Diniego dell'assemblea sulle barriere: tutele del disabile
Quando l'assemblea rifiuta di abbattere le barriere architettoniche, il condomino con disabilità non è senza tutela. Oltre al diritto di intervenire a proprie spese, esiste l'azione contro la discriminazione della legge 67/2006. Vediamo i rimedi.
In questa guida
Quando l'assemblea condominiale rifiuta di eliminare le barriere architettoniche o resta inerte, il condomino con disabilità dispone di più strumenti di tutela. Oltre al diritto di realizzare le opere a proprie spese previsto dall'articolo 2 della legge 13/1989, può agire in giudizio invocando la normativa antidiscriminazione della legge 67/2006, perché la Cassazione ha chiarito che l'inaccessibilità dell'edificio può costituire una discriminazione indiretta. Il diniego dell'assemblea non è quindi l'ultima parola.
Il primo rimedio: intervenire a proprie spese
La strada più diretta resta quella dell'articolo 2 della legge 13/1989: se l'assemblea vota contro o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il condomino può realizzare autonomamente le opere di abbattimento, sostenendone i costi e rispettando i limiti degli articoli 1120 e 1121 del Codice civile. Non serve un'ulteriore autorizzazione: il diritto nasce dalla legge. Questo rimedio è utile quando l'interessato ha le risorse per procedere e vuole una soluzione rapida.
L'impugnazione della delibera di diniego
Se la delibera che nega l'opera è illegittima, ad esempio perché adottata con un quorum errato o perché il rifiuto è pretestuoso e non fondato su reali limiti di legge, il condomino può impugnarla davanti al giudice nei termini previsti. Il diniego non può basarsi su un generico richiamo al decoro quando l'opera è discreta e proporzionata, né può ignorare che le opere di accessibilità sono agevolate e non voluttuarie. Una delibera che tratta l'accessibilità come un lusso e ne alza il quorum è viziata.
L'azione antidiscriminazione della legge 67/2006
La legge 1 marzo 2006 n. 67 tutela le persone con disabilità dalle discriminazioni. L'articolo 2 considera discriminazione indiretta una disposizione, un criterio o un comportamento apparentemente neutro che pone la persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17138 del 2023, ha confermato che l'inaccessibilità di un edificio, anche privato, determinata dalla presenza di barriere architettoniche, può costituire una discriminazione indiretta ai sensi di questa norma, perché limita la libertà di movimento e l'accesso agli spazi comuni.
Questa azione offre una tutela più ampia rispetto alla sola impugnazione della delibera, perché consente al giudice di ordinare la rimozione della discriminazione e il ripristino dell'accessibilità.
Cosa può chiedere al giudice
Chi agisce per discriminazione dispone di rimedi concreti, non solo dichiarativi.
- L'ordine di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuovere le barriere
- L'adozione delle misure idonee a ripristinare l'accessibilità dell'edificio
- Il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, subito dalla persona
- Un piano di rimozione degli effetti della discriminazione entro un termine fissato
Il procedimento antidiscriminazione è pensato per essere rapido, così da assicurare una tutela effettiva a chi ogni giorno non riesce a entrare o uscire di casa in autonomia.
Il ruolo dell'amministratore
L'amministratore ha un compito delicato. Deve inserire tempestivamente all'ordine del giorno la richiesta del condomino, illustrare all'assemblea le maggioranze agevolate e i limiti di legge, e mettere in guardia dai rischi di un diniego infondato, che espone il condominio a un'azione risarcitoria. Un rifiuto sbrigativo, oltre a essere ingiusto, può costare caro alla collettività. Documentare la corretta gestione della richiesta protegge sia il condomino sia il condominio.
Prevenire il contenzioso
Il modo migliore per evitare cause è affrontare la richiesta con serietà: valutare le soluzioni tecniche, cercare quella meno invasiva, verbalizzare le motivazioni e informare correttamente l'assemblea. Molti conflitti nascono da delibere frettolose o da comunicazioni carenti, non da un reale contrasto di interessi.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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