Vizi di convocazione: quando la delibera è annullabile
Un avviso di convocazione mancante, tardivo o incompleto vizia la delibera. La conseguenza però non è la nullità ma l'annullabilità, con termini e legittimazione precisi. Ecco le regole.
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Quando l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale manca, arriva in ritardo o è incompleto, la delibera adottata è viziata. La conseguenza, però, non è la nullità: secondo l'orientamento consolidato della Cassazione la mancata, tardiva o irregolare convocazione di uno o più condòmini rende la delibera annullabile, e come tale impugnabile nel termine di trenta giorni. Comprendere questa distinzione è essenziale per sapere chi può contestare e con quali tempi.
Le regole dell'articolo 66 disp. att.
L'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile disciplina la convocazione. L'avviso deve pervenire a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La comunicazione deve avvenire con forme che garantiscono la prova della ricezione: posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. L'avviso deve inoltre indicare l'ordine del giorno, in modo che ogni condòmino sappia in anticipo su quali argomenti sarà chiamato a deliberare.
Perché annullabilità e non nullità
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il confine tra delibere nulle e annullabili. I vizi che riguardano il procedimento di convocazione appartengono alla categoria dei vizi formali, che incidono sulla regolarità dell'iter e non sull'esistenza stessa della delibera. Per questo la delibera assunta con una convocazione difettosa è annullabile e non nulla: resta valida se non impugnata nei termini, mentre la nullità colpisce vizi ben più gravi, come l'oggetto impossibile o illecito o la lesione di diritti individuali.
I principali vizi di convocazione
Rientrano tra i difetti che rendono annullabile la delibera:
- l'omessa convocazione di un condòmino avente diritto al voto
- l'avviso pervenuto oltre i termini minimi previsti prima della riunione
- la convocazione inviata con forme diverse da quelle prescritte, prive di prova della ricezione
- l'ordine del giorno indeterminato o incompleto rispetto agli argomenti effettivamente trattati
- la convocazione ricevuta dopo lo svolgimento dell'assemblea
Chi può far valere il vizio
La legittimazione a impugnare per vizio di convocazione spetta al condòmino che non è stato convocato o è stato convocato irregolarmente, oltre che ad assenti, dissenzienti e astenuti secondo le regole generali dell'articolo 1137. Il condòmino regolarmente convocato che ha partecipato senza sollevare obiezioni, invece, difficilmente potrà lamentare un vizio che non lo riguarda. Il difetto tutela chi non ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.
L'onere della prova
In caso di contestazione, l'onere di provare l'omessa o irregolare convocazione grava sul condòmino che la lamenta. È dunque nel suo interesse conservare ogni elemento utile, ma è soprattutto interesse del condominio documentare con precisione l'invio degli avvisi. Una convocazione tracciata, con data di spedizione e prova di ricezione per ciascun destinatario, mette al riparo da impugnazioni e consente all'amministratore di dimostrare la regolarità dell'iter senza incertezze.
La sanatoria del vizio
Il vizio di convocazione può essere sanato. Se il condòmino non convocato partecipa comunque all'assemblea e vi prende parte senza contestare il difetto, la partecipazione supera l'irregolarità, perché lo scopo della convocazione, cioè consentire l'intervento, è stato raggiunto. Allo stesso modo, se il condòmino pur avvisato tardivamente interviene senza obiezioni, la sua presenza attenua la portata del vizio. La convocazione corretta, in ogni caso, resta la via più sicura per evitare qualsiasi discussione.
Prevenire è meglio che impugnare
La maggior parte delle impugnazioni per vizi di convocazione nasce da errori evitabili: un indirizzo non aggiornato, un avviso spedito con pochi giorni di anticipo, un ordine del giorno vago. Tenere aggiornata l'anagrafe condominiale e usare canali che lasciano traccia della consegna riduce drasticamente il rischio. La regolarità della convocazione è la prima difesa della validità della delibera.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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