Delibera con quorum errato: cosa succede alla validità
Contare male teste e millesimi, o applicare la maggioranza sbagliata, vizia la delibera. Guida ai quorum dell'art. 1136 e alle conseguenze sull'annullabilità.
In questa guida
Una delibera approvata con un quorum errato, cioè senza raggiungere le maggioranze richieste dall'articolo 1136 del Codice civile o con un conteggio sbagliato di teste e millesimi, è annullabile: chi era assente, dissenziente o astenuto può impugnarla davanti al giudice entro trenta giorni. Non è nulla, perché il vizio riguarda il procedimento di formazione della volontà e non l'oggetto o i diritti individuali. Conoscere con precisione i quorum costitutivi e deliberativi è quindi la prima difesa contro le impugnazioni, perché la maggior parte degli errori nasce da un calcolo sbagliato o dall'applicazione della maggioranza sbagliata alla materia in esame.
Quorum costitutivo e quorum deliberativo: due cose diverse
Occorre distinguere due soglie. Il quorum costitutivo è quello necessario perché l'assemblea sia regolarmente costituita, cioè possa validamente riunirsi. Il quorum deliberativo è quello necessario perché una determinata decisione sia approvata. Un errore può annidarsi in entrambi: un'assemblea costituita senza il quorum minimo non può deliberare nulla; una decisione presa senza la maggioranza deliberativa richiesta è viziata anche se l'assemblea era ben costituita.
Le soglie cambiano tra prima e seconda convocazione e variano secondo la materia. Per questo lo stesso numero di voti può essere sufficiente per una decisione ordinaria e insufficiente per una che richiede una maggioranza qualificata.
Le maggioranze dell'articolo 1136
Lo schema fondamentale fissato dall'articolo 1136 è il seguente:
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
- In prima convocazione sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, pari a cinquecento millesimi.
- In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti condòmini che rappresentino un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei partecipanti.
- In seconda convocazione la deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
- Alcune decisioni richiedono sempre la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ad esempio la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti che esorbitano dalle sue attribuzioni.
A queste si aggiungono le maggioranze qualificate per innovazioni e materie particolari, dove la soglia in valore sale, ad esempio ai due terzi del valore dell'edificio per le innovazioni dirette al miglioramento previste dall'articolo 1120, primo comma. Applicare la soglia ordinaria a una materia che ne richiede una più alta è uno degli errori più frequenti.
Gli errori di conteggio più comuni
Molti vizi di quorum non derivano dall'ignoranza delle soglie ma da errori materiali nel calcolo. Alcuni ricorrono spesso: contare come presente un condòmino che si è allontanato prima del voto; sommare male i millesimi dei presenti; considerare validi i voti dei condòmini in conflitto di interessi che dovevano astenersi; conteggiare in modo scorretto le deleghe, ad esempio superando i limiti previsti; oppure verbalizzare un esito che non corrisponde ai voti effettivamente espressi. Ognuno di questi errori può portare a proclamare approvata una delibera che in realtà non aveva la maggioranza.
Conseguenze e termini di impugnazione
Il vizio di quorum rende la delibera annullabile ai sensi dell'articolo 1137. Il condòmino assente, dissenziente o astenuto deve impugnarla entro trenta giorni: il termine decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti presenti, e dalla comunicazione del verbale per gli assenti. Se nessun legittimato agisce nel termine, la delibera si consolida e diventa vincolante anche se il conteggio era sbagliato. Chi ha votato a favore, invece, non è di regola legittimato a impugnare per vizi procedurali.
Verbalizzare il quorum in modo verificabile
La prova migliore che una delibera è stata approvata correttamente è un verbale che riporti, per ogni punto, i presenti con i relativi millesimi, i voti favorevoli, contrari e gli astenuti, e il quorum raggiunto. Un verbale dettagliato consente a chiunque di ricostruire il calcolo e riduce lo spazio per contestazioni pretestuose. Con AmministraPro l'amministratore registra presenze, deleghe e millesimi e ottiene il conteggio del quorum in tempo reale durante l'assemblea, con un verbale strutturato che documenta ogni esito. Le funzionalità per assemblee, presenze e verbali sono descritte su /funzioni e i piani su /prezzi.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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