Dati del condomino moroso comunicati ai creditori: le regole
Un fornitore non pagato chiede all'amministratore i nominativi dei morosi. È un obbligo di legge, non una violazione della privacy, ma solo verso i creditori con titolo. Esporre i morosi in bacheca è tutt'altra cosa.
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Quando un fornitore del condominio resta insoddisfatto, può chiedere all'amministratore i dati dei condomini morosi per agire nei loro confronti. Comunicarli non è una violazione della privacy: è un obbligo di legge previsto dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, che trova nel GDPR una base giuridica solida. Ben diverso è invece esporre i nominativi dei morosi in bacheca o comunicarli agli altri condomini: quello sì può integrare un trattamento illecito. Vediamo il confine.
L'obbligo verso i creditori
L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che i creditori del condominio non possano agire contro i condomini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso gli altri obbligati. Per esercitare questo diritto, il creditore ha bisogno di sapere chi ha pagato e chi no. L'amministratore è quindi tenuto a comunicare al creditore che ne faccia richiesta i dati dei condomini morosi, indicando le somme dovute. È un dovere che discende direttamente dalla legge.
La base giuridica nel GDPR
Comunicare questi dati non richiede il consenso del moroso. La base giuridica è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, previsto dall'articolo 6 del GDPR. Poiché la comunicazione avviene in esecuzione di una norma di legge, l'amministratore non solo può ma deve fornire le informazioni al creditore che le richiede legittimamente. Rifiutarsi lo esporrebbe a responsabilità verso lo stesso creditore.
Solo ai creditori con titolo, non a chiunque
L'obbligo di comunicazione è circoscritto. I destinatari legittimi sono i creditori del condominio, tipicamente i fornitori che vantano un credito documentato da un titolo o da un rapporto contrattuale. Non è invece consentito diffondere i dati dei morosi a soggetti estranei al rapporto di credito, né trasformare l'obbligo in un lasciapassare per una divulgazione generalizzata. La comunicazione deve limitarsi ai dati necessari, cioè nome del moroso e importo, senza aggiungere informazioni eccedenti.
Cosa non si può fare: la bacheca e gli altri condomini
Il rovescio della medaglia è netto. Esporre i nominativi dei morosi in bacheca, in un luogo accessibile a chiunque, o comunicarli agli altri condomini nel corso della gestione ordinaria, non è coperto da alcun obbligo di legge ed è considerato un trattamento sproporzionato. Il Garante è intervenuto più volte per censurare l'affissione pubblica delle situazioni debitorie. La finalità di sollecitare il pagamento non giustifica la gogna: esistono strumenti riservati, come il sollecito individuale, per ottenere lo stesso risultato senza esporre la persona.
- Consentito: comunicare i dati del moroso al creditore del condominio che ne fa richiesta.
- Consentito: indicare al creditore nome e importo dovuto, nulla di più.
- Vietato: affiggere i nominativi dei morosi in bacheca o in spazi comuni.
- Vietato: diffondere le morosità nominative agli altri condomini o in chat.
- Vietato: comunicare i dati a soggetti che non vantano un credito verso il condominio.
Il rendiconto e la trasparenza interna
Discorso a parte merita la trasparenza interna della gestione. I condomini hanno diritto di conoscere lo stato economico del condominio e possono prendere visione della situazione dei pagamenti attraverso il rendiconto e i documenti contabili, perché la morosità di un condomino incide sui conti comuni. Questo accesso interno, funzionale alla gestione, è diverso dalla diffusione pubblica: si esercita nei confronti di chi ha un interesse qualificato alla vita del condominio, non verso l'esterno.
Come proteggere l'amministratore
Per muoversi correttamente, l'amministratore dovrebbe conservare traccia delle richieste ricevute dai creditori e delle comunicazioni effettuate, in modo da poter dimostrare che ha agito in adempimento di un obbligo di legge e nei limiti necessari. Deve inoltre resistere alle pressioni a rendere pubbliche le morosità, spiegando che la via corretta è il sollecito riservato e, se serve, l'azione di recupero. La documentazione ordinata è la migliore tutela in caso di reclamo.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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