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Guida pratica

Videocitofono in condominio e privacy: le regole

Il videocitofono è diventato un impianto comune, ma il suo trattamento delle immagini non è tutto uguale davanti al GDPR. Un dispositivo che si limita a mostrare in tempo reale chi suona, senza registrare, resta uno strumento di sicurezza domestica con impatto minimo. Diverso è il videocitofono che memorizza le immagini, inquadra stabilmente le parti comuni o consente l'accesso da remoto: in questi casi entra in gioco la disciplina sulla videosorveglianza e occorrono base giuridica, informativa, cartelli e misure di sicurezza. Distinguere i due scenari è il primo passo per installare l'impianto senza incorrere in contestazioni.

Videocitofono e videosorveglianza: dove sta il confine

Il criterio decisivo è la registrazione e l'ampiezza dell'inquadratura. Un videocitofono tradizionale che attiva la telecamera solo alla chiamata e mostra l'immagine senza salvarla comporta un trattamento occasionale e limitato, difficilmente rilevante come sorveglianza vera e propria.

Quando invece l'apparecchio registra in modo continuo, conserva le immagini o riprende stabilmente l'androne, le scale o il cortile, l'effetto è quello di un impianto di videosorveglianza. In tal caso valgono gli obblighi previsti dal GDPR e dal vademecum del Garante per la videosorveglianza, a prescindere dal nome commerciale del dispositivo.

  • Nessuna registrazione, sola visualizzazione alla chiamata: impatto minimo
  • Registrazione continua o memorizzazione delle immagini: disciplina videosorveglianza
  • Inquadratura stabile delle parti comuni: trattamento condominiale, serve delibera
  • Accesso da remoto tramite app: valutazione dei rischi prima dell'attivazione

Uso privato del singolo e uso condominiale

Se il videocitofono serve il singolo appartamento e inquadra solo l'area strettamente necessaria a identificare chi suona, si resta di norma nell'ambito dell'uso personale. Anche in questo caso, però, l'inquadratura non deve estendersi a spazi comuni o a proprietà altrui oltre il necessario, perché la ripresa di aree condivise coinvolge la sfera di altre persone.

Quando il videocitofono è un impianto comune deciso dal condominio, il titolare del trattamento è il condominio stesso. L'installazione va deliberata dall'assemblea con le maggioranze di legge, l'impianto deve rispettare il principio di minimizzazione e le immagini vanno protette con misure che ne limitino l'accesso ai soli soggetti autorizzati.

Accesso da remoto e registrazione: cautele in più

I videocitofoni moderni consentono spesso di vedere e rispondere dallo smartphone, anche a distanza, e talvolta di registrare gli eventi. Questa funzione amplia il trattamento: le immagini escono dall'impianto locale e transitano su applicazioni e server, con nuovi rischi da valutare prima dell'attivazione.

Occorre verificare dove risiedono i dati, chi può accedervi, per quanto tempo restano memorizzati e come sono protetti. Se l'impianto è condominiale e registra, è opportuno definire tempi di conservazione brevi, coerenti con la finalità di sicurezza, e cancellare le immagini una volta decorso il termine, salvo esigenze specifiche legate a un evento.

Informativa, cartelli e documentazione

Quando il videocitofono ricade nella disciplina della videosorveglianza, servono i cartelli informativi ben visibili prima dell'area ripresa e un'informativa completa a disposizione degli interessati. La segnaletica va collocata in modo che chiunque entri nell'area sappia di poter essere ripreso, con l'indicazione del titolare e delle finalità.

Tenere ordine tra delibere, informative, cartelli e registro dei trattamenti è più semplice con strumenti digitali. Un gestionale come AmministraPro aiuta a conservare la documentazione condominiale, a gestire le comunicazioni e a mantenere traccia degli adempimenti privacy. Le funzionalità sono descritte nella pagina /funzioni e i piani nella pagina /prezzi.

Domande frequenti

Il videocitofono di casa mia rientra nel GDPR?

Dipende dall'uso. Un videocitofono che mostra chi suona senza registrare e inquadra solo l'area necessaria all'ingresso resta di norma nell'ambito dell'uso personale. Se invece registra, conserva le immagini o riprende stabilmente parti comuni e proprietà altrui, si applicano gli obblighi previsti per la videosorveglianza.

Serve la delibera per installare un videocitofono comune?

Sì, quando l'impianto è condominiale e riguarda le parti comuni. L'installazione va approvata dall'assemblea con le maggioranze di legge, perché il titolare del trattamento è il condominio. L'impianto deve rispettare la minimizzazione delle riprese e le immagini vanno rese accessibili ai soli soggetti autorizzati.

Il videocitofono con app sullo smartphone comporta rischi in più?

Sì. L'accesso da remoto fa transitare le immagini su applicazioni e server esterni, ampliando il trattamento. Prima di attivarlo va verificato dove risiedono i dati, chi vi accede, per quanto tempo restano memorizzati e come sono protetti, definendo tempi di conservazione brevi coerenti con la finalità di sicurezza.

Devo mettere i cartelli se il videocitofono registra?

Sì. Se il dispositivo registra e ricade nella disciplina della videosorveglianza servono cartelli ben visibili prima dell'area ripresa e un'informativa a disposizione degli interessati. I cartelli devono indicare il titolare e le finalità, così che chiunque entri nell'area sappia di poter essere ripreso.

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