Salta al contenuto principale
Tutti gli articoli
Contabilità

Lastrico solare a uso esclusivo: chi paga le spese

Quando il lastrico solare è attribuito in uso esclusivo a un condomino, le spese di manutenzione si dividono secondo l'articolo 1126: un terzo al proprietario esclusivo, due terzi ai condomini che si servono del lastrico come copertura.

Read this article in English

Il tema del lastrico solare a uso esclusivo e delle relative spese è tra i più frequenti motivi di contenzioso in condominio, perché unisce una situazione di fatto, un solo condomino che usa lo spazio come terrazza o deposito, a una funzione tecnica che riguarda tutti, quella di copertura dell'edificio. Capire come si ripartiscono le spese in questi casi è fondamentale per l'amministratore, che deve applicare correttamente l'articolo 1126 del codice civile senza generare ulteriori tensioni tra i condomini coinvolti.

Cos'è il lastrico solare a uso esclusivo

Il lastrico solare è la superficie piana che copre l'edificio o parte di esso, sostituendo il tetto a falde tradizionale. Quando questo spazio è attribuito, per titolo o per consuetudine consolidata, all'uso esclusivo di un solo condomino, ad esempio il proprietario dell'ultimo piano che lo utilizza come terrazza privata, si crea una situazione particolare: il bene resta di proprietà comune sotto il profilo strutturale, in quanto svolge la funzione di copertura per l'intero edificio, ma il suo godimento è riservato a un unico soggetto. È questa duplicità, funzione comune più uso esclusivo, a giustificare un criterio di riparto delle spese diverso da quello ordinario.

Il criterio dell'articolo 1126: un terzo e due terzi

L'articolo 1126 del codice civile stabilisce che quando l'uso del lastrico solare o di una terrazza a livello non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo devono contribuire per un terzo alla spesa delle riparazioni o ricostruzioni, mentre gli altri due terzi restano a carico di tutti i condomini dell'edificio o della porzione di edificio a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. La logica è chiara: chi ha l'uso esclusivo del lastrico ne trae un vantaggio ulteriore rispetto agli altri, quindi paga una quota maggiorata, ma la funzione di copertura resta a beneficio di tutto l'edificio sottostante, che quindi continua a contribuire per la parte prevalente.

Manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie: una distinzione importante

Non tutte le spese relative al lastrico seguono automaticamente il criterio dell'articolo 1126. La giurisprudenza distingue tra le riparazioni straordinarie, che riguardano la struttura, l'impermeabilizzazione e la funzione di copertura dell'edificio, per le quali si applica il riparto un terzo due terzi, e la manutenzione ordinaria dello spazio in quanto tale, come la pulizia, la tinteggiatura del pavimento o la cura di eventuali piante e arredi, che restano interamente a carico del condomino che ne ha l'uso esclusivo, in quanto legate al godimento personale dello spazio e non alla sua funzione strutturale comune.

Il caso delle infiltrazioni: chi risponde dei danni

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, che spesso danneggiano gli appartamenti sottostanti. In questi casi si applica lo stesso criterio di riparto delle spese di riparazione previsto dall'articolo 1126, ma la responsabilità per i danni causati ai condomini sottostanti può essere diversa a seconda che l'infiltrazione derivi da un difetto strutturale del lastrico, imputabile a tutto il condominio secondo le quote di riparto, oppure da una cattiva manutenzione imputabile specificamente al condomino che ne ha l'uso esclusivo, ad esempio per la mancata pulizia dei pozzetti di scarico. L'amministratore, di fronte a segnalazioni di infiltrazioni, deve quindi far accertare con precisione la causa del danno prima di procedere alla ripartizione delle spese di ripristino.

Come si individua l'uso esclusivo

L'attribuzione dell'uso esclusivo del lastrico può derivare da un titolo, ad esempio l'atto di acquisto dell'unità immobiliare o il regolamento condominiale contrattuale, oppure può risultare da una situazione di fatto consolidata nel tempo. È importante che l'amministratore verifichi sempre la documentazione disponibile, perché la qualificazione errata di un lastrico come esclusivo quando in realtà è comune a tutti, o viceversa, porta a un riparto delle spese scorretto e potenzialmente impugnabile dai condomini che si ritengono danneggiati dalla delibera.

Chi ha l'uso esclusivo del lastrico paga un terzo delle riparazioni straordinarie, ma la funzione di copertura resta un interesse di tutto l'edificio, che sostiene i restanti due terzi.

Le tabelle millesimali e il riparto pratico

Nella pratica amministrativa, il riparto ai sensi dell'articolo 1126 richiede spesso il ricorso a una tabella millesimale specifica, diversa da quella generale, che individui esattamente quali unità immobiliari beneficiano della copertura offerta dal lastrico. Non sempre, infatti, tutto l'edificio è coperto dallo stesso lastrico: in presenza di corpi di fabbrica distinti o di terrazze a livello parziali, solo alcuni condomini sono tenuti a contribuire ai due terzi della spesa. Un errore frequente è applicare la tabella millesimale generale dell'intero edificio invece di quella specifica riferita alla porzione di fabbricato effettivamente coperta dal lastrico in questione.

Uno strumento utile per gestire questi casi

Gestire correttamente il riparto delle spese del lastrico solare a uso esclusivo richiede precisione documentale e la capacità di applicare tabelle millesimali differenziate senza errori manuali. Un gestionale pensato per l'amministrazione condominiale semplifica notevolmente questo lavoro, permettendo di configurare criteri di riparto personalizzati e di tenere traccia della documentazione relativa a ogni singola parte comune. AmministraPro offre proprio questo tipo di supporto, come si può vedere nella pagina delle funzionalità, mentre chi vuole conoscere i costi dei diversi piani può consultare la sezione prezzi del sito.

Gestisci il condominio con AmministraPro

Contabilità, assemblee, comunicazioni e IA in un unico software italiano conforme a UNI 10801 e GDPR.