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Privacy4 min di lettura

Drone sul condominio: cosa si può fare e cosa no

Un drone che sorvola il condominio per ispezionare il tetto o girare un video può violare la privacy dei condòmini. Ecco quando è lecito, quali autorizzazioni servono e come gestire le immagini raccolte.

In questa guida

Far volare un drone sopra il condominio è lecito solo rispettando due piani distinti di regole: quello aeronautico, che disciplina il volo in sé, e quello sulla protezione dei dati, che disciplina cosa si riprende e come si usano le immagini. Un drone che, ispezionando il tetto, inquadra i balconi altrui, gli interni delle abitazioni o persone identificabili tratta dati personali e ricade nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Non basta quindi possedere il drone: serve una finalità legittima, riprese proporzionate e la corretta gestione del materiale raccolto.

Il caso concreto

L'amministratore incarica una ditta di girare un video promozionale del condominio, oppure di ispezionare col drone la copertura per valutare infiltrazioni prima di una delibera di lavori. Il velivolo sorvola cortile, terrazzi e balconi, riprendendo anche persone affacciate e oggetti negli appartamenti. Un condomino contesta la violazione della propria riservatezza. La domanda è: quel volo e quelle immagini sono leciti?

Le regole aeronautiche: ENAC ed EASA

Il volo dei droni in Italia segue il regolamento europeo (Reg. UE 2019/947) e le disposizioni di ENAC. L'operatore deve registrarsi, il drone va identificato e il pilota, salvo le categorie più leggere, deve possedere un attestato di competenza. In area urbana e sopra assembramenti o persone non coinvolte valgono limiti stringenti di quota, distanza e categoria operativa. Sorvolare un condominio abitato significa quasi sempre volare vicino a persone: occorre verificare che la categoria del volo lo consenta e che l'operatore sia in regola.

  • Registrazione dell'operatore e identificazione del drone secondo le regole ENAC
  • Attestato o certificato di competenza del pilota per la categoria operativa
  • Rispetto di quote, distanze dalle persone e zone vietate o soggette a permesso
  • Copertura assicurativa per responsabilità verso terzi

Le regole di privacy: quando scatta il GDPR

Le riprese che riguardano solo cose (la copertura, una grondaia, la facciata) senza persone identificabili non trattano dati personali. Nel momento in cui il drone inquadra volti, targhe, finestre aperte con persone all'interno o comportamenti individuabili, si tratta di dati personali e serve una base giuridica. L'esenzione per attività personale o domestica prevista dal GDPR non copre un incarico dato dal condominio a un professionista: quella è attività organizzata, con un titolare del trattamento e obblighi pieni.

Come rendere lecita l'ispezione tecnica

Per un'ispezione di copertura o facciata la finalità legittima esiste: conservare le parti comuni e deliberare interventi, secondo gli articoli 1130 e 1135 del Codice civile. Vanno però ridotte al minimo le riprese di ambiti privati. In pratica: pianificare il volo sulle sole aree da ispezionare, orientare la telecamera verso il basso e sull'oggetto, evitare stazionamenti sui balconi, informare preventivamente i condòmini con un avviso su data, orario e finalità dell'ispezione.

  • Definire per iscritto la finalità tecnica dell'ispezione
  • Avvisare i condòmini con congruo anticipo su giorno, ora e area interessata
  • Limitare inquadrature e conservazione al solo materiale necessario
  • Cancellare le riprese una volta esaurita la finalità o dopo la delibera

Il video promozionale e la diffusione

Diverso è il video destinato alla pubblicazione, ad esempio per vendere o affittare unità o per il sito dell'edificio. Qui non basta la finalità gestionale: la diffusione di immagini che ritraggono persone identificabili richiede il loro consenso, e va comunque tutelato il diritto all'immagine previsto dall'articolo 10 del Codice civile e dalla legge sul diritto d'autore. La soluzione pratica è girare quando le aree comuni sono libere, oscurare volti e targhe e non riprendere interni. Pubblicare senza precauzioni espone a richieste di rimozione e risarcimento.

Il ruolo dell'amministratore

Se il condominio commissiona le riprese, l'amministratore agisce per conto del titolare del trattamento, cioè il condominio stesso. Deve scegliere una ditta affidabile, regolarla con un contratto che vincoli all'uso e alla cancellazione delle immagini, e conservare la documentazione. Un'assemblea informata riduce i conflitti: portare il tema all'ordine del giorno quando le riprese servono per lavori importanti è una buona prassi, anche se per la mera ispezione tecnica rientra nei poteri di conservazione dell'amministratore.

Cosa fare in sintesi

  • Verificare la regolarità aeronautica dell'operatore e del volo
  • Distinguere ispezione tecnica (finalità gestionale) da video da diffondere (serve consenso)
  • Ridurre al minimo le riprese di ambiti privati e persone
  • Informare i condòmini e definire tempi di conservazione e cancellazione

Gestire avvisi, delibere e documentazione tecnica in modo tracciabile aiuta a dimostrare la liceità delle scelte. Con AmministraPro l'amministratore invia le comunicazioni ai condòmini, archivia perizie e verbali e tiene ordinata l'anagrafica degli interventi: le funzionalità sono descritte nella pagina /funzioni e i piani, dallo studio singolo alle realtà più grandi, nella pagina /prezzi.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.