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Assemblee

Astensione dal voto in assemblea condominiale: effetti sul calcolo

Chi si astiene in assemblea non è un semplice indeciso: la sua scelta pesa sul calcolo delle maggioranze. Vediamo come l'astensione influisce sul quorum costitutivo e su quello deliberativo secondo l'art. 1136 del Codice civile.

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L'astensione dal voto in assemblea condominiale è la scelta del condomino che, pur presente alla riunione, decide di non esprimersi né a favore né contro una proposta. Non è un gesto neutro come potrebbe sembrare: la presenza dell'astenuto e il suo mancato voto producono effetti precisi sul calcolo delle maggioranze richieste per approvare una delibera. Capire come si contano gli astenuti è essenziale per l'amministratore che deve verbalizzare correttamente e per i condomini che vogliono sapere se una decisione è stata presa in modo valido.

Che cosa significa astenersi dal voto

Astenersi significa partecipare all'assemblea e alla discussione senza schierarsi al momento della votazione. È una posizione distinta sia dal voto favorevole sia da quello contrario, ma anche dall'assenza: l'astenuto è fisicamente presente e concorre quindi alla costituzione dell'assemblea, cosa che chi non partecipa non fa. Le ragioni dell'astensione possono essere le più varie, dalla mancanza di informazioni sufficienti per decidere alla volontà di non assumere responsabilità su un tema controverso, fino al semplice disinteresse verso quel punto all'ordine del giorno. Qualunque ne sia il motivo, gli effetti sul conteggio restano gli stessi. Questa doppia natura, presente ma non votante, è la ragione per cui l'astensione va trattata con attenzione nel computo dei quorum.

Astensione dal voto in assemblea condominiale e art. 1136 del Codice civile

Il calcolo delle maggioranze in condominio è disciplinato dall'art. 1136 del Codice civile, che distingue due momenti: la valida costituzione dell'assemblea e la validità delle singole delibere. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza dei condomini che rappresenti almeno due terzi del valore dell'edificio. Le delibere ordinarie devono poi essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio in prima convocazione, con quorum ridotti in seconda convocazione.

L'astensione e il quorum costitutivo

Ai fini del quorum costitutivo, cioè del numero minimo di partecipanti necessario perché l'assemblea possa dirsi validamente riunita, il condomino astenuto viene contato a tutti gli effetti. Chi presenzia alla riunione, anche se poi non voterà, contribuisce a raggiungere la soglia di presenze richiesta dall'art. 1136. In questo senso l'astenuto è equiparato a chi vota: la sua presenza serve a rendere valida l'adunanza.

L'astensione e il quorum deliberativo

Il discorso cambia quando si passa al quorum deliberativo, cioè al conteggio dei voti che approvano la singola proposta. L'astenuto non concorre a formare la maggioranza favorevole, perché non esprime un voto positivo. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per l'approvazione il voto dell'astenuto è equiparato a quello del dissenziente: in pratica non si somma ai voti favorevoli. Questo significa che un numero elevato di astensioni può impedire il raggiungimento della maggioranza richiesta, esattamente come farebbero i voti contrari.

L'astenuto è vincolato dalla delibera?

Una volta approvata con le maggioranze di legge, la delibera vincola tutti i condomini, compresi gli astenuti e gli assenti. L'astensione non esonera quindi dal rispettare la decisione presa e dal contribuire alle spese deliberate. L'unica via per sottrarsi agli effetti di una delibera che si ritiene illegittima è l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Astensione e impugnazione della delibera

Sul piano dell'impugnazione, l'art. 1137 del Codice civile riserva la possibilità di impugnare le delibere ai condomini assenti, dissenzienti e astenuti. L'astenuto, quindi, conserva il diritto di contestare in giudizio una delibera che ritiene contraria alla legge o al regolamento, entro trenta giorni. Chi ha votato a favore, al contrario, non può impugnare. È un elemento in più che rende l'astensione una scelta consapevole e non una semplice mancanza di opinione.

Come verbalizzare correttamente le astensioni

Un verbale ben fatto deve riportare distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti, con i relativi millesimi, così da rendere immediatamente verificabile il raggiungimento o meno dei quorum. Confondere gli astenuti con gli assenti, oppure ometterne l'indicazione, è uno degli errori che più spesso espongono la delibera a contestazione. Annotare nome, millesimi e posizione di ciascun partecipante è la base per un conteggio corretto.

Gestire il calcolo dei voti con un software

Con un software gestionale il calcolo delle maggioranze non è più un'operazione manuale a rischio di errore. Registrando per ogni condomino la presenza e il voto espresso, favorevole, contrario o astenuto, il sistema somma automaticamente le teste e i millesimi e segnala se i quorum costitutivo e deliberativo sono stati raggiunti, riducendo il margine di contestazione.

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