Affissione dei nomi dei morosi in bacheca: cosa dice la privacy
L'affissione morosi condominio in bacheca è una diffusione illecita di dati personali. Vediamo cosa dicono il Garante e la Cassazione, i rischi per l'amministratore e come comunicare correttamente le morosità.
Read this article in EnglishL'affissione morosi condominio, cioè l'esposizione in bacheca dei nomi di chi non ha pagato le spese, è una pratica ancora diffusa ma vietata. Il Garante per la protezione dei dati personali e la Corte di Cassazione hanno chiarito che pubblicare in uno spazio comune l'elenco dei condomini in arretrato costituisce una diffusione illecita di dati personali, con conseguenze economiche a carico di chi la mette in atto. Vediamo perché e cosa può fare invece l'amministratore.
Perché l'affissione morosi condominio è vietata
La bacheca condominiale è uno spazio accessibile anche a terzi estranei al condominio, come visitatori, corrieri e passanti. Esporvi nomi e importi dovuti significa diffondere dati personali a soggetti che non hanno alcun titolo per conoscerli. Il Garante privacy, con le linee guida del 2013 sul condominio, ha stabilito che la bacheca serve per avvisi di carattere generale, non per comunicazioni nominative che riguardano i singoli condomini.
Cosa dice il Garante
Il Garante è netto: l'amministratore non può in alcun caso pubblicare in bacheca i dati e le generalità dei condomini morosi, né comunicare a terzi l'importo del debito di altri partecipanti. La morosità è un'informazione che riguarda la sfera economica della persona e va trattata solo nell'ambito dei rapporti interni al condominio, con le cautele previste dalla normativa sulla protezione dei dati.
Cosa ha stabilito la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29323 del 2022, ha ribadito il divieto di affiggere in bacheca perfino l'avviso di convocazione dell'assemblea se contiene l'indicazione del condomino non in regola con i pagamenti. La giurisprudenza qualifica l'affissione dell'elenco dei morosi come diffusione illecita di dati ai sensi del GDPR, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della persona esposta.
Il principio è coerente con l'impostazione generale della normativa: la diffusione, cioè la comunicazione di dati a una platea indeterminata di soggetti, è la forma di trattamento più invasiva e va giustificata da una base giuridica precisa, che nel caso della morosità condominiale non esiste. Non rileva neppure che l'informazione sia vera: la veridicità del debito non rende lecita la sua esposizione al pubblico.
I rischi per l'amministratore
Chi affigge i nomi dei morosi si espone a una richiesta di risarcimento del danno da parte del condomino leso, oltre alle possibili sanzioni per trattamento illecito di dati. Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche senza prova di un pregiudizio economico, per la sola lesione della riservatezza. L'amministratore risponde in prima persona come titolare o responsabile del trattamento dei dati del condominio.
Come comunicare correttamente le morosità
Le informazioni sui morosi vanno comunicate solo agli aventi diritto e nei canali corretti. In assemblea la situazione dei pagamenti può essere discussa, perché i condomini hanno interesse a conoscere lo stato della gestione, ma resta un contesto riservato ai partecipanti. Le comunicazioni al singolo debitore vanno indirizzate a lui in forma personale, non esposte al pubblico.
È bene ricordare che i creditori del condominio, ad esempio i fornitori rimasti insoluti, hanno per legge il diritto di conoscere i dati dei condomini morosi per agire nei loro confronti prima di rivalersi su chi è in regola. Anche in questo caso, però, la comunicazione avviene su richiesta e verso un soggetto qualificato, non attraverso l'esposizione al pubblico: la differenza tra una comunicazione mirata a chi ne ha diritto e una diffusione indiscriminata è esattamente ciò che separa il lecito dall'illecito.
- Non esporre in bacheca nomi, importi o avvisi nominativi sui morosi.
- Trattare la morosità solo nell'ambito interno del condominio.
- Discutere lo stato dei pagamenti in assemblea, tra i soli partecipanti.
- Inviare i solleciti al singolo debitore in forma personale.
- Conservare i dati con misure adeguate come titolare del trattamento.
Il recupero crediti nel rispetto della privacy
Per recuperare le somme dovute l'amministratore dispone di strumenti leciti ed efficaci: il sollecito scritto al singolo condomino, la messa in mora e, nei casi previsti, il decreto ingiuntivo, che l'amministratore può ottenere in base allo stato di ripartizione approvato. Sono vie che rispettano la riservatezza e, a differenza dell'affissione, producono effetti giuridici concreti a favore del condominio.
Va ricordato che l'amministratore è tenuto ad attivarsi per il recupero delle morosità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito è divenuto esigibile, salvo diversa decisione dell'assemblea. Gli strumenti giudiziali, se usati con tempestività, sono quindi non solo leciti ma anche doverosi, mentre l'affissione in bacheca non solo è vietata ma è del tutto inutile allo scopo, perché non interrompe la prescrizione né costituisce titolo per agire.
La gestione con un software
Un gestionale per il condominio permette di seguire le morosità senza esporre dati: lo stato dei pagamenti resta accessibile solo all'amministratore e, per la propria posizione, al singolo condomino nella sua area riservata. AmministraPro tiene la situazione dei crediti in un'area protetta, con solleciti personali e documenti utili al recupero, senza mai pubblicare nomi in spazi comuni. Puoi vedere come funziona nella pagina delle funzionalità o confrontare i piani nella sezione prezzi.
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