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Foto delle parti comuni sui social: si può pubblicare?

Fotografare l'atrio o il cortile e postarli sui social sembra innocuo, ma se compaiono persone o dettagli identificabili si tratta di dati personali. Ecco cosa consente e cosa vieta la normativa.

In questa guida

Pubblicare sui social una foto delle parti comuni del condominio è lecito se ritrae solo luoghi e cose, ma diventa un trattamento di dati personali quando nell'inquadratura compaiono persone identificabili, targhe, nomi sui campanelli o comportamenti riconducibili a un singolo. In quel caso servono una base giuridica e, per la diffusione online di persone riconoscibili, il loro consenso. Il fatto che il cortile sia comune non rende automaticamente pubblicabili le immagini di chi lo frequenta.

Il caso concreto

Un condomino fotografa l'atrio o il cortile e pubblica lo scatto nel gruppo social del palazzo o sul proprio profilo, per segnalare uno sporco, mostrare i lavori o commentare l'ordine dell'edificio. Nella foto si vedono un vicino, la sua auto con targa, la finestra illuminata di un appartamento. Chi è ritratto contesta la pubblicazione. Occorre capire se quella diffusione è consentita.

Quando è solo un luogo e quando è un dato personale

Se la foto mostra unicamente elementi materiali, senza persone né dettagli che consentano di identificare qualcuno, non c'è trattamento di dati personali e la pubblicazione è generalmente libera. Il confine si supera appena l'immagine consente di riconoscere una persona: un volto, ma anche una targa, un nome sul citofono o una situazione individuabile. In quel momento entra in gioco il Regolamento UE 2016/679 e, per le persone, il diritto all'immagine tutelato dall'articolo 10 del Codice civile.

  • Foto di scale, cortile, giardino senza persone: di norma pubblicabile
  • Foto con volti, targhe o nomi identificabili: serve una base giuridica
  • Diffusione online di persone riconoscibili: serve il consenso dell'interessato
  • Minori: tutela rafforzata, mai pubblicare senza consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale

L'eccezione domestica non copre i social aperti

Il GDPR non si applica ai trattamenti svolti da una persona fisica per attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Condividere una foto in una chat ristretta tra pochi conoscenti può rientrare in questo ambito, ma la pubblicazione su un profilo aperto, su una pagina pubblica o in un gruppo numeroso e potenzialmente accessibile a estranei fa venire meno l'eccezione. Più la platea è ampia e indeterminata, più il trattamento è soggetto alle regole ordinarie.

Il gruppo social del condominio

Molti edifici usano gruppi social o chat per comunicare. Sono strumenti utili ma delicati: pubblicare foto di vicini, targhe o situazioni personali per additare un comportamento può integrare una diffusione illecita e, se il contenuto è offensivo, anche una lesione della reputazione. La regola prudente è pubblicare solo immagini di cose, oscurare volti e targhe quando servono per documentare un problema e mai usare la piattaforma per esporre singoli condòmini.

Segnalare un problema senza violare la privacy

Per documentare un danno, una perdita o un abuso non serve esporre pubblicamente le persone. La strada corretta è inviare la segnalazione con le foto direttamente all'amministratore, che le tratta per la finalità gestionale prevista dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile. L'amministratore può poi agire nei confronti del responsabile senza diffondere immagini a tutta la collettività condominiale.

  • Inviare foto e segnalazioni all'amministratore, non al gruppo aperto
  • Oscurare volti, targhe e nomi prima di condividere per documentare
  • Non usare i social per esporre o accusare singoli condòmini
  • Conservare le immagini solo per il tempo necessario alla finalità

Le conseguenze di una pubblicazione illecita

Chi diffonde online immagini di persone riconoscibili senza base giuridica può ricevere una richiesta di rimozione, essere tenuto al risarcimento del danno e, nei casi più gravi, incorrere in profili di responsabilità civile o penale se il contenuto è diffamatorio. Il condominio, come collettività, non è responsabile del gesto del singolo, ma l'amministratore deve richiamare all'uso corretto degli strumenti comuni e non alimentare pratiche scorrette.

Cosa fare in sintesi

  • Distinguere la foto del luogo dalla foto della persona
  • Chiedere il consenso per diffondere immagini riconoscibili
  • Preferire il canale ufficiale con l'amministratore alle piattaforme aperte
  • Proteggere in modo particolare le immagini dei minori

Un canale ufficiale e tracciato evita che le comunicazioni finiscano su gruppi aperti. Con AmministraPro l'amministratore raccoglie segnalazioni corredate di foto, comunica in modo riservato con i condòmini e archivia la documentazione in modo ordinato: le funzionalità sono descritte nella pagina /funzioni e i piani disponibili nella pagina /prezzi.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.