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Normativa3 min di lettura

Complesso immobiliare: quando si applica l'art. 1117 bis

Non ogni complesso di più edifici è un supercondominio. Vediamo quando si applica l'art. 1117 bis del Codice civile, quale è il presupposto della comunione di parti a più fabbricati e come si distingue un complesso con beni interamente autonomi.

In questa guida

Non ogni complesso di più edifici è un supercondominio. La differenza dipende da un presupposto preciso: la presenza di parti o servizi comuni a più fabbricati. L'art. 1117 bis del Codice civile, introdotto dalla riforma del 2012, stabilisce che le norme sul condominio si applicano, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici, oppure più condomìni di unità o di edifici, abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117.

Il presupposto della comunione di parti comuni

Il cuore della norma è la comunione. Perché scatti l'applicazione delle regole condominiali a un complesso serve che più edifici condividano beni comuni: un viale, un impianto, un'area, un servizio. Se questa comunione non c'è, non c'è supercondominio, anche in presenza di molti fabbricati vicini e di un aspetto unitario del complesso.

Il supercondominio nasce di fatto, senza bisogno di un atto costitutivo formale, nel momento in cui i beni comuni a più edifici entrano in funzione. La qualificazione dipende quindi dalla realtà dei beni e della loro destinazione, non da un'etichetta scelta a tavolino.

Cosa significa "in quanto compatibili"

L'art. 1117 bis non trapianta meccanicamente tutte le regole del condominio: le estende in quanto compatibili con la struttura del complesso. Alcune norme si applicano piene, come i criteri di ripartizione dell'art. 1123; altre si adattano, come le regole assembleari, che nei grandi complessi si combinano con la designazione dei rappresentanti prevista dall'art. 67 delle disposizioni di attuazione.

Il criterio della compatibilità serve proprio a modulare l'applicazione delle norme alla dimensione e alla complessità del caso concreto, senza forzature.

Complesso con beni comuni e complesso con beni autonomi

La distinzione pratica più importante è tra due situazioni molto diverse. Nel complesso con parti comuni a più edifici si applica l'art. 1117 bis e nasce il supercondominio. Nel complesso in cui ogni edificio ha beni interamente autonomi e nessuna parte è condivisa, non c'è supercondominio: ci sono più condomìni distinti, ciascuno con la propria gestione, eventualmente uniti solo da un aspetto urbanistico o da un nome commerciale.

  • Più edifici con viale, impianti o aree comuni: si applica l'art. 1117 bis, è supercondominio.
  • Più edifici del tutto autonomi senza parti condivise: nessun supercondominio.
  • Edifici con alcuni beni comuni solo tra alcuni: comunione limitata a quei fabbricati.
  • Un singolo edificio con parti comuni interne: condominio ordinario, non supercondominio.

Perché la qualificazione è decisiva

Da come si qualifica il complesso dipendono le norme applicabili, il modo di convocare l'assemblea, i criteri di riparto delle spese e la stessa esistenza di un amministratore del complesso. Trattare come supercondominio un insieme di edifici autonomi, o viceversa ignorare le parti realmente comuni, porta a delibere e riparti facilmente contestabili. La corretta qualificazione è quindi il primo adempimento, non un dettaglio formale.

Come verificare in concreto

Per capire se un complesso rientra nell'art. 1117 bis conviene ricostruire la titolarità e la destinazione dei beni: quali strade, impianti o aree servono più edifici, chi ne è comproprietario, come sono stati progettati e come vengono effettivamente usati. Gli atti di acquisto, i progetti degli impianti e i regolamenti aiutano a distinguere ciò che è comune all'intero complesso da ciò che è interno al singolo fabbricato.

Le conseguenze gestionali

Se il complesso è un supercondominio, occorre una gestione unitaria dei beni comuni a più edifici, con assemblea, amministratore, tabelle e contabilità dedicate, distinte da quelle dei singoli condomìni. Se invece i beni sono autonomi, ogni edificio resta un condominio a sé e non esiste una gestione sovraordinata. La chiarezza su questo punto evita duplicazioni e contestazioni.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.