Comunità energetica rinnovabile in condominio: come si fa
La comunità energetica rinnovabile permette al condominio di produrre e condividere energia pulita ricevendo un incentivo dal GSE. Ecco il quadro normativo, le delibere necessarie e i passaggi pratici per costituirla.
In questa guida
Una comunità energetica rinnovabile, o CER, è un soggetto giuridico autonomo che aggrega produttori e consumatori di energia allacciati alla stessa cabina primaria, i quali condividono virtualmente l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Per un condominio la CER è un'opportunità concreta: l'impianto fotovoltaico sul tetto comune alimenta le utenze dei condòmini e l'energia condivisa con la rete viene remunerata dal GSE con una tariffa incentivante. Il quadro di riferimento è il D.Lgs. 199/2021, attuativo della direttiva europea sulle rinnovabili, reso operativo dal decreto ministeriale sul CACER e dalle regole del Gestore dei servizi energetici.
Che cosa distingue una CER dall'autoconsumo collettivo
È bene non confondere due configurazioni diverse. Nell'autoconsumo collettivo i soggetti che condividono l'energia si trovano nello stesso edificio o condominio: è il caso classico del fotovoltaico condominiale che serve le sole utenze del fabbricato. La comunità energetica rinnovabile, invece, ha un raggio più ampio: può includere soggetti che stanno in edifici diversi, purché sottesi alla medesima cabina primaria, come più condomìni della stessa zona, singoli cittadini, piccole imprese o enti locali. Il condominio, in questo caso, può aderire alla CER come membro produttore, come consumatore o come entrambi.
La scelta tra le due formule dipende dagli obiettivi: se si vuole coinvolgere solo i condòmini, l'autoconsumo collettivo è più semplice; se si punta a coinvolgere il quartiere e a massimizzare l'energia condivisa, la CER è la strada.
Il ruolo dell'assemblea e le maggioranze
L'installazione di un impianto a fonti rinnovabili sulle parti comuni rientra tra le innovazioni finalizzate al contenimento del consumo energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, previste dall'articolo 1120, secondo comma, del Codice civile. Queste innovazioni godono di un quorum agevolato: la delibera è valida con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, secondo il richiamo all'articolo 1136, secondo comma.
L'adesione alla comunità energetica resta comunque una scelta volontaria del singolo. Il condomino contrario non è obbligato a partecipare, non sopporta la relativa quota di spesa se l'opera è separabile, ma di conseguenza non beneficia degli incentivi ripartiti. L'assemblea autorizza l'uso del tetto comune e delega un referente, di norma l'amministratore, a gestire i rapporti con il GSE e la sottoscrizione dei contratti.
Come si costituisce, passo per passo
Il percorso di costituzione di una CER che coinvolge un condominio segue alcuni passaggi ricorrenti. La sequenza va adattata al progetto, ma i momenti principali sono questi:
- Verifica preliminare della cabina primaria a cui sono sottese le utenze coinvolte, tramite la mappa messa a disposizione dal distributore.
- Studio di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto fotovoltaico sulle parti comuni, con dimensionamento della potenza.
- Delibera assembleare con il quorum agevolato per autorizzare l'opera e nominare il referente verso il GSE.
- Costituzione del soggetto giuridico CER, ad esempio un'associazione o una cooperativa, con uno statuto che escluda il profitto come finalità principale.
- Realizzazione dell'impianto e connessione alla rete con il codice POD del punto di produzione.
- Presentazione al GSE della domanda di accesso agli incentivi e attivazione del servizio di valorizzazione e incentivazione.
Gli incentivi: tariffa premio e contributo PNRR
Il beneficio economico di una CER si compone di più voci. La principale è la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE sull'energia condivisa, cioè sulla quota di produzione che viene consumata dai membri nella stessa ora. A questa si aggiunge un corrispettivo che valorizza la riduzione delle perdite di rete generata dalla produzione locale. Per i comuni sotto una certa soglia di popolazione è previsto anche un contributo in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR, che copre una parte della spesa ammissibile per la realizzazione dei nuovi impianti.
Gli incentivi vanno gestiti con attenzione contabile, perché sono introiti della comunità che vanno poi ripartiti tra i membri secondo i criteri fissati nello statuto. Per il condominio conviene distinguere in modo netto i flussi legati alla CER dalla contabilità ordinaria del fabbricato.
Aspetti fiscali e contabili da presidiare
La partecipazione a una comunità energetica introduce nuovi movimenti da tracciare: i costi di realizzazione, gli eventuali contributi ricevuti, i proventi degli incentivi e la loro redistribuzione. È essenziale tenere un registro chiaro delle quote di adesione e dei criteri di riparto approvati, perché un membro potrà sempre chiedere conto della somma che gli spetta. L'amministratore che assume il ruolo di referente deve inoltre coordinare le comunicazioni verso il gestore e conservare la documentazione tecnica e contrattuale.
Gestire una CER senza strumenti adeguati significa moltiplicare fogli di calcolo e rischiare errori nel riparto. Un gestionale come AmministraPro consente di censire le utenze coinvolte, tracciare separatamente i flussi economici della comunità e ripartire incentivi e costi in modo trasparente e verificabile. Le funzionalità disponibili sono descritte nella pagina /funzioni, mentre i piani con i relativi costi si trovano nella pagina /prezzi.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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