Obbligo di rendiconto del mandato dell'amministratore
In quanto mandatario, l'amministratore deve rendere il conto del suo operato e consegnare tutto ciò che ha ricevuto per il condominio. Un obbligo che discende dall'art. 1713 e integra il rendiconto condominiale.
In questa guida
L'amministratore, in quanto mandatario, ha l'obbligo di rendere il conto del suo operato e di consegnare al condominio tutto ciò che ha ricevuto in ragione dell'incarico. È il principio dell'articolo 1713 del Codice civile, che impone al mandatario di rendere al mandante il conto del suo operato e di rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Nel condominio questo obbligo si intreccia con il rendiconto annuale disciplinato dall'articolo 1130-bis, ma ha una portata più ampia, perché riguarda l'intera gestione fiduciaria.
Il fondamento nell'obbligo del mandatario
L'obbligo di rendere il conto è connaturato al mandato. Chi gestisce affari e denaro altrui deve poter dimostrare, in modo verificabile, come li ha amministrati. L'articolo 1713 esprime questo dovere in due direzioni: rendere il conto, cioè informare in modo chiaro e documentato dell'attività svolta e dei risultati, e restituire quanto ricevuto per conto del mandante, dai contributi riscossi ai documenti, ai residui di cassa. Nel condominio il mandante è la collettività dei condòmini, titolare del diritto di conoscere e controllare la gestione.
Rendere il conto e rimettere quanto ricevuto
L'obbligo ha un contenuto duplice. Da un lato l'amministratore deve dare conto delle entrate e delle uscite, delle scelte gestionali e dello stato dei rapporti in corso. Dall'altro deve mettere a disposizione del condominio tutto ciò che ha ricevuto nell'esercizio del mandato: le somme, la documentazione contabile, i contratti, la corrispondenza rilevante. Non basta esibire numeri: occorre consegnare i giustificativi che li supportano, perché il conto sia effettivamente controllabile.
Il rapporto con il rendiconto condominiale
Il rendiconto annuale dell'articolo 1130-bis è la principale attuazione periodica dell'obbligo di rendere il conto. Esso comprende il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della gestione, con l'indicazione dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. Il rendiconto approvato dall'assemblea è il momento in cui il conto viene reso e verificato, ma l'obbligo dell'articolo 1713 non si esaurisce in esso: permane il dovere di trasparenza continua e di consegna di quanto ricevuto.
- Il registro di contabilità con le voci di entrata e di uscita
- Il riepilogo finanziario della gestione
- La nota sintetica esplicativa e i rapporti in corso
- I giustificativi di spesa e la documentazione a supporto
Il diritto dei condòmini di controllare
All'obbligo di rendere il conto corrisponde il diritto di ciascun condomino di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, in particolare in vista dell'approvazione del rendiconto. L'amministratore non può opporre un rifiuto ingiustificato alle richieste di accesso: la resa del conto è effettiva solo se i condòmini possono verificare i dati. Il controllo va esercitato con modalità ragionevoli, senza intralciare la gestione, ma resta un diritto essenziale del mandante.
L'inadempimento e le sue conseguenze
La mancata o irregolare resa del conto è una delle inadempienze più gravi dell'amministratore. L'articolo 1129 la annovera tra le ipotesi che giustificano la revoca, anche giudiziale, su ricorso di ciascun condomino. Oltre alla revoca, l'amministratore che non rende il conto può essere condannato a farlo e a risarcire i danni. Il diritto del condominio a ottenere il rendiconto non si prescrive con l'ordinaria facilità e può essere fatto valere anche dopo la cessazione dell'incarico.
La resa del conto alla fine del mandato
Al termine dell'incarico l'obbligo di rendere il conto assume rilievo pieno. L'amministratore uscente deve consegnare al successore o al condominio la contabilità aggiornata, i documenti, le somme residue e ogni bene ricevuto per la gestione, così da consentire la continuità e il controllo dell'intero periodo amministrato. La resa del conto finale chiude il rapporto fiduciario e libera l'amministratore, purché completa e documentata.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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