TARI sull'alloggio del portiere: chi paga in condominio
L'alloggio di servizio del portiere è una superficie tassabile ai fini TARI, a differenza delle aree comuni non occupate in via esclusiva. Vediamo chi è tenuto al versamento e come l'amministratore ripartisce la spesa tra i condomini.
In questa guida
La TARI sull'alloggio del portiere è dovuta perché quel locale è una superficie coperta detenuta in modo esclusivo dal servizio di portineria, e quindi potenzialmente idonea a produrre rifiuti. Diversamente dalle aree comuni non occupate in via esclusiva, come l'androne o il cortile, l'alloggio di servizio rientra tra i beni comuni assoggettati al tributo. Il soggetto tenuto al versamento è il condominio, che agisce tramite l'amministratore, con successiva ripartizione tra i condomini in base ai criteri condominiali.
Perché l'alloggio del portiere paga la TARI
La tassa sui rifiuti colpisce chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'alloggio destinato al portiere è un locale chiuso, con una sua superficie calpestabile, adibito ad abitazione o a servizio: per questo è considerato una superficie tassabile. La circostanza che il locale sia temporaneamente inutilizzato non lo esclude automaticamente dall'imposizione, perché ciò che rileva è l'astratta idoneità a produrre rifiuti, salvo le ipotesi di obiettiva inutilizzabilità previste dai regolamenti comunali.
Non vanno invece assoggettate le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Scale, pianerottoli, ingresso, cortile, locali tecnici e spazi di transito non generano una tassazione autonoma perché servono indistintamente tutti i condomini e non sono nel possesso esclusivo di alcuno.
Chi è il soggetto obbligato
Quando l'alloggio è un bene comune, e non di proprietà esclusiva del portiere, l'obbligazione tributaria fa capo al condominio nel suo complesso. L'amministratore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1130 del Codice civile, presenta la dichiarazione al Comune, riceve gli avvisi di pagamento e provvede al versamento con la provvista condominiale.
Se invece l'alloggio è di proprietà esclusiva del portiere, o gli è concesso in godimento in forza del rapporto di lavoro con detenzione esclusiva, la posizione può cambiare: in presenza di detenzione autonoma il tributo può gravare sul detentore. La distinzione tra bene comune indiviso e locale nella disponibilità esclusiva del custode è quindi il primo accertamento da compiere.
Solidarietà tra i coobbligati
Se i possessori o i detentori sono più di uno, tutti sono tenuti in solido al pagamento della tassa. Ciò significa che il Comune può pretendere l'intero importo da uno qualunque dei coobbligati, salvo il diritto di regresso verso gli altri. Nel contesto condominiale questa regola si traduce nella responsabilità del condominio come centro di gestione, e nella successiva ripartizione interna delle somme già versate.
Come si ripartisce la TARI tra i condomini
La spesa per la TARI dell'alloggio del portiere è un onere relativo a un bene comune e va suddivisa secondo i criteri condominiali. Trattandosi di un costo legato al servizio di portineria, il riparto segue di norma la tabella dedicata a quel servizio, ai sensi dell'articolo 1123 del Codice civile, che consente di ripartire le spese per i servizi comuni in proporzione all'uso o secondo tabelle specifiche approvate. In assenza di una tabella di portineria, si applica il criterio proporzionale ai millesimi di proprietà.
- Verificare la natura del locale: bene comune indiviso o disponibilità esclusiva del portiere.
- Controllare la superficie dichiarata al Comune e la categoria tariffaria applicata.
- Individuare la tabella di riparto corretta, di portineria o generale a millesimi.
- Registrare l'avviso, il versamento e la ripartizione nella contabilità del condominio.
- Conservare la documentazione a supporto del rendiconto annuale.
Attenzione alle superfici e alle dichiarazioni
Un errore frequente è dichiarare al Comune superfici non aggiornate, per esempio dopo un frazionamento del locale o un cambio di destinazione. Poiché la quota fissa e quella variabile della TARI dipendono dalla superficie, una dichiarazione inesatta genera avvisi non corretti e possibili sanzioni. L'amministratore deve tenere allineati i dati catastali e le comunicazioni al Comune, aggiornando la posizione ogni volta che muta l'uso o l'assetto dell'alloggio.
La gestione documentale del tributo
Il tributo va tracciato dall'avviso di pagamento fino alla ripartizione finale, così che ogni condomino possa verificare la propria quota nel rendiconto. Una gestione ordinata evita contestazioni in assemblea e semplifica gli eventuali rapporti con l'ufficio tributi del Comune. Registri, scadenze e quietanze devono essere reperibili e coerenti tra loro.
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Scritto dalla Redazione AmministraPro
La redazione di AmministraPro segue da vicino la normativa condominiale, la contabilità e gli strumenti digitali per amministratori e studi.
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