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Opere di accessibilità a spese del singolo condomino

Se l'assemblea rifiuta o resta inerte, il condomino con disabilità può eliminare le barriere a proprie spese. Vediamo la procedura dell'articolo 2 della legge 13/1989 e dell'articolo 1121, i limiti e la successiva partecipazione degli altri.

In questa guida

Il condomino con disabilità non è ostaggio delle decisioni assembleari. Se l'assemblea rifiuta di eliminare le barriere architettoniche o non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta, egli può realizzare le opere a proprie spese, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13/1989, nei limiti degli articoli 1120 e 1121 del Codice civile. È un diritto autonomo che nasce dalla legge per garantire l'accessibilità anche di fronte all'inerzia degli altri proprietari.

La richiesta scritta e il termine di tre mesi

Il punto di partenza è una richiesta scritta all'amministratore o all'assemblea, con cui il condomino chiede la realizzazione dell'opera di abbattimento delle barriere. Da quel momento decorre il termine di tre mesi: se l'assemblea vota contro oppure non si pronuncia, la persona interessata è legittimata a procedere da sola, sostenendone i costi. La richiesta scritta è essenziale perché fissa la data da cui parte il conteggio e documenta la buona fede del condomino.

È buona prassi indicare nella richiesta l'opera che si intende realizzare, allegare un progetto o uno schema tecnico e chiedere l'inserimento del punto all'ordine del giorno della prima assemblea utile. Così l'assemblea è messa nelle condizioni di decidere consapevolmente.

Quali opere può fare il singolo

La legge parla di opere e strutture, anche mobili, idonee a superare le barriere. Rientrano quindi molti interventi tipici dell'accessibilità.

  • Rampe fisse o mobili per superare i gradini dell'ingresso
  • Servoscala o montascale lungo le rampe interne comuni
  • Ascensore o piattaforma elevatrice quando lo spazio lo consente
  • Corrimano, maniglioni e adeguamento di pulsantiere e citofoni
  • Allargamento o modifica di porte e passaggi entro i limiti di legge

L'intervento a spese del singolo può interessare anche parti comuni, come l'androne o il vano scala, purché non le renda inservibili agli altri condomini e non pregiudichi la sicurezza o la stabilità del fabbricato.

I limiti invalicabili

Anche il diritto del singolo incontra i divieti dell'articolo 1120 del Codice civile. L'opera non può rendere talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, né compromettere la stabilità o la sicurezza dell'edificio, né alterare gravemente il decoro architettonico. Il diritto all'accessibilità è forte, ma va bilanciato: quando esiste una soluzione ugualmente efficace e meno invasiva, va preferita quella.

La successiva partecipazione degli altri condomini

L'opera realizzata dal singolo non diventa automaticamente comune. Secondo il principio dell'articolo 1121 del Codice civile, i condomini che inizialmente non hanno voluto o potuto partecipare possono in qualsiasi momento chiedere di usare l'impianto, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione in proporzione al vantaggio che ne traggono. Fino ad allora l'uso e i costi restano di chi l'ha costruita.

Questo meccanismo evita che l'iniziativa del singolo si trasformi in un ingiusto arricchimento per gli altri, ma tiene aperta la porta a una gestione comune futura, con la relativa ripartizione.

Documentazione e rapporti con l'amministratore

Anche quando paga da solo, il condomino deve muoversi in modo trasparente: comunicare l'inizio dei lavori, ottenere le autorizzazioni edilizie necessarie, rispettare i requisiti tecnici del DM 236/1989 e conservare progetto, permessi e fatture. L'amministratore, dal canto suo, deve verbalizzare la richiesta, l'eventuale decisione dell'assemblea e tenere traccia dell'opera nella documentazione del condominio, perché essa incide sulle parti comuni.

Tracciare richieste scritte, delibere, termini di tre mesi e successive richieste di partecipazione è più semplice con un gestionale ordinato. AmministraPro registra le comunicazioni, verbalizza le assemblee e archivia i documenti dell'intervento: le funzioni sono su /funzioni e i piani per amministratori e studi su /prezzi.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.