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Dissenso alla lite: liti attive e passive nell'art. 1132

Il dissenso rispetto alla lite non si applica a ogni controversia. Vediamo quali cause rientrano nell'art. 1132, la differenza tra liti attive e passive e quali decisioni restano fuori.

In questa guida

Il diritto di dissenso previsto dall'articolo 1132 del Codice civile riguarda soltanto le liti deliberate dall'assemblea, sia quando questa decide di promuovere un'azione (lite attiva) sia quando decide di resistere a una domanda altrui (lite passiva). Non copre le controversie che il condominio non ha deliberato, né gli atti di gestione ordinaria che non consistono in una lite. Capire con precisione l'ambito di applicazione della norma è essenziale per non tentare una dissociazione che la legge non consente e per non perdere la tutela quando invece spetta.

Il presupposto: una delibera dell'assemblea sulla lite

Il punto di partenza dell'articolo 1132 è una delibera con cui l'assemblea decide di promuovere una lite o di resistere a una domanda. Senza questa decisione collettiva non c'è spazio per il dissenso: il meccanismo serve proprio a separare la responsabilità del singolo rispetto a una scelta processuale presa dalla maggioranza. Per questo il condomino che voglia dissociarsi deve verificare, prima di tutto, che esista una delibera che ha deciso la lite, e conoscerne l'oggetto e la data, da cui decorre il termine per la comunicazione del dissenso.

La delibera è quindi il presupposto necessario. Dove la scelta di agire o resistere non passa da una decisione assembleare, l'articolo 1132 non trova applicazione, perché manca l'atto collettivo dal quale il singolo intende dissociarsi.

Liti attive e liti passive

La norma copre entrambe le direzioni della lite. Nella lite attiva il condominio prende l'iniziativa e promuove un'azione contro un terzo o contro un condomino, per esempio per far valere un diritto sulle parti comuni o per recuperare un credito. Nella lite passiva il condominio è convenuto e l'assemblea decide di resistere alla domanda proposta da altri. In tutti e due i casi la decisione comporta un rischio economico, legato all'esito della causa, dal quale il dissenziente può separare la propria responsabilità.

  • Lite attiva: l'assemblea delibera di agire in giudizio; il dissenziente può dissociarsi dalle conseguenze di un'eventuale soccombenza.
  • Lite passiva: l'assemblea delibera di resistere a una domanda; anche qui il dissenziente può separare la propria responsabilità.
  • In entrambi i casi resta ferma la disciplina sul diritto di rivalsa in caso di soccombenza e sul concorso alle spese in caso di esito favorevole.
  • Il termine di trenta giorni per la comunicazione decorre dalla notizia della delibera, non dall'inizio o dalla fine della causa.

Cosa resta fuori dall'ambito della norma

Non ogni decisione del condominio consente il dissenso rispetto alla lite. Restano fuori dall'articolo 1132 le scelte che non consistono in una lite deliberata dall'assemblea. Ad esempio, gli atti di gestione ordinaria, i pagamenti dovuti a fornitori, l'approvazione di preventivi e rendiconti non sono liti e non danno luogo alla separazione di responsabilità prevista dalla norma. Allo stesso modo, quando è il singolo condomino ad agire autonomamente a tutela delle parti comuni, senza una delibera, non si tratta di una lite del condominio da cui altri possano dissociarsi.

Confondere questi ambiti porta a errori pratici. Un condomino non può dissociarsi da una spesa ordinaria semplicemente perché non la condivide, invocando l'articolo 1132: quella norma vale per le liti deliberate, non per il dissenso su qualunque decisione di gestione. Per contestare una delibera di spesa lo strumento è semmai l'impugnazione, non il dissenso rispetto alle liti.

Il caso delle liti tra condominio e singolo condomino

Una situazione particolare si presenta quando la lite deliberata dall'assemblea è rivolta contro un condomino, ad esempio per il recupero di somme dovute o per far valere il rispetto del regolamento. Anche in questi casi si tratta di una lite deliberata dal condominio, e i condomini che non hanno preso parte a quella scelta o vi si sono opposti possono valutare la propria posizione. Va però considerato che il condomino direttamente coinvolto nella causa come controparte si trova in una posizione diversa da quella degli altri: non è un semplice dissenziente rispetto a una lite della collettività, ma la parte contro cui la lite è diretta.

Questa distinzione è importante per non confondere i ruoli. Il meccanismo del dissenso serve a chi, pur facendo parte del condominio che agisce o resiste, non condivide la scelta collettiva e vuole separarsene per il caso di soccombenza. Non serve invece a modificare la posizione di chi è controparte sostanziale della lite, la cui difesa segue le regole ordinarie del processo. Individuare correttamente il proprio ruolo evita di invocare uno strumento inadatto alla situazione concreta.

Il rapporto con l'impugnazione della delibera

Dissenso rispetto alla lite e impugnazione della delibera sono strumenti diversi, con funzioni distinte. Il dissenso ex articolo 1132 non contesta la validità della decisione di agire o resistere: la delibera resta efficace e la lite prosegue, ma il condomino separa la propria responsabilità per l'esito. L'impugnazione ex articolo 1137, invece, mira a togliere efficacia a una delibera viziata. I due rimedi possono anche coesistere: un condomino potrebbe impugnare la delibera che ha deciso la lite se la ritiene illegittima e, in via cautelativa, comunicare il dissenso per proteggersi dalle conseguenze economiche nel frattempo.

Verificare l'ambito prima di agire

Prima di comunicare un dissenso o di impostare una difesa, conviene verificare con precisione se la situazione rientra nell'articolo 1132. Le domande da porsi sono semplici: esiste una delibera dell'assemblea che ha deciso di promuovere una lite o di resistere a una domanda? Qual è l'oggetto della causa? Quando è stata presa la decisione e quando ne ho avuto notizia? Rispondere a queste domande consente di individuare lo strumento giusto e di rispettare i termini, evitando iniziative inefficaci.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

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