Spese legali nelle liti condominiali: come si ripartiscono
Le spese legali di una lite condominiale gravano di norma su tutti i condomini secondo i millesimi. Vediamo i criteri di ripartizione, il diritto di dissenso dell'art. 1132 e cosa accade in caso di vittoria o sconfitta.
In questa guida
Le spese legali delle liti condominiali gravano di norma su tutti i condomini e si ripartiscono secondo i millesimi di proprieta, come le altre spese di gestione. Quando l'assemblea autorizza una causa o l'amministratore resiste a un'azione sulle parti comuni, l'onorario del difensore e le spese di giudizio rientrano tra i costi comuni. Fa eccezione il condomino dissenziente che si dissocia dalla lite ai sensi dell'art. 1132 del Codice civile, il quale separa la propria responsabilita per le conseguenze economiche in caso di esito sfavorevole.
Il criterio generale di ripartizione
Le spese di una lite promossa o subita nell'interesse comune sono spese condominiali a tutti gli effetti e seguono il criterio dei millesimi di proprieta, salvo che riguardino una tabella specifica. L'amministratore le inserisce nel rendiconto e le ripartisce tra i partecipanti. La spesa deve essere sorretta da una delibera o rientrare nelle attribuzioni dell'amministratore, altrimenti puo essere contestata dai condomini.
Il dissenso alle liti dell'art. 1132
L'art. 1132 c.c. consente al condomino che dissente dalla decisione di promuovere o resistere a una lite di separare la propria responsabilita, notificando il dissenso all'amministratore entro trenta giorni da quando ha avuto notizia della delibera. Se la lite si conclude con esito sfavorevole, il dissenziente non risponde verso gli altri condomini delle spese di soccombenza e ha diritto di rivalsa per quanto abbia dovuto pagare alla controparte vittoriosa.
- Il dissenso va notificato all'amministratore per iscritto
- Il termine e di trenta giorni dalla conoscenza della delibera
- Il dissenziente separa la responsabilita interna per l'esito negativo
- Verso la controparte vittoriosa resta comunque tenuto, salvo rivalsa
Cosa accade se il condominio vince
Se la lite ha esito favorevole al condominio, il giudice di norma condanna la controparte soccombente a rimborsare le spese legali. In questo caso il carico effettivo per i condomini si riduce, ma le somme non recuperate dal soccombente restano a carico della collettivita. L'art. 1132 prevede che anche il condomino dissenziente, se ha tratto vantaggio dall'esito favorevole, sia tenuto a concorrere alle spese che non e stato possibile recuperare dalla parte soccombente.
Cosa accade se il condominio perde
In caso di soccombenza il condominio deve sostenere sia le proprie spese legali sia quelle liquidate a favore della controparte. Questi costi si ripartiscono tra i condomini secondo i millesimi, con l'eccezione del dissenziente che si sia tempestivamente dissociato. Una previsione prudente delle spese in fase di delibera, con un tetto e una stima dei rischi, aiuta i condomini a decidere in modo consapevole se intraprendere la lite.
Il recupero delle spese dai condomini morosi
Le spese legali ripartite diventano contributi condominiali a carico dei singoli. Se un condomino non paga la propria quota, l'amministratore puo agire per il recupero sulla base dello stato di ripartizione approvato, con gli strumenti previsti per i contributi non versati. Una rendicontazione chiara della lite e della relativa spesa e essenziale per rendere esigibile il credito e per prevenire contestazioni.
Rendicontare le spese di lite con chiarezza
Distinguere le spese di lite, collegarle alla delibera e ripartirle correttamente tra i condomini richiede ordine contabile. AmministraPro consente di registrare le spese legali, collegarle alla causa e ripartirle secondo i millesimi nel rendiconto: le funzionalita sono descritte nella pagina /funzioni e i piani per lo studio sono confrontabili su /prezzi.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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