroso?

L'articolo 1129, nono comma, del Codice civile impone di agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito è compreso, salvo dispensa espressa dell'assemblea. Superato il termine senza attivarsi e senza dispensa, l'amministratore può rispondere della propria inerzia verso il condominio.

Perché il decreto ingiuntivo condominiale è immediatamente esecutivo?

Perché si fonda su un titolo interno solido: il rendiconto o lo stato di riparto approvato dall'assemblea. L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione consente al giudice di concedere il decreto in forma immediatamente esecutiva, così che l'amministratore possa procedere al recupero anche in pendenza di un'eventuale opposizione, salvo diversa decisione del giudice.

L'assemblea può dispensare l'amministratore dall'agire?

Sì. La stessa norma prevede la dispensa espressa dell'assemblea. In quel caso l'amministratore non è tenuto ad avviare l'azione forzosa entro i sei mesi, ma la decisione deve risultare da una delibera chiara: una dispensa non deliberata non protegge l'amministratore dall'obbligo di legge.

I creditori possono aggredire i condòmini in regola con i pagamenti?

Solo in via sussidiaria. L'articolo 63 disp. att. impone ai creditori del condominio di escutere prima i condòmini morosi. Per questo l'amministratore deve comunicare ai creditori che lo richiedano i dati dei morosi: la solidarietà tra condòmini opera dopo che si è tentato inutilmente di soddisfarsi su chi non ha pagato.

Un piano di rientro sospende l'obbligo di agire in giudizio?

Non lo estingue, ma ne organizza il recupero. Finché il moroso rispetta le rate concordate e il piano è coerente con gli indirizzi dell'assemblea, l'azione giudiziale può attendere. Al primo inadempimento, però, l'amministratore deve tornare a valutare la via ingiuntiva per non lasciar decorrere i termini di legge.

Prova AmministraPro

Contabilità, ripartizioni millesimali, assemblee, comunicazioni e intelligenza artificiale in un unico software italiano, conforme a UNI 10801 e GDPR.