Salta al contenuto principale
Tutti gli articoli
Contabilità3 min di lettura

Illuminazione parti comuni: come si ripartisce la spesa

L'energia elettrica che alimenta luci di scale, androni, cortili e giardino è una spesa ricorrente. La ripartizione dipende dalla parte comune servita: millesimi di proprietà per androni e aree esterne, criterio delle scale per l'illuminazione del vano scala.

In questa guida

L'illuminazione delle parti comuni è una spesa ordinaria che comprende l'energia elettrica delle luci di scale, androni, pianerottoli, cortili, giardino e autorimesse comuni, oltre alla manutenzione dei corpi illuminanti. La regola generale è il riparto in base ai millesimi di proprietà secondo l'articolo 1123, primo comma, del Codice civile, ma quando l'illuminazione serve una porzione precisa dell'edificio, come il singolo vano scala, si applicano criteri più specifici. Individuare la parte comune servita è il primo passo per un conteggio corretto.

Perché l'illuminazione è una parte comune

L'articolo 1117 del Codice civile elenca tra le parti comuni gli impianti destinati all'uso e al godimento collettivo, e gli impianti di illuminazione delle aree comuni rientrano tra questi. La spesa non è quindi discrezionale: alimentare le luci del vano scala o del cortile è necessario alla sicurezza e all'utilizzo delle parti condivise. Il costo si compone di due voci: la quota di consumo, legata ai kilowattora effettivamente assorbiti dai punti luce, e la quota fissa dell'utenza comune, che copre potenza impegnata e oneri di sistema anche quando i consumi sono bassi.

Regola generale: millesimi di proprietà

Per l'illuminazione delle parti a servizio dell'intero edificio, come l'androne di ingresso, i corridoi comuni, il cortile o il giardino, si applica il criterio del primo comma dell'articolo 1123: ogni condòmino contribuisce in proporzione al valore della sua unità, espresso dai millesimi di proprietà. Questa impostazione presume che tutti traggano un'utilità sostanzialmente omogenea dall'illuminazione degli spazi collettivi, indipendentemente dal piano su cui abitano.

Illuminazione del vano scala: quale criterio

Un tema discusso riguarda l'illuminazione delle scale. Poiché l'impianto luci del vano scala serve principalmente chi percorre le scale per raggiungere i piani, una parte della giurisprudenza e della prassi lo assimila alla spesa delle scale, ripartita secondo l'articolo 1124: metà in base al valore delle unità e metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. Chi abita ai piani alti userebbe di più i punti luce lungo la salita.

Altra impostazione considera la luce del vano scala una utilità comune omogenea, da ripartire per millesimi come le altre parti comuni. In assenza di una regola inequivoca, la scelta prudente è verificare il regolamento condominiale: se contiene una tabella specifica o una previsione per l'illuminazione, quella prevale. In mancanza, l'assemblea può adottare un criterio con la maggioranza richiesta, purché coerente con la natura del servizio.

Aree servite solo da alcuni

Se un impianto di illuminazione serve soltanto una parte dell'edificio, ad esempio la luce di una scala secondaria usata da un solo gruppo di appartamenti o l'illuminazione di un'autorimessa condivisa da pochi box, si applica il terzo comma dell'articolo 1123: la spesa grava esclusivamente sui condòmini che ne traggono utilità. In questi casi occorre una tabella o un sottogruppo di riparto dedicato, per non addebitare a tutti un costo di cui beneficiano in pochi.

Voci che compongono la spesa

  • Consumo di energia elettrica dei punti luce comuni, misurato dal contatore dell'utenza condominiale.
  • Quota fissa dell'utenza comune, ripartita di norma per millesimi perché indipendente dai consumi.
  • Sostituzione di lampade, plafoniere e sensori di movimento come manutenzione ordinaria.
  • Interventi sull'impianto elettrico comune, tipicamente straordinari, sulla parte servita.
  • Eventuale ammodernamento con corpi a LED e temporizzatori, deliberato dall'assemblea.

Ridurre i consumi in modo tracciabile

Passare a corpi illuminanti a LED, installare sensori di presenza e temporizzatori nelle scale è una scelta che l'assemblea può deliberare come miglioria dell'impianto esistente. L'investimento riduce la quota di consumo nel tempo, ma va valutato sul risparmio reale documentato dalle bollette, non su percentuali generiche. Conservare lo storico dei consumi mensili aiuta a dimostrare il beneficio e a impostare un preventivo credibile per l'esercizio successivo.

Come tenere ordinati i conti

Nel rendiconto l'illuminazione delle parti comuni va inserita in un conto dedicato, così da distinguerla dalle altre utenze e da poter applicare la tabella corretta a ciascuna voce. Un gestionale evita gli errori più comuni, come addebitare la luce di una scala secondaria a tutti i condòmini o confondere consumo e quota fissa. Con AmministraPro assegni ogni spesa alla parte comune servita e generi le rate con il criterio giusto in automatico: le funzionalità di contabilità e ripartizione sono descritte nella pagina /funzioni e i piani nella pagina /prezzi.

Argomenti:illuminazione parti comuniriparto energia elettrica condominiospese scale condominioarticolo 1123 codice civilemillesimi illuminazione

Gestisci il condominio con AmministraPro

Contabilità, assemblee, comunicazioni e IA in un unico software italiano conforme a UNI 10801 e GDPR.

Scritto dalla Redazione AmministraPro

La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.