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Innovazioni gravose o voluttuarie: chi paga (art. 1121)

L'art. 1121 del Codice civile disciplina le innovazioni molto onerose o di lusso. Il condomino che non vuole trarne vantaggio può essere esonerato dalla spesa, ma solo a precise condizioni. Ecco come funziona e chi ha l'onere della prova.

In questa guida

L'art. 1121 del Codice civile stabilisce che, quando un'innovazione comporta una spesa molto gravosa oppure ha carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all'importanza dell'edificio, i condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo, purché l'opera consenta un uso separato. Se invece l'uso separato non è possibile, l'innovazione non può essere realizzata a meno che la maggioranza che l'ha deliberata accetti di sostenerne l'intera spesa. È una norma che bilancia il diritto della maggioranza a migliorare l'edificio con la tutela di chi non vuole quella spesa.

Cosa distingue un'innovazione gravosa da una voluttuaria

L'innovazione gravosa è quella che impone un esborso molto elevato in rapporto alle condizioni economiche e all'importanza dell'edificio. Non conta il costo in assoluto, ma la proporzione: la stessa opera può essere gravosa in un piccolo fabbricato modesto e ordinaria in un grande complesso di pregio. L'innovazione voluttuaria è invece quella che soddisfa un'esigenza di mero comfort o di lusso, non necessaria all'uso e al godimento del bene comune. Un impianto puramente estetico o un'opera superflua rientrano tipicamente in questa categoria.

La valutazione è concreta e va condotta caso per caso, tenendo conto del tipo di edificio, della sua destinazione e del tenore complessivo delle parti comuni. Non esiste una soglia numerica fissata dalla legge: il giudice, se sorge contenzioso, apprezza in via equitativa la gravosità o il carattere voluttuario dell'opera.

Il requisito dell'uso separato

Il perno dell'art. 1121 è la separabilità. L'esonero dalla spesa scatta solo se l'innovazione consiste in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, cioè utilizzabili da chi vuole senza coinvolgere chi si è dissociato. In questo caso i condòmini favorevoli pagano e usano, gli altri non pagano e non usano.

Quando l'uso separato non è tecnicamente possibile, la logica cambia: o l'innovazione non si fa, oppure la maggioranza che l'ha approvata si accolla per intero il costo. Non è ammesso imporre la spesa al dissenziente per un'opera indivisibile che egli non desidera, se rientra nelle categorie gravose o voluttuarie.

Il diritto di partecipare in un secondo momento

L'esonero non è definitivo. La legge riconosce ai condòmini esclusi, ai loro eredi o aventi causa, la facoltà di partecipare in qualsiasi momento ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. Chi inizialmente ha rinunciato può quindi cambiare idea e aderire, versando la propria quota del costo sostenuto e concorrendo poi alle manutenzioni future.

  • Il condomino dissenziente non paga l'opera e non la usa, se è suscettibile di uso separato.
  • In qualunque momento può entrare nel beneficio versando la quota di spesa già sostenuta.
  • Da quel momento partecipa anche alle spese di manutenzione dell'innovazione.
  • Se l'uso separato non è possibile, o l'opera non si realizza o la spesa grava solo su chi l'ha voluta.

Su chi grava l'onere della prova

Un punto pratico spesso trascurato riguarda la prova. È il condomino dissenziente, che invoca l'esonero, a dover dimostrare il carattere gravoso o voluttuario dell'innovazione. Non basta affermarlo in assemblea: chi vuole sottrarsi al contributo deve fornire elementi concreti sulla sproporzione della spesa o sulla natura superflua dell'opera rispetto all'edificio. Per questo conviene mettere a verbale il dissenso e documentarlo.

Innovazioni gravose e maggioranze assembleari

L'art. 1121 non abbassa né alza le maggioranze necessarie per deliberare l'innovazione: quelle restano quelle dell'art. 1120, che richiama l'art. 1136, quinto comma, cioè il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio per le innovazioni ordinarie. L'art. 1121 opera dopo, sul piano del riparto: una volta deliberata validamente l'opera, individua chi la paga in funzione della sua utilità e separabilità. Delibera e riparto vanno quindi tenuti distinti.

Consigli pratici per l'amministratore

Prima di portare in assemblea un'innovazione potenzialmente gravosa o voluttuaria, conviene predisporre un preventivo dettagliato, chiarire se l'opera è suscettibile di uso separato e verbalizzare con precisione i voti e i dissensi. Una convocazione con ordine del giorno chiaro e un preventivo allegato riducono le contestazioni. Nel rendiconto, poi, la spesa va imputata solo ai condòmini tenuti, così da rispecchiare l'esonero dei dissenzienti e le eventuali adesioni successive.

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Scritto dalla Redazione AmministraPro

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