Nomina obbligatoria dell'amministratore oltre otto condomini
Superati gli otto condòmini, nominare l'amministratore non è più una scelta. Ecco come conta la soglia, quali maggioranze servono e cosa fare se l'assemblea non provvede.
In questa guida
Quando i condòmini sono più di otto, la nomina dell'amministratore diventa obbligatoria per legge. Lo prevede l'articolo 1129 del Codice civile, che impone la nomina superata quella soglia e stabilisce che, se l'assemblea non provvede, ciascun condòmino può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché nomini l'amministratore. La ratio è chiara: oltre un certo numero di partecipanti la gestione informale diventa fonte di conflitti e la figura dell'amministratore garantisce ordine contabile, rappresentanza e continuità.
Come si conta la soglia degli otto
La soglia si riferisce al numero dei condòmini, cioè dei proprietari, non al numero delle unità immobiliari. Se un solo soggetto possiede più appartamenti, conta come un unico condòmino ai fini della soglia; viceversa un'unità in comproprietà è riferibile a più condòmini. L'obbligo scatta quando i condòmini sono più di otto, quindi da nove in su. Fino a otto la nomina è facoltativa e i partecipanti possono gestire il condominio direttamente, pur restando tenuti agli obblighi comuni.
La delibera di nomina in assemblea
La nomina spetta all'assemblea. La delibera richiede, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio; in seconda convocazione la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore. La stessa maggioranza vale per la revoca. All'atto della nomina l'amministratore deve fornire i propri dati, indicare in modo analitico il compenso a pena di nullità della nomina, e comunicare il luogo di conservazione dei registri, così da consentire ai condòmini il controllo.
- L'obbligo di nomina scatta con più di otto condòmini, cioè da nove proprietari
- La soglia si calcola sui condòmini, non sulle unità immobiliari
- La delibera di nomina segue le maggioranze dell'articolo 1136 richiamate dall'articolo 1129
- Il compenso va indicato in modo analitico, altrimenti la nomina è nulla
Durata e rinnovo dell'incarico
L'incarico dell'amministratore dura un anno e si intende rinnovato per uguale durata, salvo revoca o dimissioni. Alla scadenza l'assemblea conferma o sostituisce il professionista con le stesse maggioranze della nomina. Anche nella fase di rinnovo valgono gli obblighi di trasparenza sul compenso e sulla comunicazione dei dati. La prorogatio consente all'amministratore uscente di compiere gli atti urgenti fino alla nomina del successore, per non lasciare il condominio senza rappresentanza.
Se l'assemblea non nomina
Quando l'assemblea, pur obbligata, non nomina l'amministratore, la legge offre un rimedio diretto: ciascun condòmino può ricorrere all'autorità giudiziaria, che provvede alla nomina. Il ricorso è utile anche quando l'assemblea è ripetutamente deserta o quando un proprietario di maggioranza blocca la scelta. La nomina giudiziale ha gli stessi effetti di quella assembleare e l'amministratore così nominato resta in carica secondo le regole ordinarie.
Obblighi immediati dopo la nomina
Appena nominato, l'amministratore deve avviare gli adempimenti che l'articolo 1129 e le altre norme gli impongono, a garanzia della trasparenza gestionale.
- Aprire o utilizzare il conto corrente intestato al condominio su cui far transitare tutte le somme
- Tenere i registri obbligatori di anagrafe condominiale, verbali, nomine e contabilità
- Comunicare i propri dati e il luogo di conservazione dei registri
- Rendere il conto annuale e presentare il rendiconto all'assemblea
Perché la soglia protegge tutti
L'obbligo di nomina oltre gli otto condòmini non è una formalità: assicura che il denaro comune transiti su un conto dedicato, che i registri siano tenuti in modo ordinato e che ci sia un soggetto responsabile verso i terzi e verso i condòmini. È una tutela che vale sia per la maggioranza sia per la minoranza, perché sottrae la gestione all'arbitrio del singolo e la ancora a regole verificabili.
Un amministratore appena nominato ha bisogno di impostare subito conto, registri e rendiconto in modo conforme. AmministraPro raccoglie anagrafe, contabilità, verbali e registri obbligatori in un unico ambiente tracciabile, utile fin dal primo incarico: le funzionalità sono descritte nella pagina /funzioni e i piani si confrontano nella pagina /prezzi.
Gestisci il condominio con AmministraPro
Contabilità, assemblee, comunicazioni e IA in un unico software italiano conforme a UNI 10801 e GDPR.
Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
Leggi anche
Revisione delle tabelle millesimali: assemblea e consenso
Le tabelle millesimali non sono immutabili. L'articolo 69 delle disposizioni di attuazione distingue i casi in cui bastano la maggioranza assembleare e quelli in cui occorre il consenso di tutti.
LeggiCalcolo del quorum: teste e millesimi in assemblea
Il quorum in condominio non si calcola solo sui millesimi né solo sulle teste, ma combinando i due parametri. Vediamo passo passo come verificare la validità della costituzione e delle delibere.
LeggiImpugnare la delibera di approvazione del rendiconto
Il condomino che ritiene viziata la delibera di approvazione del rendiconto può impugnarla davanti al giudice. Vediamo il termine di trenta giorni dell'art. 1137, chi è legittimato ad agire, la differenza tra nullità e annullabilità e i vizi più frequenti.
Leggi