Salta al contenuto principale
Tutti gli articoli
Privacy

Telecamere sul pianerottolo privato in condominio: cosa si può riprendere e cosa no

Installare una telecamera davanti alla propria porta sembra un gesto innocuo, ma il pianerottolo è quasi sempre una parte comune. Vediamo cosa dice la normativa sulle telecamere sul pianerottolo privato in condominio, cosa si può riprendere e quali cautele impone il GDPR.

Read this article in English

Le telecamere sul pianerottolo privato in condominio sono una fonte costante di conflitti tra vicini. Il singolo condomino vuole sorvegliare l'ingresso di casa propria, ma il pianerottolo è quasi sempre una parte comune su cui transitano altri residenti. Il punto di equilibrio lo tracciano il GDPR e i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che distinguono nettamente ciò che si può inquadrare da ciò che invade la sfera altrui.

Telecamere sul pianerottolo privato in condominio: la regola dell'uso personale

Il Garante ha chiarito che il singolo può installare una telecamera per fini esclusivamente personali, cioè per la sicurezza della propria abitazione. In questo caso non si applicano le regole ordinarie sulla videosorveglianza, ma a una condizione precisa: le immagini non devono essere comunicate sistematicamente a terzi né diffuse. L'esenzione per uso domestico vale finché la ripresa resta circoscritta allo spazio strettamente necessario a proteggere la propria porta.

Cosa non si può riprendere

La telecamera non può inquadrare in modo continuo le aree su cui passano gli altri condomini o che appartengono a loro. Puntare l'obiettivo sul portone comune, sull'ascensore o sul pianerottolo del vicino viola la privacy di chi transita e può essere vietato. Il principio è che la ripresa deve limitarsi a ciò che serve allo scopo legittimo di sicurezza: più l'angolo si allarga verso spazi altrui, più la copertura diventa illegittima.

L'eccezione del pianerottolo stretto

Esiste un temperamento pratico. Se il pianerottolo dell'edificio è molto stretto, può essere impossibile inquadrare la propria porta senza riprendere anche l'area antistante l'ingresso del vicino o la zona dell'ascensore. In questi casi una minima invasione può essere tollerata, purché la ripresa resti proporzionata e finalizzata alla sola sicurezza. Non è una licenza a sorvegliare il vicino, ma il riconoscimento che in spazi angusti un margine di sovrapposizione è inevitabile.

Le cautele imposte dal GDPR

Anche quando la telecamera è legittima, il GDPR e il Codice privacy impongono precise cautele. Vanno esposti cartelli di informativa ben visibili che segnalino la presenza dell'impianto; le immagini vanno conservate per tempi brevi e poi cancellate; l'accesso alle registrazioni deve essere limitato e protetto. La diffusione indebita delle immagini, ad esempio la loro pubblicazione o condivisione, è vietata e può comportare responsabilità.

Le telecamere sulle parti comuni: serve l'assemblea

Diverso è il caso dell'impianto condominiale che sorveglia le parti comuni. In questo caso non decide il singolo, ma l'assemblea, secondo l'art. 1122 ter del Codice civile introdotto dalla riforma del 2012. Serve la doppia maggioranza dell'art. 1136, comma secondo: il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. Non è più necessaria l'unanimità, ma la delibera deve rispettare la privacy di chi usa gli spazi.

Conflitti tra condomini: come si risolvono

Quando un condomino lamenta di essere ripreso dalla telecamera del vicino, la via è chiedere il riorientamento dell'obiettivo o l'oscuramento della porzione di immagine che eccede lo scopo personale. Se il conflitto persiste, si può presentare un reclamo al Garante o agire in giudizio. L'amministratore non ha poteri diretti sulle telecamere private, ma può intervenire quando l'impianto invade le parti comuni o viola il regolamento condominiale.

Le sanzioni per un uso scorretto

Un uso scorretto della videosorveglianza non è privo di conseguenze. Il trattamento illecito di dati personali può comportare le sanzioni previste dal GDPR, che il Garante applica in base alla gravità e alla durata della violazione. Oltre alle sanzioni amministrative, chi si sente illegittimamente ripreso può chiedere la rimozione o il riorientamento della telecamera e, nei casi più gravi, il risarcimento del danno. In alcune situazioni la ripresa indebita e la diffusione delle immagini possono assumere anche rilievo penale.

Per questo la prudenza consiglia di limitare l'inquadratura fin dall'installazione e di conservare le immagini per il tempo minimo necessario. Una telecamera puntata solo sulla propria porta, con conservazione breve e senza condivisione, resta nell'ambito dell'uso personale e difficilmente genera contestazioni. Il problema nasce quando l'obiettivo sorveglia stabilmente spazi altrui o quando le immagini vengono pubblicate sui social o inviate a terzi senza una ragione legittima.

  • Limitare l'angolo di ripresa allo spazio necessario alla propria sicurezza.
  • Esporre cartelli di informativa quando la ripresa esce dallo stretto uso personale.
  • Conservare le immagini per tempi brevi e poi cancellarle.
  • Non diffondere né condividere le registrazioni senza una base legittima.

Documentare impianti e delibere con un software

Un software gestionale per il condominio aiuta a tenere ordine sugli impianti di videosorveglianza comuni: registra la delibera che li ha autorizzati, conserva l'informativa e i documenti tecnici e traccia le comunicazioni con i condomini in caso di segnalazioni. Questo rende dimostrabile che l'impianto comune è stato deciso e gestito nel rispetto delle regole. AmministraPro archivia delibere, verbali e documenti del condominio e gestisce le comunicazioni con i residenti. Puoi vedere come funziona nella pagina delle funzionalità o confrontare i piani nella sezione prezzi.

Gestisci il condominio con AmministraPro

Contabilità, assemblee, comunicazioni e IA in un unico software italiano conforme a UNI 10801 e GDPR.