Rampa di accesso disabili in condominio: pendenza e requisiti
La rampa è spesso la prima opera di accessibilità di un condominio: elimina i gradini all'ingresso. Il DM 236/1989 fissa pendenza, larghezza e ripiani, mentre la legge 13/1989 agevola la delibera in assemblea.
In questa guida
La rampa di accesso è spesso il primo e più economico intervento per rendere accessibile un condominio, perché supera i gradini dell'ingresso senza opere invasive. Perché sia a norma deve rispettare i requisiti geometrici del DM 236/1989 su pendenza, larghezza e ripiani di sosta. La sua realizzazione rientra tra le opere di eliminazione delle barriere architettoniche e beneficia delle maggioranze agevolate previste dall'articolo 1120, secondo comma, del Codice civile.
La pendenza massima ammessa
Il DM 236/1989 stabilisce che la pendenza delle rampe non deve superare l'8 per cento. Nei casi di adeguamento di edifici esistenti sono ammesse pendenze superiori, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa: più la rampa è corta, meno pendenza è tollerata, perché su tratti brevi una salita ripida diventa impossibile da affrontare in autonomia con la sedia a ruote. Il regolamento chiarisce inoltre che non si considera accessibile il superamento di un dislivello maggiore di 3,20 metri ottenuto solo con rampe inclinate poste in successione.
In pratica, per un piccolo gradino d'ingresso di venti o trenta centimetri, una rampa dell'8 per cento richiede alcuni metri di sviluppo. Se lo spazio davanti al portone non basta, si valutano soluzioni alternative come una rampa a più tratti con ripiano intermedio o un servoscala.
Larghezza e ripiani di sosta
Il regolamento tecnico fissa anche le dimensioni utili al passaggio e alla sosta di chi usa la carrozzina.
- Larghezza minima di 0,90 metri per il transito di una persona su sedia a ruote
- Larghezza di 1,50 metri per consentire l'incrocio di due persone
- Ripiano orizzontale di sosta ogni 10 metri di sviluppo della rampa
- Ripiano anche in presenza di porte, con spazio libero oltre l'ingombro di apertura
- Parapetti e cordoli di contenimento lungo i lati aperti per evitare la fuoriuscita delle ruote
Il ripiano orizzontale serve a permettere una sosta sicura durante la salita e deve avere dimensioni adeguate alla manovra della sedia a ruote. Anche il fondo della rampa conta: deve essere antisdrucciolo, per garantire aderenza anche con la pioggia.
Rampe fisse e rampe mobili
Non sempre serve un'opera muraria permanente. L'articolo 2 della legge 13/1989 parla espressamente anche di strutture mobili idonee a superare le barriere. Una rampa metallica removibile può essere una soluzione temporanea o parziale, utile quando lo spazio è ridotto o quando si vuole evitare una modifica definitiva delle parti comuni. Le rampe mobili però vanno posizionate in modo da non intralciare il passaggio e da non creare rischi di inciampo per gli altri condomini.
La delibera in assemblea
La costruzione di una rampa di accesso è un'innovazione diretta a eliminare le barriere architettoniche. Si approva con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, secondo l'articolo 1120, secondo comma, del Codice civile. L'assemblea non può opporre un diniego pretestuoso: il diritto all'accessibilità va bilanciato con il decoro architettonico, ma prevale quando la rampa è discreta e non altera in modo grave l'estetica del fabbricato.
Se l'assemblea non decide
Come per gli altri interventi di abbattimento, se il condominio non delibera entro tre mesi dalla richiesta scritta o vota contro, il condomino con disabilità può realizzare la rampa a proprie spese, nei limiti degli articoli 1120 e 1121 del Codice civile. Restano fermi i divieti di rendere inservibili le parti comuni e di compromettere sicurezza e stabilità.
Spese e agevolazioni
Se deliberata per l'utilità comune, la rampa si paga in proporzione ai millesimi di proprietà. Le opere di eliminazione delle barriere godono di IVA agevolata e possono accedere alle detrazioni fiscali per l'accessibilità. Vanno conservati progetto, delibera, autorizzazioni edilizie e pagamenti tracciati, sia per le agevolazioni sia per dimostrare la conformità ai requisiti tecnici.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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