Ripartizione di una spesa urgente non deliberata
Se un intervento urgente viene sostenuto prima che l'assemblea lo approvi, i condomini devono comunque contribuire. Vediamo su quali basi giuridiche, come avviene la ratifica e con quali criteri si ripartisce l'importo.
In questa guida
Una spesa urgente sostenuta senza previa delibera dell'assemblea è comunque a carico di tutti i condomini quando riguarda parti o servizi comuni e l'intervento non poteva essere rinviato. La fonte è l'articolo 1135, ultimo comma, del Codice civile, che consente all'amministratore di ordinare lavori straordinari urgenti salvo riferirne subito all'assemblea. La ripartizione segue i criteri ordinari dell'articolo 1123 e seguenti, in base alla natura del bene interessato, e non dipende dalla mancanza della delibera preventiva.
Perché l'urgenza consente di agire subito
La regola generale vuole che le spese comuni siano decise dall'assemblea, organo sovrano nella gestione del condominio. L'urgenza introduce un'eccezione: se attendere la riunione significherebbe aggravare il danno o mettere a rischio la sicurezza, l'ordinamento consente di anticipare l'intervento per tutelare l'edificio e i condomini. Non è una scorciatoia per aggirare l'assemblea, ma uno strumento di conservazione delle parti comuni.
L'urgenza va valutata in concreto: una perdita che allaga i locali sottostanti, un cornicione pericolante, un guasto che interrompe un servizio essenziale come l'acqua o l'ascensore in un palazzo con persone fragili. Fuori da questi casi la spesa non è urgente e va deliberata prima.
Chi può disporre l'intervento urgente
Nella maggior parte dei casi è l'amministratore a ordinare i lavori urgenti, in virtù dei suoi poteri di conservazione previsti dall'articolo 1130 e dall'articolo 1135 del Codice civile. Se il condominio ne è privo o l'amministratore è irreperibile, può intervenire anche il singolo condomino, ma qui vale una regola più stringente.
L'articolo 1134 del Codice civile stabilisce infatti che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione ha diritto al rimborso solo se si tratta di spesa urgente. Fuori dall'urgenza, chi anticipa di propria iniziativa rischia di non ottenere nulla dagli altri condomini.
La ratifica dell'assemblea
L'intervento urgente non elimina il ruolo dell'assemblea, lo posticipa. L'amministratore deve riferire alla prima assemblea utile, che valuta l'operato e ratifica la spesa. La ratifica sana formalmente l'assenza di delibera preventiva e consolida il diritto al rimborso delle somme anticipate.
Se l'assemblea nega la ratifica pur in presenza di un'urgenza reale e documentata, la questione può finire davanti al giudice, che verificherà se ricorrevano i presupposti dell'urgenza e la congruità della spesa. Per questo è fondamentale documentare tempestivamente lo stato dei luoghi, la causa dell'intervento e i preventivi raccolti.
Con quali criteri si ripartisce
La spesa urgente non ha un criterio di riparto proprio: si applica lo stesso metodo che si sarebbe usato con una delibera ordinaria, in funzione del bene o del servizio interessato:
- Millesimi di proprietà per la conservazione e il godimento delle parti comuni, ai sensi dell'articolo 1123, primo comma.
- In proporzione all'uso per i beni che servono i condomini in misura diversa, secondo l'articolo 1123, secondo comma.
- A carico del solo gruppo interessato per le parti destinate a servire una porzione dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1123, terzo comma.
- Criteri speciali dove previsti: articolo 1124 per scale e ascensore, articolo 1125 per solai e soffitti, articolo 1126 per il lastrico solare a uso esclusivo.
La ripartizione tra proprietario e conduttore segue poi la natura ordinaria o straordinaria dell'intervento. Un guasto urgente all'impianto comune che comporta manutenzione straordinaria resta di norma a carico del proprietario.
Errori da evitare
Il primo errore è confondere l'opportunità con l'urgenza: un intervento conveniente da fare subito, ma non indifferibile, non giustifica il salto della delibera. Il secondo è non documentare: senza prove dello stato di necessità l'amministratore o il condomino che ha anticipato rischiano di sostenere la spesa da soli. Il terzo è ripartire in modo improvvisato, ad esempio dividendo in parti uguali una spesa che andrebbe suddivisa per millesimi.
Un condomino che contesta la spesa può impugnare la delibera di ratifica se ritiene insussistente l'urgenza o errato il riparto. Prevenire significa agire con misura, informare subito i condomini e conservare ogni documento.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
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