Nomina giudiziale dell'amministratore su ricorso del condòmino
Se il condominio deve avere un amministratore ma l'assemblea non provvede, ciascun condòmino può rivolgersi al tribunale. Il giudice nomina l'amministratore con un procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 1129.
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Quando la nomina dell'amministratore è obbligatoria ma l'assemblea non provvede, ciascun condòmino può chiedere al tribunale di nominarlo. Lo prevede l'art. 1129 del Codice civile: la nomina giudiziale interviene sia quando il condominio, avendo più di otto condòmini, non ha mai nominato un amministratore, sia quando l'amministratore cessa e l'assemblea non riesce a sostituirlo. È un rimedio che evita la paralisi gestionale e garantisce al condominio un rappresentante anche di fronte all'inerzia dei partecipanti.
I presupposti della nomina giudiziale
Il ricorso al giudice presuppone che ricorra un obbligo o una necessità di nomina e che l'assemblea, pur sollecitata o convocata, non abbia deliberato. Le situazioni tipiche sono due: il condominio con più di otto condòmini privo di amministratore, e il condominio rimasto senza amministratore per dimissioni, revoca, decesso o cessazione, con assemblea che non provvede alla sostituzione. In entrambi i casi il singolo condòmino non deve dimostrare un danno specifico: è sufficiente l'assenza del rappresentante che la legge o le esigenze del condominio richiedono.
- Condominio con oltre otto condòmini che non ha nominato l'amministratore.
- Amministratore cessato e assemblea che non lo sostituisce.
- Assemblea convocata più volte per la nomina ma andata deserta o senza maggioranza.
- Situazione di stallo che impedisce la gestione ordinaria delle parti comuni.
Chi può presentare il ricorso
La legittimazione spetta a ciascun condòmino, anche a uno solo e a prescindere dalla quota millesimale. Non serve una delibera che autorizzi l'azione, proprio perché il rimedio nasce per superare l'inerzia dell'assemblea. Il ricorso va proposto al tribunale del luogo in cui si trova il condominio. È utile allegare la documentazione che prova la necessità della nomina e l'inerzia dell'assemblea, ad esempio i verbali delle riunioni andate deserte o le convocazioni rimaste senza esito.
Il procedimento in camera di consiglio
La nomina giudiziale segue le forme della volontaria giurisdizione. Il giudice, ricevuto il ricorso, valuta i presupposti, può sentire le parti interessate e provvede con decreto. Non si tratta di un giudizio contenzioso sulla responsabilità di qualcuno, ma di un provvedimento che colma un vuoto di rappresentanza. Contro il decreto è ammesso reclamo. La procedura è relativamente rapida, coerentemente con l'esigenza di dare al condominio un amministratore in tempi utili.
Effetti della nomina disposta dal giudice
L'amministratore nominato dal giudice ha gli stessi poteri e doveri di quello nominato dall'assemblea: tiene i registri obbligatori, gestisce il conto condominiale, riscuote le quote e paga i fornitori. L'assemblea conserva il potere di sostituirlo con una propria nomina in un momento successivo, perché la nomina giudiziale non priva i condòmini della facoltà di scegliere il proprio amministratore. Fino a quando l'assemblea non provvede, l'amministratore giudiziale resta in carica e opera a pieno titolo.
Differenza rispetto alla revoca giudiziale
La nomina giudiziale non va confusa con la revoca giudiziale. La prima serve a dotare il condominio di un amministratore quando manca; la seconda a rimuovere un amministratore in carica per gravi irregolarità o mancato rendiconto. Sono due strumenti distinti, ma possono incontrarsi: quando il giudice revoca l'amministratore per irregolarità, può contestualmente nominarne uno nuovo, così da non lasciare il condominio scoperto.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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