Visto di conformità per i bonus condominiali
Il visto di conformità per i bonus condominiali certifica la spettanza della detrazione. Vediamo quando è obbligatorio, chi può rilasciarlo e in quali casi il condominio ne è esonerato.
Read this article in EnglishIl visto di conformità per i bonus condominiali è la certificazione con cui un professionista abilitato attesta che sussistono i presupposti per la detrazione fiscale legata a un intervento edilizio. Introdotto in forma estesa dal decreto Antifrodi, serve a dare all'Amministrazione finanziaria una garanzia sulla correttezza dei dati prima che il beneficio venga trasformato in credito o in sconto. Per il condominio significa un passaggio in più nella gestione dei lavori agevolati, che conviene conoscere per programmare tempi e costi.
Cos'è il visto di conformità
Il visto di conformità è un'attestazione che verifica la corrispondenza tra i dati dichiarati e la documentazione a supporto: fatture, bonifici parlanti, delibere assembleari, tabelle di riparto e requisiti tecnici dell'intervento. Non entra nel merito della bontà tecnica dei lavori, ma controlla che gli elementi formali e documentali che danno diritto alla detrazione siano presenti e coerenti.
Quando è obbligatorio il visto di conformità
L'obbligo del visto di conformità dipende dal modo in cui si utilizza il bonus. In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il visto è di norma richiesto. Per gli interventi rientranti nel superbonus l'obbligo è stato esteso, con il decreto Antifrodi del novembre 2021, anche all'ipotesi in cui la detrazione venga fruita direttamente nella dichiarazione dei redditi.
I casi di esonero
Per i bonus diversi dal superbonus il visto non è richiesto quando i lavori rientrano nell'edilizia libera oppure quando l'importo complessivo dell'intervento non supera i diecimila euro, con l'eccezione degli interventi antifrode espressamente previsti. Il visto inoltre non è necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente tramite la precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.
Chi rilascia il visto
Il visto di conformità può essere rilasciato solo da soggetti abilitati: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Non è un adempimento che l'amministratore possa svolgere in proprio, salvo che rientri personalmente tra le categorie abilitate. Il suo compito è piuttosto raccogliere e ordinare la documentazione che il professionista dovrà esaminare.
La documentazione da preparare
La qualità del visto dipende dalla completezza del fascicolo. Per un intervento condominiale il professionista ha bisogno di un insieme di documenti coerenti, che l'amministratore deve mettere a disposizione in modo ordinato.
- Delibera assembleare che approva i lavori e la ripartizione della spesa.
- Fatture dei fornitori e prova dei bonifici parlanti.
- Tabelle millesimali e prospetti di riparto tra i condomini.
- Documentazione tecnica e abilitativa dell'intervento.
- Comunicazioni e opzioni relative a cessione del credito o sconto in fattura.
Il costo del visto e la sua detraibilità
Le spese sostenute per l'apposizione del visto di conformità rientrano tra i costi detraibili collegati all'intervento, secondo le regole del bonus applicato. Quando il costo del visto è assorbito in quello relativo al visto sull'intera dichiarazione, per fruire della detrazione occorre che la quota riferita al visto sia evidenziata separatamente nel documento giustificativo.
Il ruolo dell'amministratore
L'amministratore non rilascia il visto, ma è il regista del processo: convoca l'assemblea, gestisce le delibere, cura i bonifici, tiene i rapporti con l'impresa e con il professionista e trasmette le comunicazioni relative alle opzioni. Un errore documentale a monte, come un bonifico non parlante o una delibera incompleta, può bloccare il rilascio del visto e far saltare i tempi della cessione.
Il visto e l'asseverazione tecnica
Il visto di conformità non va confuso con l'asseverazione tecnica, che è un adempimento distinto e parallelo. Mentre il visto certifica la spettanza della detrazione sotto il profilo documentale e fiscale, l'asseverazione riguarda il rispetto dei requisiti tecnici dell'intervento e, per gli interventi di efficienza energetica, la congruità delle spese sostenute. I due controlli si integrano: il professionista che appone il visto tiene conto anche delle asseverazioni tecniche presenti nel fascicolo. Per il condominio questo significa che entrambi gli adempimenti devono essere completati e coerenti tra loro prima di procedere con la cessione del credito o con lo sconto in fattura.
Tempi da mettere in conto
L'apposizione del visto richiede tempo, perché il professionista deve esaminare l'intero fascicolo e chiedere eventuali integrazioni. Pianificare in anticipo la raccolta dei documenti, subito dopo l'approvazione dei lavori in assemblea, evita colli di bottiglia in prossimità delle scadenze fissate per la comunicazione delle opzioni all'Agenzia delle Entrate. Un fascicolo ordinato e completo fin dall'inizio accorcia sensibilmente i tempi di rilascio del visto e riduce il rischio di perdere una scadenza.
Gestire i bonus condominiali con un software gestionale
Un software gestionale per il condominio aiuta a tenere insieme delibere, fatture, bonifici e riparti collegati a ciascun intervento agevolato, così che la documentazione necessaria al visto sia sempre reperibile e coerente. Questo riduce il rischio di richieste tardive di integrazione e velocizza il lavoro del professionista che deve apporre il visto.
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