Prorogatio: i poteri dell'amministratore cessato
Alla cessazione dell'incarico l'amministratore non scompare: resta in carica in regime di prorogatio per garantire la continuità della gestione fino alla nomina del successore, ma con poteri limitati all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti.
In questa guida
Alla scadenza dell'incarico o dopo le dimissioni, l'amministratore non perde immediatamente ogni potere: resta in carica in regime di prorogatio, cioè di proroga dei poteri, fino alla nomina del nuovo amministratore. La regola, elaborata dalla giurisprudenza sul modello degli organi collegiali, serve a evitare che il condominio resti privo di rappresentanza nel periodo di passaggio. I poteri dell'amministratore in prorogatio, però, non sono pieni: si restringono agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili.
Cos'è la prorogatio imperii
La prorogatio è il principio per cui un organo cessato continua a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del successore, per non lasciare un vuoto nella gestione. Applicata al condominio, significa che l'amministratore la cui carica è scaduta, o che ha rassegnato le dimissioni, resta operativo per il tempo necessario a nominare chi lo sostituirà. Non si tratta di una proroga del mandato, ma di una permanenza limitata e funzionale alla continuità.
Quali atti può ancora compiere
In prorogatio l'amministratore può compiere gli atti che assicurano la normale gestione del condominio e quelli che non possono essere rinviati senza pregiudizio. In particolare:
- pagare le utenze, gli stipendi del personale e i fornitori dei servizi in corso;
- riscuotere le quote condominiali dovute;
- provvedere a interventi urgenti per la sicurezza o per evitare danni alle parti comuni;
- convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- adempiere agli obblighi di legge non differibili.
Restano invece esclusi gli atti di straordinaria amministrazione e le iniziative non urgenti, che spettano al nuovo amministratore o richiedono una delibera dell'assemblea.
I limiti della prorogatio
La permanenza in carica è temporanea e strumentale. L'amministratore in prorogatio non può assumere decisioni che vincolino a lungo il condominio, avviare opere straordinarie non urgenti o modificare l'assetto della gestione. Un uso dei poteri oltre questi limiti espone l'amministratore a responsabilità e le sue iniziative possono essere contestate. La prorogatio serve a traghettare il condominio verso la nuova nomina, non a prolungare di fatto un mandato non rinnovato.
Il passaggio di consegne
Con l'insediamento del nuovo amministratore, quello cessato deve consegnare senza indugio tutta la documentazione del condominio e le somme disponibili. La legge impone la restituzione della documentazione in suo possesso e la collaborazione al subentro. La prorogatio non giustifica la trattenuta di documenti o denaro: al contrario, il dovere di consegnare tempestivamente è funzionale a permettere al successore di operare. Un passaggio di consegne ordinato riduce contenziosi e responsabilità.
Prorogatio e revoca
La prorogatio riguarda la fisiologica cessazione per scadenza o dimissioni. Diverso è il caso dell'amministratore revocato per gravi irregolarità: qui la permanenza è ancora più limitata, perché il rapporto fiduciario è venuto meno. In questa ipotesi l'amministratore può compiere solo gli atti strettamente urgenti fino al subentro, e deve cedere quanto prima la gestione al nuovo nominato o all'amministratore designato dal giudice.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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