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Assemblee3 min di lettura

L'amministratore può ricevere deleghe in assemblea?

L'art. 67 delle disposizioni di attuazione vieta di conferire deleghe all'amministratore. Vediamo la ragione del divieto, la regola del rappresentante unico per le unità in comproprietà e gli altri limiti soggettivi alla rappresentanza in assemblea.

In questa guida

All'amministratore di condominio non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. Lo stabilisce l'art. 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il divieto è netto e mira a evitare che chi gestisce il condominio finisca per votare al posto dei condomini su questioni che lo riguardano direttamente, come l'approvazione del suo operato o del rendiconto che ha predisposto. Accanto a questo divieto, l'art. 67 disciplina altri limiti soggettivi alla rappresentanza, a partire dal caso delle unità in comproprietà. Vediamoli in dettaglio.

Il divieto di delega all'amministratore

La regola è chiara: l'amministratore non può ricevere deleghe dai condomini per partecipare e votare in assemblea. La preclusione riguarda qualunque assemblea, ordinaria o straordinaria, e non ammette eccezioni pattizie che la aggirino. La ragione è di trasparenza e di prevenzione del conflitto di interessi: l'amministratore, in molte deliberazioni, ha una posizione propria da difendere, e consentirgli di raccogliere i voti dei condomini assenti significherebbe permettergli di orientare le decisioni che lo riguardano, come il giudizio sul suo operato, la conferma dell'incarico o l'approvazione dei conti.

Perché il divieto tutela i condomini

Il divieto protegge l'autonomia dell'assemblea. L'organo assembleare è chiamato a controllare l'operato dell'amministratore, ad approvarne il rendiconto e a decidere sul suo mandato. Se l'amministratore potesse presentarsi con un pacchetto di deleghe, il controllo si svuoterebbe, perché il controllato voterebbe di fatto per i controllori. Impedendo la delega all'amministratore, la legge garantisce che le decisioni su questi temi restino nelle mani dei condomini e che il confronto assembleare mantenga una funzione reale di verifica e di indirizzo.

Le unità in comproprietà: un solo rappresentante

L'art. 67 disciplina anche il caso dell'unità immobiliare appartenente a più persone in comunione. In questa ipotesi i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea, designato secondo le regole della comunione richiamate dall'art. 1106 del Codice civile. Non è quindi ammesso che ciascun comproprietario partecipi e voti separatamente per la stessa unità: l'unità esprime un voto unitario tramite il rappresentante designato. Se i comproprietari non trovano un accordo sulla designazione, si applicano le regole della comunione per individuare chi partecipa.

Usufrutto e nuda proprietà

Un altro caso di ripartizione dei diritti riguarda l'unità gravata da usufrutto. In linea generale il diritto di voto spetta all'usufruttuario per le questioni di ordinaria amministrazione e di semplice godimento, mentre spetta al nudo proprietario per le decisioni che incidono sulla sostanza del bene o su innovazioni e opere di manutenzione straordinaria. Anche in questi casi ciascuno può farsi rappresentare per delega scritta, nel rispetto dei limiti generali dell'art. 67, e non può delegare l'amministratore. Chiarire chi ha titolo a votare su ciascun punto evita contestazioni sul quorum.

I limiti che restano validi per gli altri delegati

Fuori dal divieto che colpisce l'amministratore, la delega può essere conferita a un altro condomino o a un terzo, sempre in forma scritta. Restano fermi gli altri limiti dell'art. 67: nei condomini con più di venti condomini il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. Chi presiede deve quindi verificare due profili distinti: che il delegato non sia l'amministratore e che, superata la soglia dei venti, non venga oltrepassato il tetto di un quinto. Entrambe le verifiche vanno annotate a verbale.

Verifiche da fare in apertura di assemblea

  • Controllare che nessuna delega sia intestata all'amministratore.
  • Verificare che le unità in comproprietà abbiano un solo rappresentante.
  • Individuare chi vota tra usufruttuario e nudo proprietario per ciascun punto.
  • Accertare la forma scritta e la validità di ogni delega.
  • Rispettare il limite di un quinto oltre i venti condomini.
  • Annotare a verbale deleghe, rappresentanti e verifiche svolte.

Tenere traccia dei divieti e dei limiti soggettivi, distinguere usufruttuari e nudi proprietari e gestire le unità in comproprietà è più agevole con un'anagrafe condominiale ordinata. Un software gestionale collega ogni unità ai suoi titolari, segnala le deleghe non ammissibili e supporta il presidente nella verifica dei quorum. AmministraPro offre questi strumenti per la gestione dell'assemblea e dell'anagrafe: puoi approfondire nella pagina delle funzionalità e valutare i piani nella sezione prezzi.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.