Controversie del condominio con fornitori e appaltatori
Quando un fornitore non adempie o l'impresa esegue male i lavori, il condominio puo agire in giudizio. Vediamo chi ha la legittimazione, quali garanzie invocare e quando serve la delibera assembleare.
In questa guida
Le controversie del condominio con fornitori e appaltatori nascono da inadempimenti contrattuali: forniture non conformi, servizi non resi, lavori eseguiti male o in ritardo. In queste liti la parte e il condominio, rappresentato dall'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. Per le azioni che eccedono gli atti conservativi o le normali attribuzioni serve l'autorizzazione dell'assemblea, mentre la difesa passiva sulle parti comuni puo essere assunta autonomamente dall'amministratore.
Chi ha la legittimazione ad agire
Quando il condominio vuole far valere l'inadempimento di un fornitore, la legittimazione fa capo all'amministratore quale rappresentante dei partecipanti. Se l'azione rientra tra gli atti conservativi dei diritti sui beni comuni o tra le attribuzioni dell'art. 1130, l'amministratore puo procedere; se si tratta di un'iniziativa piu ampia, come una domanda risarcitoria di rilievo, e opportuna una delibera che conferisca il mandato e stanzi le spese legali.
Sul versante passivo, se e il fornitore ad agire contro il condominio per ottenere il pagamento di una fornitura o di un'opera, l'amministratore puo resistere in giudizio e proporre le impugnazioni necessarie, riferendo all'assemblea quando la controversia esorbita dalle sue attribuzioni.
Il contratto di appalto e le garanzie
Molte liti riguardano l'appalto di lavori sulle parti comuni. Il Codice civile disciplina la responsabilita dell'appaltatore per le difformita e i vizi dell'opera e, per gli edifici destinati a lunga durata, la responsabilita per gravi difetti che incidono sulla stabilita o rendono l'immobile inadatto all'uso. Il committente deve denunciare i vizi entro i termini di legge e agire nei tempi previsti, altrimenti perde la garanzia.
- Verificare le difformita e i vizi dell'opera alla consegna e successivamente
- Denunciare i vizi per iscritto nei termini previsti dalla legge
- Conservare capitolato, contratto, verbali di collaudo e comunicazioni
- Valutare una consulenza tecnica per documentare i difetti
Il decreto ingiuntivo del fornitore
Un fornitore rimasto insoluto puo chiedere un decreto ingiuntivo contro il condominio. In questo caso l'amministratore deve valutare rapidamente se il credito e effettivamente dovuto, se vi sono contestazioni sulla qualita della prestazione e se conviene proporre opposizione. I termini per opporsi sono perentori e la decisione, per le cause di rilievo, andrebbe condivisa con l'assemblea. La tempestivita e determinante per non perdere la possibilita di difesa.
Quando conviene la mediazione o la trattativa
Non tutte le controversie con i fornitori richiedono un processo. Una trattativa documentata, un accordo transattivo o una mediazione possono chiudere la lite piu velocemente e con costi minori. La scelta va valutata caso per caso, tenendo conto dell'importo, della solidita delle prove e dei tempi. In ogni caso l'accordo che impegna il condominio dovrebbe passare dall'assemblea per essere pienamente opponibile ai condomini.
Prevenire le liti con contratti chiari
Molte controversie si evitano a monte con contratti ben scritti: oggetto preciso, tempi di esecuzione, penali, modalita di collaudo e clausole di garanzia. Conservare in modo ordinato preventivi, contratti e comunicazioni consente all'amministratore di reagire con prontezza in caso di inadempimento e di dimostrare la propria diligenza.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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