Videosorveglianza condominiale: regole, privacy e delibera
La videosorveglianza condominiale richiede una delibera dell'assemblea e il rispetto delle regole sulla privacy. Vediamo maggioranza, cartelli, informativa e tempi di conservazione.
Read this article in EnglishLa videosorveglianza condominiale è oggi una delle richieste più frequenti in assemblea, per motivi di sicurezza degli spazi comuni e prevenzione dei furti. Installare telecamere sulle parti comuni non è però una scelta libera: serve una delibera assunta con la maggioranza prevista dalla legge e il pieno rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali. Vediamo cosa dice il Codice civile, quali sono gli adempimenti privacy e come evitare gli errori più comuni.
La delibera per la videosorveglianza e la maggioranza richiesta
Il riferimento è l'articolo 1122 ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del 2012. La norma stabilisce che le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136. Occorre quindi un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, cioè cinquecento millesimi.
Telecamere private e telecamere condominiali
Va distinta la videosorveglianza condominiale, decisa dall'assemblea per inquadrare le parti comuni, dall'impianto installato dal singolo condòmino per proteggere la propria proprietà. Il privato può installare telecamere per la sicurezza della sua abitazione, ma deve inquadrare solo i propri spazi ed evitare di riprendere aree comuni o proprietà altrui. Quando l'obiettivo è controllare androni, cortili, scale o garage comuni, la decisione spetta all'assemblea con la delibera di cui sopra.
Gli obblighi privacy e il GDPR
Un impianto che riprende persone tratta dati personali e ricade nel Regolamento europeo GDPR e nelle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il condominio, di norma tramite l'amministratore, agisce come titolare del trattamento e deve rispettare i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione. Le riprese devono limitarsi a quanto necessario per la finalità di sicurezza, senza sconfinare in un controllo generalizzato delle persone. La videosorveglianza va considerata una soluzione da adottare quando altre misure di controllo si rivelano insufficienti, e la sua estensione deve restare proporzionata al rischio concreto che si intende prevenire.
Cartelli e informativa
La presenza delle telecamere va segnalata prima di entrare nell'area sorvegliata con appositi cartelli ben visibili. Il cartello contiene un'informativa minima, cosiddetta di primo livello, che segnala la videosorveglianza e indica il titolare del trattamento. Deve essere disponibile anche un'informativa completa, di secondo livello, redatta secondo gli articoli 12 e 13 del GDPR, con le finalità, la base giuridica, i tempi di conservazione e i diritti degli interessati.
Dove puntare le telecamere e cosa evitare
L'impianto deve inquadrare solo le aree comuni strettamente necessarie. Alcune regole pratiche riducono il rischio di violazioni:
- orientare le telecamere sulle parti comuni da proteggere, evitando la ripresa di suolo pubblico e di proprietà confinanti;
- non inquadrare gli ingressi delle singole abitazioni né spazi che rivelino le abitudini dei condòmini;
- limitare l'angolo di ripresa allo stretto necessario per la finalità di sicurezza;
- proteggere le immagini registrate con misure adeguate e limitare l'accesso alle persone autorizzate.
I tempi di conservazione delle immagini
Le immagini non possono essere conservate a tempo indeterminato. Il principio è quello di una conservazione limitata: le registrazioni vanno cancellate dopo un periodo breve, in genere pochi giorni, coerente con la finalità dichiarata. Tempi più lunghi possono giustificarsi solo in presenza di esigenze specifiche e adeguatamente motivate. È bene fissare il periodo di conservazione nella delibera e nell'informativa, così che sia chiaro e verificabile. Al termine del periodo la cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico, con la sovrascrittura dei file più vecchi, evitando che le immagini restino disponibili oltre il necessario per una svista organizzativa.
Le responsabilità dell'amministratore
Sull'amministratore ricade la gestione concreta dell'impianto in nome del condominio: predisporre cartelli e informativa, definire chi può accedere alle immagini, tenere memoria della delibera e dei documenti privacy, gestire eventuali richieste di accesso da parte degli interessati e delle autorità. Una documentazione ordinata è la prima difesa in caso di contestazioni, perché consente di dimostrare che il trattamento è avvenuto in modo lecito e proporzionato.
Gestire l'impianto in modo tracciabile
Tra delibera, informativa, tempi di conservazione e richieste degli interessati, la videosorveglianza produce documenti che vanno conservati e resi disponibili. Un software gestionale aiuta a tenere insieme il verbale che ha approvato l'impianto, la documentazione privacy e le comunicazioni ai condòmini, riducendo il rischio di dimenticanze.
AmministraPro consente di archiviare in modo ordinato verbali, documenti e comunicazioni legate all'impianto di videosorveglianza e di condividerli con i condòmini nel loro spazio riservato, mantenendo tracciabili le decisioni dell'assemblea. Puoi vedere come funziona nella pagina delle funzionalità o confrontare i piani nella sezione prezzi.
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