Montascale e servoscala in condominio: regole e installazione
Il servoscala è spesso la soluzione più rapida quando l'ascensore non è realizzabile. Vediamo differenze tra montascale e servoscala, requisiti tecnici del DM 236/1989, quorum in assemblea e ripartizione delle spese.
In questa guida
Quando in condominio l'ascensore non è realizzabile per ragioni di spazio o di costo, il servoscala e il montascale diventano l'alternativa più concreta per superare le scale. Sono impianti che seguono l'andamento della rampa e trasportano la persona con ridotta capacità motoria. La loro installazione è agevolata dalla legge 13/1989 e regolata tecnicamente dal DM 236/1989, con maggioranze assembleari ridotte e la possibilità, in certi casi, di intervenire a spese del singolo condomino.
Differenza tra servoscala e montascale
Il DM 236/1989 definisce il servoscala come un'apparecchiatura con un mezzo di carico attrezzato per trasportare persone con ridotta o impedita capacità motoria, che marcia lungo il lato di una scala o di un piano inclinato, azionata da un motore elettrico e vincolata a una o più guide. Nel linguaggio comune si distinguono due tipi: la pedana per chi resta sulla sedia a ruote e la poltroncina servoscala per chi può sedersi. Il montascale a pedana è pensato proprio per la carrozzina, mentre la poltroncina è adatta a chi cammina con difficoltà.
La scelta dipende dalle esigenze della persona e dalla geometria della scala. Le rampe curve richiedono una guida sagomata su misura, quelle rettilinee ammettono soluzioni più semplici e meno costose.
I requisiti tecnici del DM 236/1989
Per essere a norma il servoscala e la piattaforma elevatrice devono garantire la sicurezza dell'utente e di chi usa la scala. Il regolamento richiede dispositivi di protezione e un ingombro compatibile con il transito di emergenza.
- Sistemi anticaduta, antischiacciamento e antiurto a bordo del mezzo
- Comandi a uomo presente, con arresto immediato al rilascio del pulsante
- Larghezza della scala residua sufficiente al passaggio e all'esodo di sicurezza
- Pedana o seduta ripiegabile per non ostruire la scala a riposo
- Segnalazioni e finecorsa che fermano il mezzo agli estremi della guida
Un aspetto delicato è il rispetto delle norme antincendio: il servoscala a riposo non deve ridurre la larghezza utile di fuga oltre i limiti consentiti. Per questo il progetto va valutato caso per caso da un tecnico abilitato.
La delibera in assemblea
L'installazione di un servoscala è un'innovazione diretta a eliminare le barriere architettoniche. Rientra quindi tra le opere agevolate del secondo comma dell'articolo 1120 del Codice civile e si approva con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Non è richiesta la maggioranza più elevata delle innovazioni ordinarie, proprio perché la legge considera queste opere di utilità sociale e non voluttuarie.
L'assemblea deve comunque verificare che l'impianto non renda la scala inservibile agli altri condomini e non pregiudichi la sicurezza. Un servoscala che riduce eccessivamente il passaggio potrebbe essere legittimamente negato, ma solo se non esistono soluzioni alternative meno invasive.
Quando decide il singolo condomino
Se l'assemblea rifiuta o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, il condomino con disabilità può installare il servoscala a proprie spese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13/1989, rispettando i limiti degli articoli 1120 e 1121 del Codice civile. La giurisprudenza ha riconosciuto questo diritto anche quando l'impianto occupa parti comuni, purché ne resti garantito l'uso agli altri condomini.
Ripartizione delle spese
Se l'opera è deliberata per l'utilità comune, la spesa segue i criteri dell'articolo 1124 del Codice civile, che ripartisce i costi di scale e impianti connessi metà per millesimi di proprietà e metà in ragione dell'altezza di piano. Se invece l'impianto è realizzato dal singolo a proprie spese, il costo resta a suo carico, salvo il diritto degli altri di chiedere in seguito di usarlo contribuendo pro quota, secondo l'articolo 1121.
Manutenzione e verifiche
Il servoscala, come ogni impianto di sollevamento di persone, richiede manutenzione periodica affidata a ditta qualificata, con registro degli interventi e verifica dei dispositivi di sicurezza. L'amministratore deve programmare i controlli e conservare i verbali, perché in caso di sinistro la responsabilità per la custodia dell'impianto ricade sul condominio se l'opera è comune.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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